Lo stabilisce la corte di cassazione V Sezione penale con la sentenza n. 4239/09.
Se non c'è richiesta espressa di omettere le generalità la pubblicazione sul web del testo integrale delle sentenze quindi è lecita.
Difficile comunque che le generalità integrali delle persone vengano pubblicate.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che “il tribunale, con adeguata e coerente motivazione, ha ritenuto la liceità della pubblicazione integrale sul sito Eius della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di […] sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui all’art. 52 D.lgs. 30/6/2003, n. 196, sia perché reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte” e che “i limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceità della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto dell’art. 52 D.lgs. 196/2003”.
Se non c'è richiesta espressa di omettere le generalità la pubblicazione sul web del testo integrale delle sentenze quindi è lecita.
Difficile comunque che le generalità integrali delle persone vengano pubblicate.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato che “il tribunale, con adeguata e coerente motivazione, ha ritenuto la liceità della pubblicazione integrale sul sito Eius della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei Conti nei confronti di […] sia in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa di cui all’art. 52 D.lgs. 30/6/2003, n. 196, sia perché reperibile attraverso la banca dati presente sul sito ufficiale della cennata Corte” e che “i limiti di accesso alla banca dati della Corte dei Conti dedotti dal ricorrente non escludono la liceità della pubblicazione in quanto comunque conforme al disposto dell’art. 52 D.lgs. 196/2003”.
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