Interessante la sentenza n. 28147 del 25.11.08 della Corte di Cassazione, sez. II civile.
Gli ermellini accogliendo il ricorso di un automobilista hanno ribadito che in caso di dubbi sul rispetto dei termini per l’impugnazione sul giudice di pace grava l'onere di convocare le parti e verificare se il termine per l'opposizione è stato rispettato o meno con riferimento alla data di effettiva consegna dell'atto opposto desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell'ordinanza notificata o dall'avviso di ricevimento che l'amministrazione è tenuta a produrre.
Nel caso di specie il Giudice di Pace di Biella con propria ordinanza dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di contestazione notificato.
Il ricorrente nel proprio ricorso per smarrimento della busta A/R. aveva erroneamente riportato una data anziché un’altra. Mentre in cassazione rilevava che il fatto non è stato oggetto di puntuale accertamento mediante l'esame dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell'ente notificante.
La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.
Ne consegue, secondo la Corte, che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.
Gli ermellini accogliendo il ricorso di un automobilista hanno ribadito che in caso di dubbi sul rispetto dei termini per l’impugnazione sul giudice di pace grava l'onere di convocare le parti e verificare se il termine per l'opposizione è stato rispettato o meno con riferimento alla data di effettiva consegna dell'atto opposto desumibile dalla relata di notifica sulla copia dell'ordinanza notificata o dall'avviso di ricevimento che l'amministrazione è tenuta a produrre.
Nel caso di specie il Giudice di Pace di Biella con propria ordinanza dichiarava inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta dal ricorrente avverso il verbale di contestazione notificato.
Il ricorrente nel proprio ricorso per smarrimento della busta A/R. aveva erroneamente riportato una data anziché un’altra. Mentre in cassazione rilevava che il fatto non è stato oggetto di puntuale accertamento mediante l'esame dell'avviso di ricevimento della notifica del verbale di contestazione della violazione, non avendo il giudicante convocato le parti e acquisito la relativa documentazione, in possesso dell'ente notificante.
La Corte di cassazione ha ribadito che “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicché al fine di consentire il controllo in ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, ad allegare copia dell'atto opposto a lui notificato; la mancata allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, tuttavia, di per sé, prova della non tempestività dell'opposizione, tale da giustificare, per l'effetto, una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981 n. 689, perché tale provvedimento postula, pur sempre, l'esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività.
Ne consegue, secondo la Corte, che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile”.
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso.
2 commenti:
davvero interessante quest'altro tuo blog, complimenti Luciano sei fortissimo
Solo il mio blog?
Cattiva.
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