lunedì 2 febbraio 2009

Interessante sentenza della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale con la sentenza del 1.12.08 n. 400, ha stabilito, nel procedimento promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano, l’incostituzionalità dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Montepulciano dubitava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non proibiva la trattazione dell’udienza preliminare al giudice che, all’esito del precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, avesse ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la ritenuta diversità del fatto, a norma dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
A suo avviso, ricorrevano nella fattispecie le medesime ragioni d’incompatibilità che hanno condotto la Corte Costituzionale all’accoglimento di altre questioni di costituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen., con particolare riferimento al caso del giudice che, avendo emesso in un precedente dibattimento ordinanza ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sia chiamato a partecipare al nuovo dibattimento (sentenza n. 455 del 1994); nonché al caso del giudice investito della funzione di giudice dell’udienza preliminare dopo che abbia pronunciato sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto (sentenza n. 224 del 2001).
La mancata previsione dell’anzidetta causa d’incompatibilità, dunque, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni tra loro assimilabili e comprimerebbe il diritto di difesa e le garanzie d’imparzialità del giudice.
La Corte Costituzionale quindi tenuto conto dei precedenti e le esigenze di certezza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità alla trattazione dell’udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all’esito di precedente dibattimento, riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, a norma dell’art. 521, comma 2, del codice di procedura penale.


3 commenti:

KALISTA ha detto...

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Pupottina ha detto...

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Sabatino Di Giuliano ha detto...

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Saba