In ogni modo la Corte di cassazione ha stabilito che occorre rispettare la privacy di chi è affetto da questa malattia diversamente si dovrà risarcire il danno subito.
Altro discorso è la riservatezza della notizia e la custodia della documentazione riservata che nel caso di specie è mancata. Quindi la Corte, che ha specificato che il consenso può non essere obbligatorio “nei casi di obiettiva e indifferibile urgenza del trattamento sanitario, o per specifiche esigenze di interesse pubblico (rischi di contagio per terzi), circostanze che il giudice deve indicare", nel caso di specie ha riscontrato due violazioni.
Per la diffusione di queste notizie l'uomo è stato costretto a chiudere la sua attività di commerciante e chiedere un risarcimento di € 500.000,00.
Ora il caso dovrà essere riesaminato dalla Corte di Appello di Roma che sulla base delle indicazioni della Suprema Corte dovrà decidere anche in merito al risarcimento del danno.
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