martedì 1 luglio 2014
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sabato 12 settembre 2009
Distacco illegittimo di linee telefoniche (Giudice di Pace di Bari Sentenza 2781/09)
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Cultore di diritto pubblico c/o l’Università degli Studi di Bari
Il testo della sentenza
Sent. 2781/09 del 27/03/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace, Avv. M. Mazzei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, contrassegnata con il numero RG. 15046/2007, affari contenziosi civili, tra
XXXXXXXXXXXXXX
CONTRO
Vodafone Omnitel, in persona........
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale - risarcimento danni-
conclusioni
all'udienza del 27 febbraio 2009, l'attore ha concluso, riportandosi ai propri scritti difensivi: (1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2. dichiarare la convenuta inadempiente nei confronti dell'attore 3.ordianare l'immediato ripristino dell'utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla restituzione del credito residuo, esistente sulla scheda, prima della sospensione del servizio, pari a circa € 100,00; 5. condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €. 2.200,00 o alla somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, nei limiti della competenza del GdP. adito 6. inibire alla convenuta di riassegnare a terzi l'utenza indicata; 7. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa). La convenuta ha concluso per il rigetto della domanda attorea.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore, dopo aver inutilmente interessato il Corecom ed espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi l'ufficio del Giudice di Pace di Bari, la Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire: (1. accertare il rapporto contrattuale esistente tra le parti; 2. dichiarare la convenuta inadempiente nei confronti dell'attore 3.ordinare l'immediato ripristino dell'utenza sospesa; 4. Condannare la convenuta alla restituzione del credito residuo, esistente sulla scheda, prima della sospensione del servizio, pari a circa € 100,00; 5. condannare la convenuta al risarcimento del danno subito, pari ad €. 2.200,00 o alla somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o equità, nei limiti della competenza del GdP. adito 6. inibire alla convenuta di riassegnare a terzi l'utenza indicata; 7. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
L’attore assumeva di essere Presidente e legale rappresentante di una società iscritta al Roc e di occuparsi di progettare, realizzare e gestire servizi culturali, socio educativi, sanitari, nonché di pubblicare diverse riviste in ambito sociale; che per far fronte a tutte le esigenze lavorative, circa 7 anni fa, stipulava un contratto telefonico con il Gestore Vodafone; che tale numero telefonico veniva usato per lo svolgimento delle attività del Gruppo; che venivano investite ingenti somme di denaro al fine di stampare la brochure informative sull’attività dell’associazione, oltre che riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era riportato il detto numero di telefono; che l’utenza in questione veniva utilizzata, anche come numero di riferimento dei un’altra Associazione, di cui l’attore riveste, anche la Presidenza; che successivamente l’utenza veniva trasformata in “ricaricabile”, restando sempre di uso aziendale, a nome dell’amministratore; che nel mese di febbraio 2007 veniva effettuata una ricarica telefonica, per far fronte alle esigenze lavorative; che in data 11/08/2007, la Vodafone decideva, unilateralmente, di sospendere l’utenza, così procurando gravissimi disagi e grave nocumento all’attore; che le sollecitazioni epistolari non sortivano esito positivo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15/02/2008, si costituiva la Vodafone che eccepiva la nullità dell’atto di citazione, poiché la copia notificata era priva della pagina n. 2, contenente l’esposizione dei fatti. Nel merito evidenziava che la convenuta ha agito nel rispetto delle condizioni generali del contatto, in virtù delle quali, se la sim card non viene utilizzata o ricaricata per un periodo superiore a dodici mesi, la scheda telefonica viene disattivata, fermo restando che il credito residuo può essere richiesto in restituzione a mezzo lettera racc. Né quindi, vi è stata violazione del decreto Bersani. Concludeva 1) nullità dell’atto di citazione 2) in subordine, per il rigetto della domanda attorea.
Revocata la contumacia della convenuta; disposta l’integrazione della domanda attorea, preso atto che la convenuta, in seguito all’integrazione della domanda ha provveduto a costituirsi con regolare mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta; ammesse le prove documentali in atti; espletata la prova testimoniale; preso atto della rinuncia esplicita al deferito interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Vodafone e della relativa accettazione, all’udienza del 27/02/2009, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La nullità dell’atto di citazione, sollevata dalla convenuta, conseguente alla notificazione dello stesso, privo della pagina numero due e l’eccezione di inammissibilità e/o inesistenza della costituzione della Vodafone, conseguente al “mandato allegato a mezzo di spille all’atto di costituzione…”, appaiono sanate alla luce dell’integrazione della domanda attorea della nuova costituzione della Vodafone. Il contratto stipulato tra le parti, non rientra tra quelli perfezionati tra professionista e consumatore. Invero, entrambi le parti hanno agito nell’esercizio delle rispettive attività imprenditoriali. L’attore, non riveste la qualità di consumatore, avendo stipulato il contratto, per la propria attività lavorativa, come dichiarato nell’atto di citazione (“che l’attore è Presidente, nonché legale rappresentante del xxxxxxxxxxxxx, iscritto al ROC -Registro degli Operatori della Comunicazione-, e si occupa di progettare, realizzare e gestire servizi culturali, socioeducativi e sanitari, nonché di pubblicare diverse riviste in ambito sociale; che per far fronte a tutte le esigenze lavorative, circa sette anni fa, stipulava un contratto telefonico con il Gestore Vodafone - Omnitel e, dunque, gli veniva assegnato il n. xxxxxxxxxxx; tale utenza diveniva fondamentale per lo svolgimento delle attività del Gruppo, infatti conteneva numeri telefonici importanti ed era usata quale numero di riferimento per la segnalazione di disservizi od inchieste che condotte sui giornali di proprietà dello stesso; che, pertanto, venivano investite ingenti somme di denaro al fine di stampare brochure informative sull’attività della associazione,oltre che riviste, manifesti, biglietti da visita, sulle quali era riportato detto numero al quale fare riferimento; che, invero, l’utenza in questione veniva utilizzata, altresì, come numero di riferimento del xxxxxxxxxxxx, di cui l’attore riveste la Presidenza”.
Pertanto, non sono applicabili, nel caso di specie, le norme poste a tutela del consumatore, poiché l’attore ha stipulato il contratto di fonia mobile, non in veste di consumatore, ma in veste di imprenditore e per il raggiungimento di scopi propri dell’attività imprenditoriale svolta.
La domanda merita accoglimento parziale e nei termini che seguono. E’ provato, né è in contestazione che l’attore ha stipulato un contratto telefonico con la Vodafone;che gli è stato assegnato un numero telefonico n..; che l’utenza telefonica, corrispondente al numero …………., nel corso del tempo è stata trasformata in “ricaricabile” che nel mese di agosto 2007, l’utenza è stata unilateralmente sospesa dalla Vodafone Omnitel. Quest’ ultima ha sic et simpliciter sostenuto di aver provveduto alla definitiva disattivazione della scheda – utenza telefonica – conformemente alle condizioni generali del contratto per non aver provveduto, l’attore, ad utilizzare e/o a ricaricare la Sim card per il tempo di dodici mesi. Nella fattispecie de qua, a prescindere dall’applicabilità o dell’interpretazione che si intenda dare all’art. 1 della L. 40/07, che ha convertito il DL 7/07 – Decreto Bersani, l’attore ha provato di aver provveduto ad eseguire ricariche sull’utenza telefonica in questione nel mese di Febbraio ed anche prima dell’estate 2007 (vedi dichiarazioni testimoniali rese). Appare, quindi, provato che l’utenza telefonica non è rimasta inattiva o inutilizzata per dodici mesi, come sostenuto dalla convenuta, ove si consideri che una ricarica è stata eseguita nel mese di febbraio 2007 e un’altra prima dell’estate 2007 e che l’utenza telefonica è stata sospesa definitivamente a far data dall’11/08/07.
Deve quindi ritenersi illegittimo, il comportamento della convenuta, per aver violato il disposto di cui all’art. 5, comma 4, delle condizioni generali di contratto, in atti, ed in generale, per aver disattivato l’utenza telefonica immotivatamente, così violando le norme di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali in itinere. Tanto importa il diritto dell’attore a vedersi riattivato e riassegnato il numero di telefono xxxxxx. E’ provato, inoltre, che l’utenza telefonica disattivata veniva utilizzata dall’attore per l’esercizio delle attività professionali (vedi rivista, manifesti pubblicitari in cui è riportato il numero telefonico in questione) e giusta dichiarazione testimoniali rese da xxxx. Non v’è dubbio, pertanto, che l’attore in conseguenza della repentina sospensione dell’utenza telefonica abbia sopportato disagi, disguidi e problemi di vario genere con la propria clientela. Né è da escludere un calo di clientela, con conseguente danno economico, stante la difficoltosa rintracciabilità telefonica da parte della clientela. Ai sensi dell’art. 1226 c.c., apparendo il danno indeterminato e non potendo lo stesso essere determinato con precisione, liquida e riconosce all’attore, in via equitativa, per i danni sopportati in conseguenza del sicuro e necessitato mutamento del numero telefonico, la somma di € 300,00. Condanna, inoltre, la convenuta alla rassegnazione del credito monetario telefonico esistente prima della sospensione dell’utenza telefonica, che si riconosce in € 50,00, ai sensi dell’art. 1226 c.c. L’accoglimento della domanda importa la condanna alle spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
IL Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda, promossa da XXXXXXXXX c/ Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., rigetta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Condanna la Vodafone Omnitel, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 300,00, a titolo di risarcimento danni, in favore dell’attore;
2. Condannala Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla riattivazione del numero di utenza xxxxxxxxxxx e con accredito di € 50,00;
3. Condanna la Vodafone Omnitel, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’attore, che si liquidano in € 1.100,00 (di cui € 500,00 per diritti, € 400,00 per onorario, € 112,50 per rimborso forfettario del 12,5% ed € 87,50 per spese anticipate), oltre cna ed iva.
Bari, 27/03/2009
Il Giudice di Pace Avv. M. Mazzei
domenica 2 agosto 2009
Avv. Raffaello Esposito
Via Paolo Grassi n° 9 -
Di seguito la sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Franco Giustizieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 05.11.2008, promossa da S.G.. rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Esposito del Foro di Taranto, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell’avv. L. P.
ricorrente –
Contro: Prefetto di Lecce; - resistente -
All’udienza del 05.11.2008 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce, depositato in Cancelleria in data 12.05.2008, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. XXXXXXX, irrogato in data 24.03.2008 e notificato immediatamente, per la presunta violazione dell’art. 141 commi 3 e 8 cds, elevato dalla Stazione di Carabinieri di Melendugno, al conducente del veicolo tg. XXXXXXX perchè "ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in prossimità di intersezione stradale" con detto verbale alla parte ricorrente era irrogata la sanzione amministrativa di € 74,00 oltre alla decurtazione di cinque punti della patente di guida. Lo stesso ricorrente con il ricorso eccepiva e sosteneva quanto segue.
Inesistenza della violazione. Dal verbale impugnato non si evincevano le circostanze di fatto esistenti al momento della presunta infrazione. Mancanza di motivazione ed eccesso di potere. Strada poco trafficata. Errore di percezione diretta del reale accadimento.
Concludeva parte ricorrente per una dichiarazione di nullità del verbale impugnato, con vittoria di spese.
Preliminarmente questo Giudice provvedeva, con proprio decreto, a fissare innanzi a sé l’udienza di comparizione delle parti.
Nessuno si costituiva per il Prefetto di Lecce, il quale attraverso l’organo accertatore provvedeva ad inviare nei termini la documentazione di cui all’art. 23 legge 681/81, corredata di apposita memoria difensiva.
All’udienza del 05.11.2008 venivano rassegnate le conclusioni della parte ricorrente, indi questo Giudice provvedeva a delibare la causa, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rilevata la tempestività dell’opposizione proposta in data 12.05.2008, avverso la sanzione amministrativa n. XXXXXX, elevata dalla Stazione dei Carabinieri di Melendugno e notificata in data 24.03.08, la medesima opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente và rilevato che dalla lettura del verbale opposto è emerso che il verbalizzante impegnato alla disciplina del traffico, situazione questa che condiziona tutto il processo formativo, rilevava la presunta infrazione erroneamente.
Infatti, parte ricorrente ha dedotto in giudizio che il mezzo contravvenzionato al momento della rilevazione attraversava l’incrocio predetto a velocità moderata ed in ossequio alle norme dettate dal Codice della Strada, perciò il conducente in prossimità dell’intersezione stradale regolava la velocità e non costituiva pericolo come sostenuto dagli agenti verbalizzanti, quindi contestava la rilevazione effettuata dall’organo accertatore che ricostruiva la dinamica con una visione postuma all’effettivo svolgersi del fatto, suscettibile quindi la stessa di valutazione erronea non essendoci stata una visione diretta del fatto.
Pertanto, non si comprende quale fosse in quel giorno il tipo di violazione commessa, visto che il transito del veicolo al momento della presunta infrazione non ha violato alcuna norma del Codice della Strada. Dunque, alla luce di tale situazione di fatto, anche a seguito della contestazione effettuata dalla parte ricorrente, và ritenuto che nel giudizio ex art. 22 e 23 legge 689/81, si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente, atteso che la P.A., assumendo la veste sostanziale di attrice è chiamata a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della pretesa sanzionatoria.
L’inadempienza, si ribadisce, assume quindi rilevanza giuridica posto che il Giudice, a seguito delle contestazioni rilevate dalla parte ricorrente, non è stato messo in condizioni di comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria portata avanti Sezione Carabinieri di Melendugno.
In definitiva, il ricorso esattamente per tutte queste motivazioni, in assenza di elementi contrari, è accolto ed il relativo verbale annullato, unitamente ad ogni altro atto ad esso presupposto e/o consequenziale..
Restando assorbita ogni altra deduzione, eccezione e conclusione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce 05.11.2008
Il Cancelliere Il Giudice di Pace
Avv. Franco Giustizieri
lunedì 18 maggio 2009
Passaggio col semaforo rosso? Se la targa non è ben leggibile il verbale è da annullare-
La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei VVUU, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme e più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione.
Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del CdS che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento” (Nota di Alfredo Matranga).
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Anna Maria Aventaggiato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e decisa all'udienza del 30.03.2009,
promossa da: ………., elettivamente domiciliato in Lecce, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Matranga, come da mandato in atti,
Il Giudice di Pace di Lecce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale n. PH 1577/08 della Polizia Municipale di .........con ogni conseguenza di legge.
Spese compensate.
Cosi deciso in Lecce il 30.03.09.
giovedì 30 aprile 2009
Interessante sentenza sul Telelaser.
La sentenza è del 20 settembre 2008.
Per il Giudice salentino, infatti, il verbale impugnato, elevato per eccesso di velocità, va annullato essendo stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall'Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il giorno della contestazione di cui al verbale impugnato il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva.
Per il GdP il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utillizzato dagli Agenti accertatori. Secondo il Giudice, infatti, le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada.
Inoltre, per il GdP il verbale è da annullare per un ulteriore motivo: non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolarmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a "metrologia legale", dall'utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.
Sempre per il giudicante non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumentazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche).
Pertanto, ha concluso il GdP, la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto.
(Altalx, 30 gennaio 2009. Nota di Alfredo Matranga).
venerdì 20 febbraio 2009
La Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale del proprio Ente.
Un ricorrente si opponeva avverso un verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale con il quale si contestava la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S. per aver il conducente del veicolo superato su una strada provinciale (SP 336 km. 23+830) il limite di velocità di 70 km/h. La rilevazione era avvenuta con apparecchio Traffiphot III SR. La violazione non era stata immediatamente contestata.
Il Giudice decideva la causa e indipendentemente dai motivi di opposizione, ritenuti palesemente inconsistenti e pretestuosi, stabiliva che l'opposizione era fondata e quindi andava accolta.
Il giudice di pace in sostanza ha rilevato che “l’art. 12, c. 3, lett. c), C.d.S., sancisce che l’attribuzione ai corpi di Polizia Municipale resta circoscritta nell’ambito del territorio di competenza. Inoltre che “anche l’art. 5, commi 1 e 2, della legge 7.3.1986 n. 65, stabilisce che la Polizia Municipale è titolare di funzioni di polizia stradale nell’ambito territoriale dell’Ente (Comune) di appartenenza”.
E nel caso di specie, l’accertamento della Polizia Municipale è stato effettuato sulla S.P. 336 (Strada Provinciale di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Caserta), quindi il Comune (a cui fa capo la detta Polizia Municipale) non è proprietario, né gestore.
Lo stesso Giudice di pace ha ricordato che è ampiamente noto che la giurisprudenza di merito ha ripetutamente affermato che: “I corpi di Polizia Municipale non possono effettuare accertamenti di violazioni delle norme del C.d.S. su tracciati che non siano di proprietà degli Enti Locali di cui essi siano organi e ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli Enti interessati”.
Da ciò l’illegittimità dell’accertamento compiuto dalla Polizia Municipale e l’accoglimento del ricorso.