Con questa sentenza credo che la Corte di cassazione abbia voluto mettere un po’ il freno al proliferare delle udienze anche a causa dell’assenza del difensore che effettivamente non sempre è giustificata.
Infatti la Corte di cassazione, III Sez. Penale, con la sentenza n. 5496/09 ha stabilito che è legittima l’assenza del difensore d’ufficio e pertanto è possibile ottenere il rinvio dell’udienza solo se l’assenza è giustificata da gravi patologie alle quali segue un ricovero ospedaliero.
Questa sentenza metterà certamente in grave difficoltà quegli avvocati che hanno troppe udienze nello stesso giorno e in sedi diverse. Fatto che non è stato mai risolto con norme specifiche anche se è prevista comunque la sostituzione.
Ma a volte gli avvocati preferiscono non farsi sostituire per non creare eventuali equivoci o problemi ai propri clienti ai quali devono dare conto del proprio operato e non è raro che proprio i sostituti creano veri disagi a volte anche seri ai sostituiti.
Comunque nel caso di specie la Corte ha precisato che “in ordine alla istanza di rinvio della udienza dibattimentale [..], formulata dal difensore per essere affetto da colica renale [..], legittimamente la corte […] l’ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno della sua istanza, risaliva ad alcuni giorni addietro, e che l’istanza medesima non era tempestiva – come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità – la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire, sia perché, secondo il certificato medico, comportava soltanto tre giorni di riposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero, sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno della udienza per effetto delle cure e del riposo”.
È evidente che in questo caso ha pesato anche l’errore macroscopico del legale che non aveva inviato il certificato medico in cancelleria immediatamente.
Ha pagarne le spese in questo caso è stato il cittadino rimasto indifeso in quanto la Corte ha anche ritenuto legittima “la denegata concessione del termine a difeso chiesto dal difensore di ufficio nominato dopo il predetto rigetto della istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia […]. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine a difesa previsto dall’art. 10 c.p.p. spetta soltanto nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o di abbandono della difesa, e pertanto non spetta al difensore di ufficio designato in sostituzione di quello “non comparso” verso il quale sia stata disattesa la richiesta di rinvio della udienza”.
Nulla da eccepire.
Infatti la Corte di cassazione, III Sez. Penale, con la sentenza n. 5496/09 ha stabilito che è legittima l’assenza del difensore d’ufficio e pertanto è possibile ottenere il rinvio dell’udienza solo se l’assenza è giustificata da gravi patologie alle quali segue un ricovero ospedaliero.
Questa sentenza metterà certamente in grave difficoltà quegli avvocati che hanno troppe udienze nello stesso giorno e in sedi diverse. Fatto che non è stato mai risolto con norme specifiche anche se è prevista comunque la sostituzione.
Ma a volte gli avvocati preferiscono non farsi sostituire per non creare eventuali equivoci o problemi ai propri clienti ai quali devono dare conto del proprio operato e non è raro che proprio i sostituti creano veri disagi a volte anche seri ai sostituiti.
Comunque nel caso di specie la Corte ha precisato che “in ordine alla istanza di rinvio della udienza dibattimentale [..], formulata dal difensore per essere affetto da colica renale [..], legittimamente la corte […] l’ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno della sua istanza, risaliva ad alcuni giorni addietro, e che l’istanza medesima non era tempestiva – come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità – la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire, sia perché, secondo il certificato medico, comportava soltanto tre giorni di riposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero, sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno della udienza per effetto delle cure e del riposo”.
È evidente che in questo caso ha pesato anche l’errore macroscopico del legale che non aveva inviato il certificato medico in cancelleria immediatamente.
Ha pagarne le spese in questo caso è stato il cittadino rimasto indifeso in quanto la Corte ha anche ritenuto legittima “la denegata concessione del termine a difeso chiesto dal difensore di ufficio nominato dopo il predetto rigetto della istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia […]. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine a difesa previsto dall’art. 10 c.p.p. spetta soltanto nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o di abbandono della difesa, e pertanto non spetta al difensore di ufficio designato in sostituzione di quello “non comparso” verso il quale sia stata disattesa la richiesta di rinvio della udienza”.
Nulla da eccepire.
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