A distanza di nove anni la stessa problematica e la stessa tipologia di contenzioso che mi ha visto confrontare con gli uffici pubblici è arrivata questa volta sino in Cassazione.
All’epoca, gli uffici pubblici finanziari, che mi avevano fatto disperare, che intendevano non riconoscere i benefici fiscale in tema di imposte di registro per l’acquisto della prima casa in quanto la moglie non aveva trasferito la sua residenza nei termini richiesti, furono condannati dal Tribunale Leccese sia alle spese di giudizio che al risarcimento dei danni. A nulla servì all’ufficio finanziario il tentativo di annullare i provvedimenti in autotutela ma poco prima della udienza ormai fissata dalla sezione Tributaria di Lecce.
Che anche per tale condotta ha condannato gli uffici al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni.
Bene a distanza di nove anni la stessa problematica che ha visto coinvolto un altro cittadino è giunta in Cassazione, sezione tributaria, che con la sentenza n. 2109/09 ha stabilito (confermando quindi anche l’operato della sezione tributaria leccese) che ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa “il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile debba essere riferito alla “famiglia” con la conseguenza che in caso di comunione legale tra i coniugi quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Mentre non assume rilievo al contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune. E ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso […] di acquisto congiunto del bene stesso”.
Per la Corte di cassazione, quindi, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della “prima casa” il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione”.
Quindi, “i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria […] conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.
All’epoca, gli uffici pubblici finanziari, che mi avevano fatto disperare, che intendevano non riconoscere i benefici fiscale in tema di imposte di registro per l’acquisto della prima casa in quanto la moglie non aveva trasferito la sua residenza nei termini richiesti, furono condannati dal Tribunale Leccese sia alle spese di giudizio che al risarcimento dei danni. A nulla servì all’ufficio finanziario il tentativo di annullare i provvedimenti in autotutela ma poco prima della udienza ormai fissata dalla sezione Tributaria di Lecce.
Che anche per tale condotta ha condannato gli uffici al pagamento delle spese di giudizio e al risarcimento dei danni.
Bene a distanza di nove anni la stessa problematica che ha visto coinvolto un altro cittadino è giunta in Cassazione, sezione tributaria, che con la sentenza n. 2109/09 ha stabilito (confermando quindi anche l’operato della sezione tributaria leccese) che ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa “il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile debba essere riferito alla “famiglia” con la conseguenza che in caso di comunione legale tra i coniugi quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Mentre non assume rilievo al contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune. E ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso […] di acquisto congiunto del bene stesso”.
Per la Corte di cassazione, quindi, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della “prima casa” il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione”.
Quindi, “i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, quindi una interpretazione della legge tributaria […] conforme ai principi del diritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.
1 commento:
1000000000000000000000 di volte grazie Luciano per aver pubblicato quest'annuncio. Marco A.
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