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mercoledì 11 marzo 2009

Privacy: test paternità? No senza il consenso del figlio.

Il Garante per la protezione dei dati personali (comunicato del 24.2.09) ha reso noto di aver stabilito che non è possibile effettuare il test sulla paternità e maternità senza il preventivo consenso del figlio se tale esame non sia indispensabile in sede giudiziaria.
L’Autorità ha quindi precisato che la raccolta e il trattamento dei dati genetici può avvenire solo con il consenso informato, manifestato dall’interessato in via preventiva e per iscritto.
Tale principio può essere derogato solo per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria e solo nel caso in cui l'accertamento sia assolutamente indispensabile e venga svolto nel pieno rispetto delle regole fissate dal Garante (obbligo di sottoporre all'interessato una specifica informativa nel caso in cui l'analisi dei suoi dati genetici sia volta ad accertare la maternità o paternità). Il principio è stato ribadito dall'Autorità che ha affrontato il caso di un genitore che aveva avviato delle indagini personali (analisi genetica) del figlio al fine di verificare l'effettiva consanguineità. Aveva infatti raccolto dei mozziconi di sigaretta del figlio maggiorenne e, senza informare l'interessato, aveva fatto effettuare dei test al fine di appurare la loro compatibilità genetica. Il Garante ha quindi chiarito che effettuare tali test senza il consenso del figlio viola i suoi diritti. Ha quindi reso noto di aver vietato al genitore l'ulteriore trattamento dei dati genetici illecitamente raccolti.

domenica 8 marzo 2009

Una interessante sentenza contro Telecom ritrovata nel mio cassetto.

Una signora americana, proprietaria di una un’abitazione nelle campagne di Arezzo, nel marzo del 2008 si rivolse alla Telecom per ottenere l’allacciamento alla rete telefonica fissa. La compagnia telefonica, però, nonostante l’invio di tutta la documentazione richiesta e nonostante i vari solleciti formulati, non ha mai provveduto né ad effettuare i lavori, né a giustificare la motivazione del ritardo. I legali cui si è rivolta la signora hanno richiesto alla Telecom di eseguire immediatamente i lavori. Rispondeva la compagnia telefonica sostenendo che lo spostamento della data di attivazione era da ascriversi non a Telecom, bensì alla mancanza di permessi necessari alla realizzazione dell’impianto.
A questo punto i legali provvedevano ad accertarsi presso il Comune, primo se non unico organo amministrativo al quale dovevano essere richiesti i necessari permessi, se effettivamente Telecom si fosse attivata in tal senso, sentendosi rispondere che, al contrario, nessuna richiesta risultava essere pervenuta.
Pertanto, i legali hanno richiesto un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. presso il Tribunale di Arezzo per avere l’immediata esecuzione dei lavori necessari per ottenere l’agognato allacciamento alla rete telefonica.
I legali, tra l’altro, hanno sottolineato che, pur non sussistendo più un monopolio di diritto in capo alla Telecom, quest’ultima agisce sempre in posizione di “monopolio di fatto”, per cui tale Società, essendo la reale proprietaria del c.d. “ultimo miglio”, cioè di quel tratto di linea telefonica che unisce materialmente le centrali telefoniche alle abitazioni, è la sola che può e deve provvedere all’allaccio.
Senza contare che l’art. 52 del D. LGS. 259/2003 (Codice per le Comunicazioni Elettroniche) impone che i servizi di comunicazione elettronica debbono essere messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi.
Il giudice del Tribunale di Arezzo ha pienamente accolto le istanze della ricorrente.
La dottoressa Labella, ha riscontrato i due elementi caratterizzanti il procedimento di urgenza:
- il fumus, in quanto Telecom non ha provato che i ritardi non fossero imputabili a sé stessa;
- il periculum, in quanto la donna, abitando da sola in un luogo isolato e malservito anche con la telefonia mobile, e non potendo usufruire di un servizio essenziale come quello telefonico fisso, non avrebbe potuto, in caso di incidente o di pericolo, aiuto ad alcuno.
Per tali motivi il Giudice ha ordinato alla Telecom di provvedere, immediatamente, o nel più breve tempo possibile, allo svolgimento dei lavori necessari per l’allacciamento presso l’abitazione della ricorrente della linea telefonica, con la condanna della stessa società resistente al rimborso delle spese legali.
Questa la sentenza:

Tribunale di Arezzo
Sentenza 19 novembre 2008
Udienza del 19/11/08 nella causa n.1017 /2008

Avanti al G.I. dott sono comparsi
L’Avv. xxxx e yyyy per la ricorrente. L’Avv. kkk per la Telecom SpA il quale si costituisce con deposito di comparsa alla quale si riporta
I procuratori della ricorrente insistono per la concessione del provvedimento d’urgenza sussistendone i presupposti
Il Giudice
Rilevato che nel caso di specie sussiste il fumus attesa l’evidente disagio dell’utente ed allo stato la controparte non ha provato che i ritardi sono dovuti a cause non imputabili a Telecom;
che inoltre sussiste il periculum del grave ed irreparabile danno atteso che la resistente non ha specificamente contestato (e dunque le circostanze devono ritenersi come pacificamente ammesse) che nel luogo per cui è causa non vi è copertura con il cellulare: trattasi di luogo isolato e vi è copertura solo da parte della Telecom ed infine la ricorrente vive da sola;
che dette circostanze costituiscono pericolo di grave ed irreparabile danno per la persona della ricorrente se solo si pensi ad un eventuale incidente domestico o altro che rendesse indispensabile l’utilizzo del telefono per la richiesta di aiuto
P.Q.M.
ordina alla Telecom Italia S.p.A. di provvedere immediatamente e comunque nel più breve tempo possibile allo svolgimento dei lavori necessari per l’attivazione presso l’abitazione della ricorrente sita in **** (AR) località ***** della linea telefonica relativa al n. ******* assegnato alla ricorrente e non ancora attivato.
Visto l’art.669 octies VI comma cpc condanna la Telecom a rimborsare alla ricorrente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €. 943,00 di cui €. 93,00 per spese €. 400,00 per diritti ed €. 450,00 per onorari oltre Iva e cap come per legge, ed il 12,5 % per rimborso delle spese in generale.
Dott. ssa Carmela Labella