venerdì 27 febbraio 2009

Sentenza sul mantenimento dei figli.

Dura la sentenza della Corte di Cassazione, VI Sez. Penale, n. 6575/09 la quale ha stabilito che il genitore che non provvede al mantenimento dei figli, oltre che a rischiare il carcere, potrà essere condannato a risarcire l’ex coniuge dei danni morali patiti.
Secondo la Corte “non è idonea ad escludere lo stato di bisogno la circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto in via sussidiaria la madre e i nonni. Lo stato di bisogno, invero, va apprezzato nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, onde il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato, in via subordinata o addirittura non obbligato affatto, si sostituisca all’inerzia del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. L’intervento del terzo, infatti, si rende necessario proprio perché, a causa della condotta inadempiente dell’obbligato, la persona offesa si viene a trovare nella situazione di disagio che la norma mira a prevenire”.
I genitori separati o divorziati sono avvisati.

lunedì 23 febbraio 2009

Interessante sentenza sul tamponamento a catena.

Il tamponamento a catena non sempre è uguale. Infatti, bisogna distinguere quello con i veicoli in movimento da quello con i veicoli fermi in colonna.
Questa è una novità anche per me.
La corte di cassazione, sezione civile, con la sentenza del 3.7.08 n. 18234 resa pubblica di recente ha osservato che il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358).
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29.5.03 n. 8646; sent. 10.5.88 n. 3415). Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, é stato perciò tamponato.
Sulla base di tali principi ha rigettato il ricorso di un tamponato conducente e del suo passeggero che avevano richiesto il risarcimento dei danni al tamponante in quanto tra l’altro nei giudizi promossi non erano riusciti a dimostrare e a risalire all’esatta modalità del tamponamento.

Testamento biologico: malati sla, ascoltateci prima di fare legge.

Prima di fare una legge su questi argomenti sarebbe più che opportuno ascoltare chi la nutrizione e l'idratazione artificiale le vive tutti i giorni sulla propria pelle”.
Così i malati di Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) dell'associazione “Viva la vita”, sul ddl sul testamento biologico approvato come “testo base” in Commissione Sanità del Senato.
Il provvedimento, che approderà tra due settimane nell'Aula di Palazzo Madama, vieta la sospensione di alimentazione e idratazione artificiali.
Ma l'associazione guidata da Mauro Pichezzi sottolinea in una nota che "la nutrizione artificiale rientra a pieno titolo nei trattamenti sanitari che, secondo l'articolo 32 della Costituzione, possono essere scelti per sé, in piena libertà e autonomia di pensiero. La prassi della nutrizione artificiale, che riguarda una larga parte dei malati di Sla, implica necessariamente l'impiego di personale sanitario nella gestione quotidiana, in una funzione per legge non demandabile ai familiari, come ad esempio quella del posizionamento del sondino nasogastrico o addirittura del confezionamento o del cambio della Peg".
Per questo i malati di Sla chiedono di poter dire la loro sul provvedimento, anche se, con una stilettata, ricordano che pur se "perfettamente in grado di esprimere la loro opinione, a molti questa opportunità è negata dalle Regioni, che nonostante gli appositi fondi, tardano a erogare i comunicatori. E' necessario, prima ancora di fare la legge, garantire a tutti i malati il diritto di comunicazione - sottolineano - Come faranno altrimenti a esprimere le loro volontà riguardo ai trattamenti?". "Se comunque, anche contro ogni evidenza, dovesse essere sancita per legge la natura non sanitaria della nutrizione artificiale", secondo quanto previsto dal ddl Calabrò, "ciò avrebbe ulteriori gravi conseguenze che, probabilmente, in pochi hanno preso in considerazione, ma che appaiono evidenti a chi vive quotidianamente con la malattia", fa notare l'associazione. Ad esempio, "come si potranno autorizzare le Asl - chiede Pichezzi - a erogare un trattamento non sanitario? Dovremo dunque pagare la nutrizione artificiale con la quale siamo nutriti ogni giorno allo stesso modo di chi, potendo assaporare e deglutire gli alimenti che sceglie, va al mercato a far la spesa? Non sarà più prescritta da un medico la nutrizione artificiale e nessun camice bianco ne garantirà l'appropriatezza e l'efficacia? Rimaniamo perplessi di fronte a una così grave ed evidente contraddizione. Ancora più perplessi dalla miopia o addirittura dalla cecità con cui gran parte della nostra politica e persino l'opinione pubblica sta affrontando una così complessa questione, per noi vitale. E' davvero sorprendente in questi giorni confusi - conclude il presidente di “Viva la vita” - l'atteggiamento di molte persone di fede cattolica, poco inclini all'umana pietà e alla misericordia. Mentre sull'altro versante accogliamo riflessioni di persone che, più ispirate da valori laici o addirittura atei ma usando il buon senso, considerano l'umanità con la più grande misericordia, al di sopra dell'ideologia e delle sue cieche restrizioni".

domenica 22 febbraio 2009

Il disegno di legge sul caso Eluana Englaro.

Ecco qui il testo del disegno di legge governativo n. 1369 AS in materia di alimentazione e idratazione presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi e dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi, il 6 febbraio 2009.

Disegno di legge

Art. 1.
1. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

No comment.

venerdì 20 febbraio 2009

La Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale del proprio Ente.

Interessante la sentenza del giudice di pace di Caserta sullo svolgimento delle funzioni di polizia stradale della Polizia Municipale su strade non comunali.
Un ricorrente si opponeva avverso un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale con il quale si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il conducente del veicolo superato su una strada provinciale (SP 336 km. 23+830) il limite di velocità di 70 km/h. La rilevazione era avvenuta con apparecchio Traffiphot III SR. La violazione non era stata immediatamente contestata.
Il Giudice decideva la causa e indipendentemente dai motivi di opposizione, ritenuti palesemente inconsistenti e pretestuosi, stabiliva che l'opposizione era fondata e quindi andava accolta.
Il giudice di pace in sostanza ha rilevato che “l’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Inoltre che “anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza”.
E nel caso di specie, l’accertamento della Polizia Municipale è stato effettuato sulla S.P. 336 (Strada Provinciale di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta), quindi il Comune (a cui fa capo la detta Polizia Municipale) non è proprietario, né gestore.
Lo stesso Giudice di pace ha ricordato che è ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
Da ciò l’illegittimità dell’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale e l’accoglimento del ricorso.

giovedì 19 febbraio 2009

In Italia il potere economico fa la differenza anche in Tribunale.

La nuova sentenza della Corte di Cassazione che cambia completamente quanto stabilito sinora riguardo le spese di spedizione delle bollette telefoniche proprio non mi va giù.
Potrei fregarmene della questione in quanto la bolletta telefonica non mi riguarda più da un bel pezzo (2000). Però ritengo utile diffondere la notizia.
Infatti, la Corte di cassazione dopo una lunga querelle tra consumatori e Telecom circa l’addebito delle spese di spedizione delle bollette dopo varie sentenze dei giudici di merito a favore del cittadino è giunta ad una interpretazione diversa della legge. E cioè a favore di Telecom.
All'origine dei contrasti vi era l'interpretazione di una norma secondo me molto chiara secondo la quale "le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".
Sulla base di tale norma i consumatori avevano sempre contestato l'addebito in fattura delle spese di spedizione.
Ebbene la Corte dopo varie sentenze positive ora ha stabilito che deve essere l'utente a pagare.
Invero i Giudici hanno stabilito che "le spese postali di spedizione delle fatture sono da addebitare agli utenti del servizio telefonico" e ciò perché una cosa sono le “spese di emissione” e le “formalità” altra cosa sono i “costi di spedizione postale” del documento.
Io da ignorante in materia mi chiedo: ma nelle “formalità” non rientra logicamente anche la spedizione della fattura? Come al solito si trova sempre il modo quando si vuole di aggirare le leggi.
Secondo la Corte "non rientrano nelle spese di emissione o nelle spese relative ad adempimenti e formalità conseguenti all'emissione della fattura stessa". Ed ancora, quando si parla di spese di emissione si devono intendere "gli oneri relativi all'elaborazione e alla stampa del documento".
Sentenza questa che non condivido assolutamente perché va a discapito degli utenti.
Siamo proprio in Italia. Si non ho dubbi.
Forse la Corte di cassazione non è al corrente che alcune aziende che offrono simili servizi non consentono all’utente di ricevere la fattura on line se non previo accredito della bolletta in banca!
A nulla rileva secondo me la precisazione della Corte di cassazione che le spese pagate dal cliente sono esattamente pari al costo sostenuto da Telecom Italia e pagato a Poste Italiane per inviare la bolletta al domicilio del cliente.
Ma se io cittadino le voglio evitare queste spese?
Se chiedo l’invio della bolletta on line senza obbligo di accredito in banca perché ciò non deve essere consentito?

mercoledì 18 febbraio 2009

Anche un matrimonio di soli sette giorni fa sorgere il diritto all’assegno di mantenimento.

Secondo la Corte di cassazione, sentenza 2721/09, le nozze lampo non cancellano il diritto all’assegno di mantenimento anche se il matrimonio non è stato consumato.
È la prima sezione civile che ha stabilito che ciò che conta non è la durata delle nozze nel caso di specie di soli sette giorni e dell'intimità ma la differenza di reddito tra i due partner. Per tale motivo se dopo la separazione il tenore di vita di lei (ma anche di lui) risulta deteriorato lui (o lei) dovrà comunque mettere mano al portafoglio.
Con questa sentenza ora qualche furba o furbo dopo qualche giorno dal SI può tranquillamente andarsene da casa negando qualsiasi rapporto intimo.
A nulla sono servite le lamentele dell’uomo (povero sciocco) in Cassazione alla quale faceva notare che si trattava di un matrimonio in bianco durato appena una settimana.
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado che aveva disposto per l’erogazione dell'assegno in misura molto inferiore a quanto richiesto dalla moglie equivalente quindi a 250 euro al mese.


Violenza sessuale: secondo l’A.n.m., la scarcerazione del tunisino non è correlata al grave episodio di Bologna.

Intervenendo sulla vicenda del tunisino clandestino 33enne, che ha violentato una ragazza di 15 anni in un parco di Bologna, il presidente dell'associazione nazionale magistrati (A.n.m.) dell’ Emilia-Romagna, Rossella Poggioli, avrebbe dichiarato che “La scarcerazione, disposta dopo l'espiazione in via cautelare di due terzi della pena, non può essere messa in alcun modo in correlazione con il grave, diverso e imprevedibile episodio delittuoso di violenza sessuale, accaduto un mese dopo”.
Secondo il magistrato sarebbe invece necessario prendere atto che “l'attuale assetto normativo non assicura l'effettivo allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri clandestini, in particolare di quelli che vengono denunciati o addirittura condannati per reati, adempimento la cui materiale esecuzione esula dalle competenze della magistratura”. L'A.n.m. chiarisce che il magrebino è stato scarcerato dal Tribunale della Libertà di Bologna sulla base della considerazione che “l'ulteriore protrarsi della custodia, a fronte della sanzione comminata di otto mesi di reclusione, avrebbe di fatto comportato l'espiazione dell'intera pena in fase cautelare in violazione del canone di proporzione indicato dal codice di procedura penale e di generale applicazione”.

Il contribuente non ha l’onere di produrre in giudizio il p.v.c..

Interessante la sentenza n. 3456/09 della Corte di cassazione, Sezione Tributaria Civile, che ha ha stabilito che è onere del Fisco produrre in giudizio il processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza anche se serve al cittadino per difendersi.
I giudici della Corte hanno stabilito il seguente principio di diritto “in relazione agli atti impositivi notificati prima dell’entrata in vigore della legge 212/2000, per i quali non era necessaria la contestuale notifica del p.v.c. richiamato in motivazione, il contribuente non ha l’onere di produrre in giudizio il p.v.c. richiamato, trattandosi di adempimento che anche in sede contenziosa, grava sull’ufficio” e che “il mancato deposito p.v.c., non soltanto non produce effetti negativi a carico del contribuente (restando un onere che deve soddisfare l’ufficio), ma nemmeno rileva come possibile causa di inammissibilità del ricorso: ‘la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal primo comma dell’art. 22 d.lgs. 546 del 1992 (tra i quali è compreso l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato), non anche degli atti previsti dal quarto comma dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato”.

martedì 17 febbraio 2009

Importante sentenza sul rinvio dell'udienze dovute a malattia del difensore.

Con questa sentenza credo che la Corte di cassazione abbia voluto mettere un po’ il freno al proliferare delle udienze anche a causa dell’assenza del difensore che effettivamente non sempre è giustificata.
Infatti la Corte di cassazione, III Sez. Penale, con la sentenza n. 5496/09 ha stabilito che è legittima l’assenza del difensore d’ufficio e pertanto è possibile ottenere il rinvio dell’udienza solo se l’assenza è giustificata da gravi patologie alle quali segue un ricovero ospedaliero.
Questa sentenza metterà certamente in grave difficoltà quegli avvocati che hanno troppe udienze nello stesso giorno e in sedi diverse. Fatto che non è stato mai risolto con norme specifiche anche se è prevista comunque la sostituzione.
Ma a volte gli avvocati preferiscono non farsi sostituire per non creare eventuali equivoci o problemi ai propri clienti ai quali devono dare conto del proprio operato e non è raro che proprio i sostituti creano veri disagi a volte anche seri ai sostituiti.
Comunque nel caso di specie la Corte ha precisato che “in ordine alla istanza di rinvio della udienza dibattimentale [..], formulata dal difensore per essere affetto da colica renale [..], legittimamente la corte […] l’ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno della sua istanza, risaliva ad alcuni giorni addietro, e che l’istanza medesima non era tempestiva – come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità – la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire, sia perché, secondo il certificato medico, comportava soltanto tre giorni di riposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero, sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno della udienza per effetto delle cure e del riposo”.
È evidente che in questo caso ha pesato anche l’errore macroscopico del legale che non aveva inviato il certificato medico in cancelleria immediatamente.
Ha pagarne le spese in questo caso è stato il cittadino rimasto indifeso in quanto la Corte ha anche ritenuto legittima “la denegata concessione del termine a difeso chiesto dal difensore di ufficio nominato dopo il predetto rigetto della istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia […]. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine a difesa previsto dall’art. 10 c.p.p. spetta soltanto nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o di abbandono della difesa, e pertanto non spetta al difensore di ufficio designato in sostituzione di quello “non comparso” verso il quale sia stata disattesa la richiesta di rinvio della udienza”.
Nulla da eccepire.

domenica 15 febbraio 2009

Guida in stato di ebbrezza? Ora basterebbe la parola del poliziotto.

Si alla linea dura contro chi si mette ubriaco alla guida. Si anche alle multe salate per chi viene sorpreso alla guida in stato d'ebbrezza o peggio drogato. Si al ritiro definitivo della patente in casi più gravi.
Ma non condivido assolutamente quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la novella sentenza con la quale ha stabilito che per dimostrare lo stato di ebbrezza basta la parola del poliziotto anche se non è stato effettuato l'alcol test e se invece di ubriaco fosse drogato?
Ma insomma con una precedente sentenza la Corte aveva disposto l’ulteriore test presso l’ospedale per l’accertamento vero e proprio dello stato di ebbrezza. Ora invece basta la parola del poliziotto, pur non essendo medico di professione, purché dimostri l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche sul verbale (?) Ma stiamo dando i numeri?
Ma un poliziotto è in grado ora di riconoscere e accertare i sintomi e la diagnosi di una persona?
Mi sa che si sta facendo davvero un po’ troppa confusione in questo mondo. Il medico che deve denunciare un paziente anche se immigrato ed ora il poliziotto che deve fare la diagnosi.

mercoledì 11 febbraio 2009

Lecita la pubblicazione sul web anche delle sentenze integrali.

Lo stabilisce la corte di cassazione V Sezione penale con la sentenza n. 4239/09.
Se non c'è richiesta espressa di omettere le generalità la pubblicazione sul web del testo integrale delle sentenze quindi è lecita.
Difficile comunque che le generalità integrali delle persone vengano pubblicate.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che “il tribunale, con adeguata e coerente motivazione, ha ritenuto la liceità della pubblicazione integrale sul sito Eius della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di […] sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui all’art. 52 D.lgs. 30/6/2003, n. 196, sia perché reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte” e che “i limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceità della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto dell’art. 52 D.lgs. 196/2003”.


domenica 8 febbraio 2009

No all'annullamento di decreti pensionistici dopo lunghissimo tempo.

Interessante la Sentenza n. 563/08/A della Corte dei Conti, Sez. I, Giurisdizionale centrale emessa sull’appello proposto da D.D. e, dopo il suo decesso, riassunto dagli eredi, avverso la sentenza 220/05 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la regione Piemonte.
Il signor D.D., con ricorso impugnava il provvedimento con il quale l'INPDAP aveva revocato la pensione a suo tempo concessagli, con la motivazione che non avrebbe "maturato l'anzianità contributiva prevista per il diritto a pensione"; il ricorrente chiedeva di accertare l'illegittimità del provvedimento dell'ente previdenziale, il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione di anzianità attribuitagli con decreto del Ministro del Tesoro, Direzione generale II.PP. – CPDEL, nonchè le somme non corrisposte a decorrere dal giugno 2001, maggiorate di interessi e rivalutazione, ed il risarcimento dei danni.
A sostegno della sua richiesta il D. evidenziava invece di aver prestato servizio in via continuativa presso il Comune di S. dall'anno 1953 sino al 31.12.1974 e che al momento del pensionamento gli era stato riconosciuto solo il periodo compreso fra il 1° gennaio 1955 e il 1967, nel corso del quale avrebbe prestato la sua opera continuativa alle dipendenze del Comune.
Con la sentenza n. 220/05, la Sezione giurisdizionale per il Piemonte accertava che il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente con il Comune di S. era cessato il 31 maggio 1967; circostanza, peraltro, avvalorata dal successivo comportamento delle parti che, perlomeno in base al Regolamento organico del personale ed alle delibere prodotte dallo stesso ricorrente non avevano inteso dar corso ad alcun rapporto di lavoro subordinato, il cui svolgimento potesse essere utilizzato per calcolare l'anzianità necessaria per la pensione CPDEL.
In particolare, osservava il primo Giudice la chiara volontà che gli organi competenti (Consiglio comunale e Giunta Comunale), manifestata nelle relative delibere, di non costituire alcun rapporto di lavoro, con l'ulteriore specificazione, contenuta in ciascuna delibera, che il rapporto non avrebbe comportato l'insorgenza di obblighi previdenziali a carico del Comune e l'accettazione di tale situazione da parte del D. per cui, la successiva rivendicazione del trattamento pensionistico da parte del ricorrente (con l'avallo degli stessi amministratori) non poteva che configurare quella “illiceità della causa” che in base all'art. 2126 cod. civ. esclude ogni forma di tutela per il lavoratore.
Il provvedimento di revoca dell'INPDAP è stato pertanto ravvisato dal Giudice come pienamente legittimo, poiché l'ente previdenziale dopo aver ricevuto dal Comune di S. un nuovo “modello 98.1” in sostituzione del precedente, non poteva che verificare se in base alle nuove dichiarazioni dell'Amministrazione il D. avesse o meno diritto alla pensione di anzianità.
Avverso la sentenza interponeva appello l’interessato, il quale deduceva di aver prestato un servizio continuativo, senza soluzione, presso il comune di S. dall’1.1.55 al 31.12.74; in particolare, dal 1.7.67 al 31.12.74 – a seguito della soppressione del posto di capo dell’ufficio tecnico, operata dal Regolamento organico del comune - egli espletò l’incarico di tecnico comunale a tempo parziale, ma sempre con carattere di continuità, con vincolo di subordinazione, stipendio predeterminato mensilmente e regolare versamento di contributi previdenziali da parte dell’ente alla CPDEL.
Si tratterebbe, quindi, di un rapporto di lavoro avente tutte le caratteristiche per la quiescibilità in base alla normativa INPDAP, sulla qualificazione giuridica del quale la Corte dei conti avrebbe piena giurisdizione.
Sotto altro profilo, lamentava l’errata e falsa applicazione dell’art. 2126 c.c., e dei principi in materia di rapporto lavorativo di fatto: per la valorizzabilità in pensione di un determinato periodo, afferma parte appellante, è irrilevante il nomen iuris attribuito dalla parti al rapporto, dovendosi considerare in proposito il concreto atteggiarsi e le caratteristiche del servizio svolto.
Da ultimo, viene dedotta la violazione degli artt. 204 e segg. del T.U. n. 1092/1973 sulla revoca dei provvedimenti di pensione; revoca che non sarebbe stata giustificata nel caso di specie.

Dopo il decesso dell’appellante, il gravame veniva riassunto dagli eredi.
Con memoria depositata il 1.10.08, si costituiva in giudizio l’INPDAP, che eccepiva, in rito, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine all’esatta qualificazione del rapporto intercorso per il periodo dal 1967 al 1974 tra il comune e il de cuius D.
Nel merito, affermava la piena legittimità del provvedimento di revoca della pensione, adottato sulla scorta di quanto stabilito dagli artt. 7 L. n. 379/1955 (sull’anzianità lavorativa minima per il conseguimento del diritto a pensione) e 30 D.L. 28.2.1983, n. 55, sulla rilevanza della certificazione dei servizi da parte dell’amministrazione di provenienza del pensionato CPDEL.
All’udienza dibattimentale, il legale intervenuto per gli appellanti, insisteva per l’accoglimento del gravame, riportandosi alle memorie depositate. Parte avversa invece ripetuto l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice in ordine al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nella fattispecie; in subordine, chiedeva il rigetto dell’appello.
La corte dei conti precisava che la giurisdizione non poteva essere seriamente posta in discussione (v. art. 62 t.u. n. 1214/1934), facendosi questione relativa al diritto a pensione.
Nel merito riteneva l’appello fondato con relativo accoglimento con conseguente riforma dell’impugnata sentenza di prime cure, la quale ha erroneamente riteneva legittima la revoca del primo decreto (definitivo) di pensione, emesso dalla CPDEL.
La Corte dei Conti precisava che l’art. 203 del t.u. n. 1092/1973 dispone che “Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti”. Ai sensi del successivo art. 204, “La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi”.
Orbene, come correttamente lamentato da parte appellante, la CPDEL nel caso di specie non avrebbe potuto in alcun modo ritenere valido, ai fini della revoca poi emessa, il nuovo modello 98.1, correttivo di quello a suo tempo inviato all’Istituto previdenziale, predisposto dal comune di Strambino nel 2003, dopo 17 anni (!) dal primo provvedimento di pensione. Tale documento, infatti, non integra alcuno dei presupposti di cui alla norma sopra riportata, e che soli possono legittimare la revoca in esame: non vi era stato un errore di fatto o un errore nel computo dei servizi; non sono emersi nuovi documenti decisivi dopo l'emissione del primo provvedimento; infine, il decreto del 1976 non fu emesso in base a documenti falsi, giacchè il comune era stato sempre perfettamente a conoscenza della particolare situazione di servizio del dipendente.
Insomma, non ricorre alcuno dei – tassativi – presupposti richiesti dalla legge perché sia possibile far luogo, e per giunta dopo un tempo lunghissimo, alla revoca del decreto già emesso. Ha dunque errato il primo Giudice nel ritenere corretto il su detto provvedimento del quale, al contrario, va dichiarata l’illegittimità.
L’appello proposto quindi il 24.10.08 è stato accolto con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza di prime cure.
Sentenza depositata il 18/12/2008.

Immigrati? Non sono cittadini di serie B.

Immigrati sono anche gli Italiani all’estero!
Come si può pensare in certe circostanze di trattare le persone in maniera diversa per il semplice fatto di non essere residenti in Italia?
Condivido il monito lanciato dalla Corte di Cassazione ai colleghi del “merito” che evidentemente applicavano la legge in maniera distorta e parziale.
Una Corte d'Appello aveva negato ai familiari di una vittima di incidente mortale il risarcimento del danno per la morte del loro congiunto sulla base del fatto che essi non erano residenti in Italia (?)
Ma come si può in Italia, in Europa, fare una sentenza del genere?
Infatti la Corte di cassazione ha stabilito che gli immigrati non sono cittadini di serie B e in caso di morte per incidente stradale i familiari hanno diritto non solo di chiedere ma anche di ottenere il risarcimento danni anche se sono residenti all'estero.
Lo stesso vale per chi ha figli all’estero per studio o lavoro.
Secondo la Corte se si dovesse ragionare diversamente ''ne conseguirebbe che la vita di uno straniero senza congiunti in Italia varrebbe molto meno di quella del cittadino italiano, pur essendogli attribuiti in vita gli stessi diritti, perché verrebbe escluso alcun rilievo alla sua valenza spirituale, che si traduce nei tanti doveri e diritti di relazione che ad altri soggetti vengono riconosciuti come produttivi di effetti giuridici dopo la morte''.
Sulla scorta di questo principio la IV sezione penale della Corte di cassazione ha accolto il ricorso di ben 9 familiari di un cittadino straniero morto a seguito ad un incidente stradale.

Attenti ai bigliettini d'amore.

Infatti in un giudizio di separazione i bigliettini d’amore sono fonte di prova.
La Corte di Cassazione in proposito con la sentenza 2707/09 ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito di fondare il proprio convincimento sulla base della fitta corrispondenza che vi era stata tra una coppia prima del tradimento di lui.
Da quelle lettere i giudici hanno desunto che l'adulterio fosse stata la reale causa della crisi della coppia e del turbamento dell'armonia familiare.
Giudicato colpevole per aver tradito la moglie i giudici di merito avevano addebitato a lui la separazione, avendo in tal modo rovinato l'armonia coniugale che risultava dalla "affettuosa corrispodenza intercorsa tra le parti fino ai primo mesi del 1996" quando appunto lui aveva intrapreso una relazione extraconiugale, trasferendosi nella casa della nuova compagna.
Secondo la Corte i giudici di merito hanno correttamente accertato che i rapporti tra i due "furono caratterizzati da perfetta armonia e da particolare affetto fino ai primi mesi del 1996, in cui lui intraprese una relazione extraconiugale".

E ciò lo dimostrano "i biglietti particolarmente affettuosi e redatti con un linguaggio tipico di innamorati, inviati dal marito alla moglie".
Di ciò non poteva non tenersi conto nel decidere sull'addebito. Lui ora dovrà corrispondere alla ex moglie un assegno mensile di circa 2500 euro al mese.

giovedì 5 febbraio 2009

Sul giudice grava l’obbligo di verifica della data di effettiva notifica della contestazione.

Interessante la sentenza n. 28147 del 25.11.08 della Corte di Cassazione, sez. II civile.
Gli ermellini accogliendo il ricorso di un automobilista hanno ribadito che in caso di dubbi sul rispetto dei termini per l’impugnazione sul giudice di pace grava l'onere di convocare le parti e verificare se il termine per l'opposizione è stato rispettato o meno con riferimento alla data di effettiva consegna dell'atto opposto desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell'ordinanza notificata o dall'avviso di ricevimento che l'amministrazione è tenuta a produrre.
Nel caso di specie il Giudice di Pace di Biella con propria ordinanza dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di contestazione notificato.
Il ricorrente nel proprio ricorso per smarrimento della busta A/R. aveva erroneamente riportato una data anziché un’altra. Mentre in cassazione rilevava che il fatto non è stato oggetto di puntuale accertamento mediante l'esame dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell'ente notificante.
La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.
Ne consegue, secondo la Corte, che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.

I coniugi non sono tenuti ai fini tributari ad una comune residenza anagrafica.


A distanza di nove anni la stessa problematica e la stessa tipologia di contenzioso che mi ha visto confrontare con gli uffici pubblici è arrivata questa volta sino in Cassazione.
All’epoca, gli uffici pubblici finanziari, che mi avevano fatto disperare, che intendevano non riconoscere i benefici fiscale in tema di imposte di registro per l’acquisto della prima casa in quanto la moglie non aveva trasferito la sua residenza nei termini richiesti, furono condannati dal Tribunale Leccese sia alle spese di giudizio che al risarcimento dei danni. A nulla servì all’ufficio finanziario il tentativo di annullare i provvedimenti in autotutela ma poco prima della udienza ormai fissata dalla sezione Tributaria di Lecce.
Che anche per tale condotta ha condannato gli uffici al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni.

Bene a distanza di nove anni la stessa problematica che ha visto coinvolto un altro cittadino è giunta in Cassazione, sezione tributaria, che con la sentenza n. 2109/09 ha stabilito (confermando quindi anche l’operato della sezione tributaria leccese) che ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa “il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile debba essere riferito alla “famiglia” con la conseguenza che in caso di comunione legale tra i coniugi quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Mentre non assume rilievo al contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune. E ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso […] di acquisto congiunto del bene stesso”.

Per la Corte di cassazione, quindi, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della “prima casa” il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione”.
Quindi, “i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria […] conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.

mercoledì 4 febbraio 2009

Interessante sentenza della Corte di Cassazione sul test AIDS.

Con la sentenza n. 2468/09 la Corte di cassazione, terza sezione, richiamando la legge 135 del '90, è intervenuta a tutela nella privacy dei pazienti (nel caso di specie di un omosessuale ricoverato in ospedale) e ribaltando il giudizio della Corte di appello di Perugia ha ribadito il divieto assoluto di sottoporre al test AIDS chi non presta il suo specifico consenso.
In ogni modo la Corte di cassazione ha stabilito che occorre rispettare la privacy di chi è affetto da questa malattia diversamente si dovrà risarcire il danno subito.
Altro discorso è la riservatezza della notizia e la custodia della documentazione riservata che nel caso di specie è mancata. Quindi la Corte, che ha specificato che il consenso può non essere obbligatorio “nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per terzi), circostanze che il giudice deve indicare", nel caso di specie ha riscontrato due violazioni.
Per la diffusione di queste notizie l'uomo è stato costretto a chiudere la sua attività di commerciante e chiedere un risarcimento di € 500.000,00.
Ora il caso dovrà essere riesaminato dalla Corte di Appello di Roma che sulla base delle indicazioni della Suprema Corte dovrà decidere anche in merito al risarcimento del danno.

Siete in attesa di rimborsi fiscali? Attenti alle lettere false.

Secondo l’associazione dei contribuenti molti cittadini starebbero ricevendo false lettere su carta intestata dell’Agenzia delle Entrate per richiedere le coordinate bancarie, la fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.
Questa volta i cittadini da truffare sarebbero quei 12,4 milioni di contribuenti che attendono invano i rimborsi fiscali per un importo complessivo di 29,9 miliardi di euro con tempi medi di attesa 13,8 anni.
Avete capito bene? Si 12,4 milioni di contribuenti.
Allora perché andare a lavorare quando in Italia ci si può arricchire con poco?
Basta inventarsi una nuova truffa.
Il testo della lettera diffusa dall’associazione:
Gentile Contribuente, il controllo automatico … ha evidenziato che i conteggi relativi ai dati dichiarati sono risultati inesatti, si è riscontrata una eccedenza di versamenti …”: così si legge su una lettera delle tante lettere esibite a “Lo Sportello del Contribuente”, da parte di un cittadino che si è visto recapitare l’amara sorpresa.
Le suggeriamo di compilare i dati sottodescritti e inviare urgentemente la presente comunicazione al numero di fax 06……”.
I contribuenti dovrebbero sapere però che lo Stato non ha i soldi per rimborsare il non dovuto.
Recarsi quindi alle agenzie delle entrate prima di fare qualsiasi operazione.
Oppure visitare il sito www.agenziaentrate.it e www.agenziauscite.it dove gratuitamente vengono fornite le istruzioni per poter ottenere in tempi celeri i famigerati rimborsi fiscali, anche avvalendosi della giustizia tributaria.
Io mi chiedo che se in Italia non si debba rivedere la pena prevista per le truffe.
E si perché in Italia si apprende ogni giorno di una maxi truffa. E non se ne può più davvero.

martedì 3 febbraio 2009

Riflessione che non posso non condividere.

Ho pubblicato ieri una sentenza della Corte costituzionale sull’incompatibilità (http://sentenze-decisioni.blogspot.com/2009/02/interessante-sentenza-della-corte.html) dei magistrati di trattare più volte un procedimento già trattato in altre fasi del processo.
Ebbene oggi mi è pervenuta notizia da Travaglio sulle intercettazioni impossibili e quindi sul crimine libero.
La nuova legge sulle intercettazioni a maggior ragione dopo la sentenza della Corte Costituzionale sarà difficilmente applicabile così come sta per essere varata.
Quanto alla tipologia dei reati e quindi all'autorizzazione delle intercettazioni mi chiedo come può il capo di un governo decidere quale sia il reato più grave o meno se la competenza è di un altro organo dello Stato. Secondo me il reato più grave in assoluto (poi) è quello che commette quel soggetto che svolge funzioni pubbliche! E non il ladro di galline o lo scippatore.
In ogni modo riporto integralmente il testo pervenutomi da Travaglio che condivido pienamente.

Testo:
"Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo - indovinate un po' - di intercettazioni. L'argomento non è nuovo ma finché ne parlano quelli là bisogna che ne parliamo anche noi perché stanno cambiando ancora la legge e soprattutto sono riusciti a convincere quasi tutti i giornali che il nuovo testo, con i nuovi emendamenti, sarà molto migliore di quello precedente.
E, in effetti, a un primo sguardo parrebbe di si, parrebbe scomparsa la parte più devastante, quella che stilava un elenco di reati per i quali non si potevano più fare intercettazioni.
Ora quell'elenco, grazie soprattutto al pressing di Alleanza Nazionale in particolare della presidente della commissione giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, e di una parte della Lega Nord che si è resa conto, molto tardivamente, dei danni devastanti che il primo progetto Alfano infliggeva alla guerra contro la criminalità e quindi alla sicurezza dei cittadini.
Bene, questa primo pericolo è stato sventato, ma nel frattempo sono stati inseriti altri paletti che paradossalmente peggiorano addirittura la situazione: in teoria, c'è scritto nella legge che si potrà intercettare per tutti i reati con pene superiori ai cinque anni, come è adesso, quindi ritornano a poter essere intercettate le persone indagate o sospettate per tutti i reati di strada - rapine, furti, scippi, spacci di droga, estorsioni, sequestri di persona - compresi i reati dei colletti bianchi come corruzione e reati finanziari.
Sapete qual è il problema? E' che sulla carta tutto ciò sarà possibile, nei fatti si sono inventati due o tre meccanismi che da soli non significano niente, ma incastrati insieme faranno in modo che sarà quasi impossibile disporre un'intercettazione, per i giudici.

Chi potrà richiedere le intercettazioni

Mi spiego: il nuovo testo che è stato presentato alla commissione giustizia con gli emendamenti del governo, stabilisce sostanzialmente quattro cose.
La prima cosa è chi dovrà disporre queste intercettazioni. Oggi il pubblico ministero chiede al GIP l'autorizzazione ad intercettare Tizio e Caio su tutte le loro utenze – casa, cellulari -, il GIP valuta, autorizza l'intercettazione che può durare quindici o venti giorni al massimo e se si vuole proseguire, o perché si spera che dicano di più, che comincino a parlare, che proseguano a dire cose interessanti com'è stato nel primo periodo, il GIP valuta e, se ritiene che ci siano gli elementi, concede la proroga.
Può concedere varie proroghe: se un'indagine dura sei mesi è assurdo che le intercettazioni non possano durare sei mesi, anche perché molto spesso i reati sono prolungati, durano a lungo. Non c'è nessun criminale che si dia un termine ultimo per un reato.
Può essere che la progettazione di un omicidio duri mesi, che la progettazione di una rapina duri mesi, che un sequestro di persona duri anche anni. Si può mettere per iscritto la durata di un intercettazione? No, perché i criminali non mettono per iscritto la durata del loro reato.
L'intercettazione deve durare almeno quanto dura il reato e magari di più, visto che ci sono persone che parlano del reato che hanno commesso molto tempo dopo averlo commesso.
Il giudice decide e da le proroghe necessarie.
In futuro non basterà un GIP soltanto, ci vorrà un collegio di tre giudici per disporre le intercettazioni. Uno dice “vabbè, così siamo più garantiti, sei occhi vedono meglio di due”. Certo, se avessimo centomila giudici. Ma ne abbiamo diecimila, e abbiamo molti tribunali – ottanta, quelli piccoli – che hanno meno di venti magistrati.
Il che significa che i magistrati devono fare il pubblico ministero – alcuni fanno solo il pubblico ministero, ovviamente, perché se uno fa il PM non può fare il giudice; può diventarlo cambiando funzione, ma non nello stesso periodo – o il giudice.
Quelli che fanno il giudice fanno o i giudici civili o quelli penali. Se uno fa il GIP, giudice per le indagini preliminari, non può fare anche il Gup, cioè non può gestire l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio o i riti abbreviati.
In un'indagine ci devono essere un giudice che fa il GIP, uno che fa il Gup, i giudici del riesame – che sono tre e decidono su arresti, arresti domiciliari, sequestri, perquisizioni -, i giudici che fanno i processi in composizione collegiale, per i reati più gravi, e in composizione monocratica per quelli meno gravi.
Se ci sono venti magistrati in tutto il tribunale, come se ne fa a trovare uno che fa il GIP, uno che il Gup, tre che fanno il riesame, tre che fanno le udienze e ora addirittura altri tre al posto di uno che decidono sulle intercettazioni.
E' evidente che non ce ne sono, ce ne dovrà essere uno che fa più ruoli in commedia. Risultato: diventerà incompatibile perché verrà ricusato: “tu non puoi decidere sulle mie intercettazioni perché mi hai già arrestato. Non puoi decidere sul mio arresto perché mi hai già intercettato. Non puoi decidere sul sequestro delle mie carte, perché hai già deciso sulle mie intercettazioni. Non puoi giudicarmi in aula, perché eri il mio GIP”. Si crea un intrico di incompatibilità per cui si creerà la paralisi completa in quel tribunale e non si riusciranno a trovare tre giudici che non si siano occupati del caso affinché possano decidere sulle intercettazioni, sugli arresti, sul processo.
Naturalmente bisognerebbe avere un ministro, cioè non avere Alfano, dato che il ministro si dovrebbe occupare di assicurare il funzionamento della giustizia, non di cambiare le carriere dei giudici, di attaccare i magistrati. Il ministro deve far funzionare la giustizia: dare le biro, la carta, le fotocopiatrici, le volanti alla polizia giudiziaria, gli uffici, le sedie, far tinteggiare dove è sporco, mettere i puntelli dove crolla il tribunale. Questo deve fare il ministro.
Avendo un ministro, invece che questo Guarda gingilli che abbiamo, peraltro seguace di una lunga tradizione di inetti e di ministri ad personam quando non indagati, questo prenderebbe la geografia dei tribunali italiani, prenderebbe quelli piccoli, li cancellerebbe e li accorperebbe almeno nei capoluoghi di provincia, per evitare di avere microtribunali dove i giudici dovrebbero fare tutto e non possono fare niente perché risultano incompatibili.
Ma noi non abbiamo questa fortuna, abbiamo questo ministro che va in giro a delirare di cose che non lo riguardano.

Una dritta ai criminali

Secondo, la durata. Oggi la durata è quella che decide il GIP, giustamente, in base alle richieste del pubblico ministero e in base a quello che viene fuori dai primi quindici giorni di intercettazioni: si decide se andare avanti o se fermarle.
A volte il GIP sbaglia: per esempio, Guariniello quando mise sotto intercettazione i dirigenti della Juventus nello scandalo di calciopoli parte torinese – nell'estate, se non ricordo male, del 2004 – scoprì che Moggi chiamava il designatore degli arbitri, Pairetto, per scegliersi gli arbitri addirittura nelle partite del precampionato.
“Voglio l'arbitro Pieri per il trofeo Luigi Berlusconi”. La domenica Pairetto gli metteva l'arbitro Pieri. Persino per le amichevoli, capite?
Con telefonate così promettenti, quando iniziava il campionato chissà cosa si sarebbe trovato; invece Guariniello, pubblico ministero, incappò in un GIP che non aveva capito, colto lo spessore della vicenda forse perché riguardava il calcio e pensava fosse una burletta, sta di fatto che non gli concesse la proroga all'intercettazione.
Guariniello sul più bello dovette fermarsi. Fortuna che la procura di Napoli, senza sapere niente di quello che stava facendo Guariniello, seguendo la pista della Gea – la società dei procuratori della famiglia Moggi, Lippi etc – aveva attaccato le microspie e i telefonini più o meno delle stesse persone, e anche di più, che Torino aveva dovuto staccare. Proseguirono le intercettazioni anche se gli uni non sapevano degli altri. Riuscirono a beccare tutta la stagione del campionato.
Per tutto il campionato sentirono che Moggi, durante il campionato, faceva anche di più che per le amichevoli: dettava le griglie preliminari per il sorteggio all'altro designatore, Bergamo, e combinava tutto quello che tutti abbiamo saputo tre anni fa e che adesso stanno cercando di farci dimenticare invitando Moggi da tutte le parti a raccontar palle.
In ogni caso, il processo è in corso a Napoli.
E' ovvio che se tu trucchi un campionato manipolando le designazioni arbitrali, condizionando dirigenti, arbitri, giornalisti eccetera, devi essere intercettato per tutto il campionato e non è colpa nostra se dura nove mesi.
Con la nuova legge i magistrati avrebbero dovuto staccare le microspie a metà, anzi molto prima della metà del campionato, perché la nuova legge stabilisce che si potrà intercettare fino a un massimo di quarantacinque giorni, e si potrà avere solo nei casi estremi un ultima proroga fino a sessanta giorni.
L'intercettazione, caschi il mondo, non può durare più di due mesi, salvo casi di mafia e terrorismo.
Cosa te ne fai di due mesi di intercettazioni quando devi scoprire quello che succede per un intero campionato? Cosa te ne fai di due mesi di intercettazioni quando magari c'è un sequestro di persona che dura sei mesi? Metti che al 59° giorno i sequestratori che sei riuscito a intercettare stanno parlando di dov'è il nascondiglio del bambino tenuto in ostaggio: invece di proseguire per capire dove lo tengono devi staccare e andartene.
Voi capite che non solo è una legge assurda, ma è una legge criminogena nel senso che avverte il criminale di quanti giorni deve starsi zitto prima di cominciare a parlare: “Stai zitto due mesi poi di quello che vuoi tanto sei sicuro che non sarai più intercettato”.
Oppure, uno sente al 59° giorno: “domani lo ammazziamo”, “fra una settimana lo ammazziamo”, “fra un mese lo ammazziamo”, “ho trovato quello che dobbiamo ammazzare”, “ho trovato la ragazza che dobbiamo violentare”. Tu cosa fai, stacchi tutto e te ne vai? No, insisti per cercare di capire chi è la ragazza, chi è il tizio destinato ad essere ammazzato per cercare di prevenire ed evitare. Quante volte l'intercettazione evita l'omicidio!
Lo sai prima che stanno andando ad ammazzare qualcuno, invece di metterci lui fai trovare i poliziotti così quando arrivano i killer vengono arrestati. Quante volte!
Quante volte Genchi, il famigerato Genchi, è riuscito a far sventare delitti o a far scoprire persone che hanno commesso delitti proprio con l'incrocio intelligente fra tabulati e intercettazioni.
Niente, qui caschi il mondo al sessantesimo giorno devi staccare e andare via.
Speriamo che la facciano così, questa legge, perché se la fanno così abbiamo la matematica certezza che è incostituzionale: in un Paese dove c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e soprattutto dove vige il principio della non dispersione della prova, immaginate se la Corte Costituzionale, a meno che non cambino anche quella, potrà mai consentire una legge che ti impone sul più bello di rinunciare ad acquisire le prove, una cosa folle.
Speriamo che nessuno faccia emendamenti migliorativi perché peggio è questa legge più abbiamo speranze che venga frantumata e incenerita dalla Corte Costituzionale.
L'unica speranza è questa: che continuino a scrivere leggi coi piedi come adesso.

Stop alle intercettazioni ambientali

Terzo fatto: i posti dove si potranno fare le intercettazioni saranno solo posti – parlo delle ambientali, quando si mette la cimice dietro il televisore, sotto il sedile della macchina, dentro la valigia, appiccicata alla giacca – dove si ha il fondato sospetto che si commettano dei reati.
Oggi non è così, è una pura assurdità: come fai a sapere prima se in un posto si commettono reati? L'importante è sapere che un sospetto frequenta certi posti e in quei posti non è che commetta reati, ma parla al telefono o con degli amici.
Un capo mafia non è che a casa sua strangola la gente, a casa sua magari riceve qualcuno e insieme a lui parla di appalti da truccare, negozi da taglieggiare eccetera.
Pensate a quante volte viene messa la microspia nella macchina di un tizio: mica quello fa dei delitti dentro la macchina, c'è la speranza che mentre sta in macchina parli con qualcuno, si incontri segretamente con qualcuno. Mica per fare un reato, ma magari per parlare di qualcosa che ha già fatto, chi lo sa.
Furono beccati in un'autoscuola di Palermo degli uomini di Provenzano che facevano scuola guida e che si chiudevano dentro la macchina per parlare di cose riservate, senza sapere che dentro la macchina avevano le cimici. In macchina non hanno mai fatto nessun reato, però in quella macchina parlavano di come dovevano aiutare alle elezioni Marcello Dell'Utri, candidato alle europee nel 1999.
Al processo Dell'Utri ci sono le telefonate di questi qua che organizzano la campagna elettorale per questo signore, ed è uno degli elementi di prova sul fatto che Dell'Utri otteneva in cambio dei suoi numerosi appoggi alla mafia degli appoggi a sua volta, così i giudici di primo grado hanno fatto scattare il concorso esterno, che esige questa reciprocità di rapporti e di favori.
Bene, d'ora in poi se non si ha un elemento concreto che in un certo posto sta per svolgersi un crimine non si potrà più mettere la microspia. Siamo, ovviamente, alla follia.

Intercettazioni: comma 22

Ma la cosa più delinquenziale di questa legge è il quarto punto: quando si possono disporre le intercettazioni. Quali sono i requisiti, quali sono i limiti per disporre le intercettazioni.
Oggi, il giudice dispone l'intercettazione su richiesta del pubblico ministero soltanto se ci sono elementi che fanno giudicare quella intercettazione indispensabile per il proseguimento delle indagini. Se tu dici che è inutile fare pedinamenti o cercare le impronte ma non c'è altro da fare che intercettare, per il tipo di criminale è indispensabile, per incastrarlo, intercettare il giudice intercetta.
In futuro non sarà più così: occorreranno “gravi indizi di colpevolezza” a carico della persona da intercettare.
Cosa vuol dire “gravi indizi di colpevolezza”? Vuol dire che per intercettare X devi già sapere che X è colpevole. Per intercettare, in un'indagine di omicidio o sequestro di persona, devi già conoscere il colpevole puoi intercettare soltanto lui.
Uno dice: ma se hai già trovato il colpevole, a che serve intercettare? L'intercettazione serve a scoprire il colpevole! Qui no: prima devi scoprire il colpevole, poi puoi fare l'intercettazione.
Ma se hai scoperto il colpevole lo arresti, mica lo intercetti! Se scopri il colpevole chiudi le indagini e lo mandi a giudizio, mica lo intercetti! Intercetti per scoprire chi è stato.
Mi collego con una cosa che avete sicuramente letto sui giornali in questi giorni a proposito dell'archivio Genchi, che sta diventando un'altra barzelletta ma è in realtà un gravissimo episodio di disinformatia mediatica, come dicevamo lunedì scorso.
Avete letto che Genchi è stato convocato dal Copasir, il comitato di controllo sui servizi segreti presieduto da Rutelli, uno che avrebbe almeno due motivi per non presiedere - o almeno per astenersi in questo periodo dal presiedere – il Copasir.
Era in contatto telefonico con Saladino, principale indagato di Why Not, a Napoli risultano suoi contatti attraverso il rutelliano Lusetti con Romeo, l'imprenditore che sta in carcere per gli appalti della Global Service, e Rutelli questa settimana ha interrogato come capo del Copasir De Magistris e Genchi.
De Magistris è quello che ha fatto l'inchiesta Why Not su Saladino scoprendo i rapporti telefonici con Rutelli, Genchi è quello che faceva il consulente di De Magistris a Catanzaro e ha lavorato su quei contatti telefonici. De Magistris, in più, adesso fa parte del tribunale del riesame di Napoli e che ha confermato gli arresti per Romeo, scrivendo quello che risulta nell'indagine: che Romeo aveva rapporti, ancora tutti da chiarire, con Rutelli.
Tutti i giornali avevano raccontato di questi rapporti fra Romeo, la Margherita, Lusetti e anche un incontro con Rutelli. Non dimentichiamo che Romeo, pur essendo già stato arrestato e condannato in primo e secondo grado per corruzione negli anni Novanta, finanziava la Margherita ed Europa, il giornale della Margherita. Rutelli aveva accettato, o forse non l'avevo informato, il che sarebbe molto grave, che il suo partito prendesse soldi da uno che era noto come un corruttore di politici, già nella Prima Repubblica.
Perché vi ho ricordato questo? Perché a un certo punto, dopo che Rutelli – in palese conflitto di interessi – e gli altri del Copasir hanno torchiato De Magistris e Genchi a proposito della bufala dell'archivio Genchi, i giornali hanno scritto che erano emersi fatti gravissimi: si è scoperto che Genchi e De Magistris avevano acquisito tabulati telefonici di persone non indagate.
Apriti cielo! Oddio, tabulati di non indagati! Questi ignorantoni non sanno nemmeno che la legge non solo consente di prendere tabulati di persone non indagate, ma consente addirittura di intercettare persone non indagate.
Prendete il caso del sequestro di persona: chi è la prima persona che si intercetta appena viene rapito un ostaggio? La sua famiglia, il suo numero di casa, dei suoi parenti, familiari e amici.
Sospettati di averlo rapito? No, persone alle quali i sequestratori potrebbero telefonare per chiedere il riscatto: se non intercetti il telefono come fai a beccare la telefonata dei sequestratori e a cercare di risalire?
Ci sono altri casi: quando ammazzano qualcuno e non si sa chi potrebbe essere stato, si mette a tappeto sotto intercettazione i telefoni di tutti i familiari, amici, tutti i possibili nemici – vicini di casa, ricordate il caso di Simonetta Cesaroni, il delitto di via Poma, il delitto dell'Olgiata.
Mettono sotto controllo i telefoni di tutti i conoscenti nella speranza di captare qualcosa che aiuti a trovare l'assassino. Figuratevi con questa nuova norma! Prima trovi l'assassino e poi gli metti il telefono sotto controllo: fantastico!
Tenete presente che, sempre in questi emendamenti del governo, c'è pure specificato: “L'intercettazione si può disporre solo quando assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione dell'indagine”, questo già dice la legge oggi, come vi ho detto prima”. Incastrate questa cosa con quell'altra disposizione - “solo quando sussistono gravi indizi di colpevolezza” sulla persona da intercettare – e voi vedete che uno dice: io la intercetto solo quando ho scoperto che è colpevole, ma a qual punto non è affatto indispensabile per il prosieguo delle indagini, l'intercettazione: sei hai già scoperto che è colpevole come fa ad essere indispensabile intercettarlo.
Praticamente, se devi trovare il colpevole prima di intercettarlo quando chiedi di intercettarlo il GIP ti dirà che non è indispensabile per il proseguimento delle indagini. Non si intercetta mai!
Prima perché non hai ancora scoperto il colpevole, dopo perché l'hai scoperto!

Il governo dell'insicurezza

Contenti loro... se fosse una questione tra i politici e i magistrati noi potremmo anche fregarcene. Il problema è che se non si può più intercettare nessuno se non si è scoperto che è già colpevole, noi cittadini saremo molto più esposti ai crimini.
Anzi, quando i criminali sapranno che la nuova legge è questa, commetteranno molti più delitti perché non avranno più alcuna paura, nemmeno quel pochino di paura che hanno oggi, di essere presi.
Questo è quello che succederà, pensate al caso degli stupri nel Lazio negli ultimi giorni: hanno scoperto molti di questi stupratori intercettandogli il telefono e incrociando i tabulati, esattamente quello che fa Genchi.
Pensate se il giudice, per intercettare questo branco di presunti stupratori, avesse dovuto aspettare che il Pm gli desse la prova o il grave indizio che quelli erano colpevoli: non sarebbero ancora sotto intercettazioni adesso e non lo sarebbero mai, quindi avremmo più stupratori in giro, magari avrebbero già colpito altre ragazze.
E questo è il governo della sicurezza.
Mi rendo conto che sembra incredibile quello che stanno preparando, però purtroppo è quello che sta per accadere sulla testa.
Passate parola."

lunedì 2 febbraio 2009

Interessante sentenza della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza del 1.12.08 n. 400, ha stabilito, nel procedimento promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano, l’incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano dubitava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non proibiva la trattazione dell’udienza preliminare al giudice che, all’esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, avesse ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto, a norma dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
A suo avviso, ricorrevano nella fattispecie le medesime ragioni d’incompatibilità che hanno condotto la Corte Costituzionale all’accoglimento di altre questioni di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen., con particolare riferimento al caso del giudice che, avendo emesso in un precedente dibattimento ordinanza ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sia chiamato a partecipare al nuovo dibattimento (sentenza n. 455 del 1994); nonché al caso del giudice investito della funzione di giudice dell’udienza preliminare dopo che abbia pronunciato sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto (sentenza n. 224 del 2001).
La mancata previsione dell’anzidetta causa d’incompatibilità, dunque, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro assimilabili e comprimerebbe il diritto di difesa e le garanzie d’imparzialità del giudice.
La Corte Costituzionale quindi tenuto conto dei precedenti e le esigenze di certezza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.


L'Italia aumenta le sanzioni amministrative per legge negli U.S.A. le riducono.






Questo post fa seguito alla notizia dell’arresto dell’ideatore dei semafori intelligenti (http://otrantino.blogspot.com/2009/01/vergogna-nazionale-e-non-solo-la-truffa.html) ideatore di quelle odiate macchinette elettroniche che gestivano e gestiscono i (presunti) semafori intelligenti.
Ebbene a conferma che in Italia non viene garantita alcuna certezza e trasparenza a favore dei cittadini ma al contrario quattrini e quattrini per quei pochi imprenditori e amministratori pubblici senza scrupoli oggi ho avuto notizia che mi indigna ancora di più che l’Italia è il Paese europeo con il più alto incremento delle multe automobilistiche negli ultimi 10 anni, con il 1265%.
Ecco come ti impoverisco il cittadino e metto in crisi tutte le pubbliche amministrazioni.
Questo delle multe è diventato un nuovo metodo per rimpinguare le casse delle amministrazioni pubbliche che non ricevono più quattrini dal Governo sprecone e per far arricchire – lo ripeto – qualche nullatenente imprenditore senza scrupoli.
Secondo lo sportello del contribuente che ha diffuso la notizia dopo l’Italia figurano, nella lista nera, la Romania con il 384%, la Bulgaria con il 306%, l’Albania con il 296%, l’Estonia con il 239%, la Slovacchia con il 214% e la Croazia con il 192%.
Questa lista dimostra con i fatti in che condizioni si trova l’Italia che peggiora sempre di più per qualcuno ha pensato e pensa ai cavoli propri e non a quelli del Paese.
Fanalino di coda l’Inghilterra con il 34%, la Germania con il 28% e chiude la Svezia con il 21%.
Sempre secondo lo sportello dei contribuenti a livello territoriale, in Italia le multe automobilistiche sono aumentate del 1304% nel Nord Est, del 1287% nel Centro, del 1184% nel Nord Ovest, del 1121% nel Sud e del 1032% nelle Isole.
Dicevo del caos e della crisi delle pubbliche amministrazioni per il semplice fatto che solo due italiani su dieci pagano la multa senza contestazione, mente l’80% impugnano il verbale innanzi al Prefetto o al Giudice di pace.
Chiudo nel dire che mentre in Italia le sanzioni amministrative sono state aumentate (automaticamente per legge. Chissà perché questa non può essere modificata) in America come avevo sostenuto già nella mie conclusioni di alcuni ricorsi avverso i verbali di accertamento (accolti) essendo evidentemente più intelligenti hanno pensato bene di ridurre le sanzioni in modo da ridurre i ricorsi e il conseguente caos negli uffici pubblici ma soprattutto nei Tribunali.
Questo lo ritengo un fatto gravissimo in quanto sono dell’idea che non si può ingolfare i tribunali ma soprattutto la Corte di cassazione per ricorsi di pochi euro.
Il mio auspicio quindi è quello che il governo rifletta su questo caos tutto italiano pensi alle cose più serie come questa che riguarda soprattutto le aule di giustizia e che riduca notevolmente semmai perlomeno alcune sanzioni amministrative per violazione del codice della strada (es.: divieto di sosta, grattino, superamento delle velocità di appena qualche chilometro e tutte le violazioni di poco conto). Altrimenti con l'aumento delle sanzioni peraltro automatico non si può che ottenere come risulta dai sopra indicati dati risultati opposti.