martedì 17 febbraio 2009

Importante sentenza sul rinvio dell'udienze dovute a malattia del difensore.

Con questa sentenza credo che la Corte di cassazione abbia voluto mettere un po’ il freno al proliferare delle udienze anche a causa dell’assenza del difensore che effettivamente non sempre è giustificata.
Infatti la Corte di cassazione, III Sez. Penale, con la sentenza n. 5496/09 ha stabilito che è legittima l’assenza del difensore d’ufficio e pertanto è possibile ottenere il rinvio dell’udienza solo se l’assenza è giustificata da gravi patologie alle quali segue un ricovero ospedaliero.
Questa sentenza metterà certamente in grave difficoltà quegli avvocati che hanno troppe udienze nello stesso giorno e in sedi diverse. Fatto che non è stato mai risolto con norme specifiche anche se è prevista comunque la sostituzione.
Ma a volte gli avvocati preferiscono non farsi sostituire per non creare eventuali equivoci o problemi ai propri clienti ai quali devono dare conto del proprio operato e non è raro che proprio i sostituti creano veri disagi a volte anche seri ai sostituiti.
Comunque nel caso di specie la Corte ha precisato che “in ordine alla istanza di rinvio della udienza dibattimentale [..], formulata dal difensore per essere affetto da colica renale [..], legittimamente la corte […] l’ha respinta, con una motivazione incensurabile in questa sede. Infatti, dopo aver rilevato che il certificato medico prodotto dal difensore a sostegno della sua istanza, risaliva ad alcuni giorni addietro, e che l’istanza medesima non era tempestiva – come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità – la Corte di merito ha correttamente ritenuto che la patologia denunciata (colica renale) non poteva configurare un impedimento assoluto a comparire, sia perché, secondo il certificato medico, comportava soltanto tre giorni di riposo e non un intervento chirurgico o comunque un ricovero ospedaliero, sia perché il dolore fisico che notoriamente accompagna le coliche renali poteva essere già cessato nel giorno della udienza per effetto delle cure e del riposo”.
È evidente che in questo caso ha pesato anche l’errore macroscopico del legale che non aveva inviato il certificato medico in cancelleria immediatamente.
Ha pagarne le spese in questo caso è stato il cittadino rimasto indifeso in quanto la Corte ha anche ritenuto legittima “la denegata concessione del termine a difeso chiesto dal difensore di ufficio nominato dopo il predetto rigetto della istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia […]. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il termine a difesa previsto dall’art. 10 c.p.p. spetta soltanto nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o di abbandono della difesa, e pertanto non spetta al difensore di ufficio designato in sostituzione di quello “non comparso” verso il quale sia stata disattesa la richiesta di rinvio della udienza”.
Nulla da eccepire.

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