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domenica 7 novembre 2010

Cambio dei principi da parte del garante per la privacy in tema di certificati medici.

Con questa decisione il Garante della privacy finalmente da ragione alle mie proteste mostrate tempo fa nei confronti della mia ex amministrazione. Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali, pronunciandosi su un ricorso di Pascal Scatigno (Capo dip. Gdf Regione Puglia del PSD), ha sancito un importante principio, ossia che anche il Corpo della Guardia di finanza non è legittimato a trattare i dati sensibili dei propri militari circa il loro stato di salute.

In sintesi, secondo quanto disposto dal Garante per la privacy, per giustificare le assenze dal servizio per malattia sarà sufficiente produrre un certificato medico con l'attestazione della sola prognosi e non più, come previsto da una circolare del Comando generale, una doppia certificazione di cui una con la diagnosi da trasmettere al Dirigente il servizio sanitario del Corpo competente per territorio.
In passato la predetta autorità si era già espressa in tal senso anche a favore degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.

lunedì 26 aprile 2010

Chiedere l’autorizzazione scritta ai propri dipendenti per andare in bagno è una violazione della dignità

Il Garante della protezione dati personali, con nota del 7 aprile 2010, n. 337, ha statuito che viola la dignità e la riservatezza delle persone il datore di lavoro che obbliga i dipendenti a richiedere l'autorizzazione scritta per andare in bagno o, comunque, per allontanarsi temporaneamente dalla postazione di lavoro. Secondo il Garante privacy è infatti illecito il trattamento dei dati effettuato con queste modalità da parte di un'azienda nei confronti dei propri operai.
Autore: Francesca Bertinelli)

sabato 7 novembre 2009

Decisione del garante sulla cartella clinica del defunto.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che il convivente di una persona defunta ha diritto di accedere alla sua cartella clinica se intende fare chiarezza in sede giudiziaria sull’operato del personale medico della struttura sanitaria dove questa era in cura.
L’Autorità ha reso noto che il diritto del convivente a prendere visione della cartella clinica del defunto, va rintracciata nell’art. 9, co. 3, del Codice della Privacy che riconosce tale diritto, riferito a dati personali concernenti persone decedute a ‘chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione’.
Si ma gli altri familiari che non convivevano necessariamente con il defunto?

sabato 17 ottobre 2009

Il Garante ha stabilito di rendere disponibile la registrazione di un colloquio telefonico.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Comunicato del 9 ottobre 2009) ha stabilito che la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l'attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all'interessato che ne faccia richiesta e che non è sufficiente che l'azienda fornisca la sola trascrizione dei contenuti della conversazione. L’Autorità ha quindi evidenziato che anche suoni e le immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Conseguentemente, il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel cd. verbal ordering non può ritenersi pienamente soddisfatto dall’azienda dalla sola trasposizione del contenuto giacchè solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L'Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.