Con la sentenza 4819/09 la Corte di cassazione ha stabilito che anche se un padre è “assente” e non adempie ai suoi doveri naturali (anche dopo la sentenza di primo grado non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento) ai figli spetta sempre e in ogni caso il cognome paterno.
Io non condivido assolutamente questa sentenza.
Portare un cognome del proprio genitore oltre ad essere previsto dalla legge deve essere un onore.....
Pertanto è vero che ai figli spetta il cognome del padre ... ma quando questi non lo merita?
In una situazione del genere perchè non riconoscere anche al figlio il diritto (al contrario) di disconoscere il proprio padre e suo relativo cognome?
La Corte di Cassazione quindi ha convalidato la decisione dei giudici di merito e imposto alla minorenne di continuare a conservare il cognome del padre.
Fossi io il suo legale in considerazione che in alcuni paesi europei si prevede persino il doppio cognome proporrei ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
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