Il tamponamento a catena non sempre è uguale. Infatti, bisogna distinguere quello con i veicoli in movimento da quello con i veicoli fermi in colonna.
Questa è una novità anche per me.
La corte di cassazione, sezione civile, con la sentenza del 3.7.08 n. 18234 resa pubblica di recente ha osservato che il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358).
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29.5.03 n. 8646; sent. 10.5.88 n. 3415). Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, é stato perciò tamponato.
Sulla base di tali principi ha rigettato il ricorso di un tamponato conducente e del suo passeggero che avevano richiesto il risarcimento dei danni al tamponante in quanto tra l’altro nei giudizi promossi non erano riusciti a dimostrare e a risalire all’esatta modalità del tamponamento.
Questa è una novità anche per me.
La corte di cassazione, sezione civile, con la sentenza del 3.7.08 n. 18234 resa pubblica di recente ha osservato che il principio di diritto che, nei casi di tamponamento a catena, addebita all'ultimo veicolo della colonna la responsabilità di tutti i tamponamenti dei veicoli precedenti è stato affermato (e può essere condiviso) solo nei casi di tamponamento di veicoli fermi incolonnati (sent. 13 febbraio 1974 n. 358).
Nel tamponamento a catena di veicoli in movimento trova, invece, applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi, - e quindi con esclusione del primo e dell'ultima veicolo della colonna – il secondo comma dell'art. 2054 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum della colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicolo tamponato e tamponante, fondata sulla inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia da loro fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni (sent. 29.5.03 n. 8646; sent. 10.5.88 n. 3415). Nessuna presunzione legale, dunque, può essere tratta dalla disposizione dell'art. 2054 c.c. per sostenere una responsabilità esclusiva o almeno concorrente del conducente dell'ultimo veicolo tamponante per i danni conseguenti al tamponamento dell'auto che precedeva il penultimo veicolo e che da tale veicolo, e non dall'ultimo veicolo, é stato perciò tamponato.
Sulla base di tali principi ha rigettato il ricorso di un tamponato conducente e del suo passeggero che avevano richiesto il risarcimento dei danni al tamponante in quanto tra l’altro nei giudizi promossi non erano riusciti a dimostrare e a risalire all’esatta modalità del tamponamento.
1 commento:
Ciao, si spostano di salutare e anche per invitarvi a passare e vedere il mio blog per vedere se trovi qualcosa che ti piace e se ti piace per lo scambio di link, una sorta dendriti della luce o qualsiasi altra cosa vorrei dire, je.
Cheers e fino a quando la prossima volta.
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