giovedì 30 aprile 2009

Interessante sentenza sul Telelaser.

Interessante la sentenza del giudice di pace Avv. Antonio Sindaco di Galatina (Lecce) secondo il quale lo stato di necessità esclude la responsabilità ex articolo 4, Legge 689/81.
La sentenza è del 20 settembre 2008.
Il GdP di Galatina che affrontando anche le ulteriori censure ha enucleato importanti principi in materia di circolazione stradale e rilevazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche (in particolare tramite telelaser).
Per il Giudice salentino, infatti, il verbale impugnato, elevato per eccesso di velocità, va annullato essendo stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall'Ospedale di Scorrano, in cui si legge che il giorno della contestazione di cui al verbale impugnato il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva.
Per il GdP il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utillizzato dagli Agenti accertatori. Secondo il Giudice, infatti, le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada.
Inoltre, per il GdP il verbale è da annullare per un ulteriore motivo: non vi è prova in atti che il Telelaser utilizzato sia stato regolarmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a "metrologia legale", dall'utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici.
Sempre per il giudicante non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumentazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti e in linea con la normativa europea, i cosiddetti centri SIT (i quali sono depositari delle grandezze metrologiche).
Pertanto, ha concluso il GdP, la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto.
(Altalx, 30 gennaio 2009. Nota di Alfredo Matranga).

Padre assente? Ai figli va comunque il suo cognome.

Con la sentenza 4819/09 la Corte di cassazione ha stabilito che anche se un padre è “assente” e non adempie ai suoi doveri naturali (anche dopo la sentenza di primo grado non aveva versato nessuna somma per il suo mantenimento) ai figli spetta sempre e in ogni caso il cognome paterno.

Io non condivido assolutamente questa sentenza.
Portare un cognome del proprio genitore oltre ad essere previsto dalla legge deve essere un onore.....
Pertanto è vero che ai figli spetta il cognome del padre ... ma quando questi non lo merita?
In una situazione del genere perchè non riconoscere anche al figlio il diritto (al contrario) di disconoscere il proprio padre e suo relativo cognome?

La Corte di Cassazione quindi ha convalidato la decisione dei giudici di merito e imposto alla minorenne di continuare a conservare il cognome del padre.
Fossi io il suo legale in considerazione che in alcuni paesi europei si prevede persino il doppio cognome proporrei ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

domenica 26 aprile 2009

Licenziata perchè in malattia navigava in facebook.

Mi sembra un pò bizzarra la decisione di una azienda nei confronti di una dipendente in malattia "beccata" mentre usa Facebook.
Infatti una 31enne di Basilea ha perso il posto perchè secondo l'azienda: «Chi è in grado di navigare in Rete, può anche lavorare»...
Vero ma una azienda può impedire al dipendente che sta nel proprio domicilio seppur in malattia di utilizzare il proprio pc anche solo per leggere alcuni messaggi su internet?
Io credo di no a prescindere da un emicrania che potrebbe anche essere momentanea.
Ebbene una dipendente di un nota compagnia di assicurazioni svizzera Nationale Suisse si è data malata per un giorno per una forte emicrania.
Tuttavia, non si comprende bene ma il datore di lavoro ha scoperto che la donna navigava su Facebook. Quindi, anche per la stupidità della donna, che ben poteva sostenere che a navigare era una altra persona , il licenziamento in tronco.
La motivazione dell'azienda: "Chi è in grado di navigare in Rete, può anche lavorare".
Certamente ma un conto stare cinque minuti sul pc un conto è stare 7 ore.
Fosse per me impugnerei questo licenziamento.
Non sarà certamente un datore di lavoro a dire cosa o non cosa deve fare un dipendente in malattia al proprio domicilio.
La decisione di questa azienda è sicuramente censurabile poichè non permetterebbe ad un dipendente in malattia di stare a letto con il proprio computer poggiato sulle ginocchia per cinque minuti. A rendere noto il fatto è un giornale elvetico online "20 Minuten".
E in Italia come sarebbe accolta una decisione del genere?

Attenzione a piantare in asso il coniuge senza preavviso.

Una sentenza questa che mi sento di condividere infatti c'è modo e modo di scaricare un partner. E questo a scanso di equivoci vale sia per la donna che per l'uomo.
Ed oggi si rischia di dover anche pagare i danni dell'abbandono. Parola di Cassazione. La Corte infatti ha riconosciuto legittima la condanna al risarcimento del danno inflitta ad una donna che aveva mollato improvvisamente il marito.
La donna, secondo la sentenza n. 14981/09 della VI sezione penale della Corte di cassazione, aveva preso carta e penna e aveva scritto al marito che partiva con la figlia e un amico per una breve vacanza.
Alla faccia...
Solo al ritorno, messa alle strette dal marito, aveva esplicitato la sua decisione di lasciarlo. Processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare la moglie era stata condannata (in due gradi di giudizio) a risarcire il marito per i danni patiti con l'abbandono.
Contro la decisione la donna si è rivolta alla Cassazione, rappresentando che il marito era stato avvertito tramite lettera e che, solo successivamente, era maturata in lei la convinzione dell'abbandono dato il "regime di vita e di rapporto intollerabile imposto dal marito".
Nulla da fare però: gli Emellini, respingendo il ricorso hanno evidenziato che "alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di [...] non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sè la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali".
Sono state poi considerate ininfluenti le scuse addotte dalla donna in relazione al "limitato bagaglio che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell'abbandono" e il "rientro successivo a casa, dovuto - scrive la Cassazione - essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia".
Ineccepibile... poteva trovare una altra scusa.

sabato 25 aprile 2009

In motorino senza casco? Paga sempre mamma e papà comunque.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9556/09 sul mancato uso del casco da parte del minorenne non stupisce più di tanto. Secondo i giudici se i figli sono indisciplinati e non indossano il casco quando vanno con il motorino è tutta colpa della cattiva educazione che è stata loro impartita dai genitori e, in caso di incidente, mamma e papà dovranno pagare i danni.
Ma è sempre colpa dei genitori anche una educazione la danno regolarmente?
La Corte di Cassazione ha respinto infatti il ricorso di due genitori condannati a risarcire il danno prodotto da un ragazzo che aveva avuto un incidente con la sua vespa su cui trasportava un'altro ragazzo. I giudici di merito avevano già condannato i genitori del ragazzo (ancora minorenne) a risarcire i famigliari del trasportato per i danni morali patiti. La decisione è stata ora confermata da Piazza Cavour che ha sottolineato come "lo stato di immaturità, il temperamento e la cattiva educazione del minore possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco. Secondo la Corte in base all'articolo 2048 C.c. i genitori di un minorenne hanno "doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito". Secondo la Corte, data una certa dimestichezza con i veicoli" che il ragazzo aveva nonostante fosse minorenne, è evidente che il fatto che non indossasse il casco fosse da attribuirsi alla "cattiva educazione" impartita dai genitori. A nulla rileva, chiarisce ancora la Corte rispondendo ad uno dei rilievi avanzati dalla difesa, il fatto che il ragazzo abbia avuto due esperienze lavorative. Questo, scrive Piazza Cavour, "non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando". Insomma, il fatto che il ragazzo non avesse il casco dimostra che non "era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalita'".
Mah... non condivido del tutto questa sentenza nella parte in cui la Corte di cassazione dà del maleducato ad un ragazzo per il semplice fatto di non indossare un casco. In quanto un conto è condannare al risarcimento di un danno un conto è dare del maleducato.
Ma poi una altra cosa che mi lascia perplesso in questa sentenza è: ma quei genitori che hanno chiesto il risarcimento per il mancato uso del casco del proprio figlio l'educazione .... loro gliel'hanno insegnata?

giovedì 23 aprile 2009

L'ignoranza non ha limiti. In malattia e un lavoratore va in moto.

Proprio senza limiti l'ignoranza e la strafottenza di certa gente...
Infatti un lavoratore rimasto a casa per malattia pretendeva di concedersi di fare un giro ... pure in motocicletta.... Ora la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9474/09 ha sancito un principio e cioè che l'utilizzo della propria moto denota (giustamente) scarsa attenzione alla propria salute e ai relativi doveri di cura ritardandone la guarigione.
Ed è sulla scorta di tale principio la Corte che ha accolto il ricorso di una clinica privata che si era opposta alla reintegrazione nel lavoro di un dipendente che era stato sorpreso, durante un'assenza per malattia, a recarsi al mare con la sua moto.
In quel giorno tra l'altro il lavoratore, dopo essersi fatto il bagno al mare, aveva raggiunto un'altra azienda in cui svolgeva una seconda attività in qualità di direttore sanitario.
I giudici della Corte non hanno contestato il fatto che il lavoratore svolgesse un secondo lavoro, avendo rilevato che il suo primo impiego era comunque in part-time piuttosto ha rilevato che il lavoratore nonostante la sua malattia (artrosi all'anca) si fosse messo alla guida di una moto di grossa cilindrata prima per andare in spiaggia e poi per recarsi alla seconda attività lavorativa.
Secondo la Cassazione il lavoratore ha mostrato scarsa attenzione alla propria salute e ciò è dimostrazione del fatto che lo stato di malattia non era assoluto e non impediva comunque l'espletamento di una attività ludica o lavorativa. In precedenza la corte d'appello aveva revocato il licenziamento del medico sostenendo che l'aver guidato una moto e l'essersi recato al mare per fare i bagni, non erano attività in contrasto con gli obblighi di cure e riposo in modo da compromettere ulteriormente la guarigione. Contro tale decisione è stata la Clinica a rivolgersi alla Suprema Corte evidenziando che l'uso della motocicletta durante la malattia per andare al mare non era certo atteggiamento propriamente tipico di un malato.
Accogliendo il ricorso la Corte ha ricordato che "l'espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell'adempimento dell'obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono indici di una scarsa attenzione ai doveri di cura e ritardano la guarigione".
Sarà ora la Corte d'Appello di Napoli a dover riesaminare il caso.
Ringrazio l'autore Roberto Cataldi.

lunedì 20 aprile 2009

Una ragazza costretta a dimettersi dal datore di lavoro. Ma verrà risarcita.

Una ragazza, protagonista di un video a luci rosse è stata costretta alle dimissioni dai suoi datori di lavoro. lMa il giudice le ha dato ragione.
All'inzio la ragazza durante le ore di lavoro guardava film "hot" sul posto di lavoro e solo questo portava in effetti al licenziamento.
Ma tutto questo non è bastato alla ragazza che ha pensato al grande salto passando direttamente dalla scrivania al set a luci rosse.
Si tratta di una commessa di un negozio di Grosseto che ha girato un filmino porno ed è stata costretta alle dimissioni dai suoi datori di lavoro (i quali non si sa bene come abbiano scoperto il fatto...).
Bhè non è poi tanto difficile venire a conoscenze di queste cose da amici oparenti che conoscono la ragazza soprattutto se il filmino a luci rosse viene diffuso in loco.
Ebbene i datori di lavoro l'anno licenziato per questo motivo ed ora la dovranno risarcire.
La commessa, infatti, non si e' data per vinta e ha intentato una causa ai titolari dell'esercizio commerciale. Il giudice, alla fine, ha dato ragione alla donna, condannando gli ex datori di lavoro della commessa al pagamento di una multa, in attesa che venga quantificato il risarcimento danni, che sarà fissato attraverso un'altra causa (evvai... altro giro ... altra causa...).
I titolari del negozio, dopo aver 'riconosciuto' la ragazza, l'avrebbero costretta alle dimissioni per tutelare il buon nome dell'esercizio commerciale. Ma evidentemente non immaginavano di incontrare un giudice decisamente meno 'bacchettone' di loro.

domenica 19 aprile 2009

Vuoi impugnare un preavviso di fermo amministrativo? Devi attendere il provvedimento definitivo.

Ricevete un preavviso di fermo amministrativo?
Bisogna attendere il provvedimento definitivo.
Io non condivido del tutto questa decisione soprattutto se nell'atto provvisorio ci sono tutti gli elementi necessari ed utili per una impugnazione.
La II Sez. Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 8890/09 ha invece stabilito che non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo e che il cittadino può contestare il provvedimento solo quando il fermo è già stato iscritto nei pubblici registri.
Mah. Perchè attendere oltre il danno anche la beffa se il provvedimento si rivelerà illegittimo?
In ogni modo la Corte di cassazione ha stabilito che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperato ria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere”.
Grazie come sempre a Cristina Matricardi.

Automobilista? Non perdere mai le staffe con i vigili.

Bhè non poteva che usare la mano pesante in questa circostanza la VI Sez. Penale della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16044/09 ha stabilito che l’automobilista stressato non è legittimato a perdere le staffe con i vigili.
Il collegio ha infatti evidenziato che “il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Nella specie, la reazione posta in essere dall’imputato, cagionando lesioni alle persone offese, ha ‘esorbitato’ dai limiti sopra indicati, per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale”.
Mi pare una decisione giusta: mai passare dalla ragione al torto.

venerdì 17 aprile 2009

Autovelox: sentenza n. 7419 del 26 marzo 09

Ancora una sentenza sugli autovelox ed in particolare sulla preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione dei marchingegni elettronici.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7419 del 26 marzo u.s. ha stabilito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche.
Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

lunedì 13 aprile 2009

Sentenza niente male sulla casa pagata dai suoceri.

Secondo la Corte di cassazione (sez. III civile con la sent. 8386/09) i soldi che i suoceri danno ai figli sposati non possono essere restituiti nel caso in cui la coppia scoppi.
Bhè mi pare non ci sia nessuno scandalo no? Tanto più che i suoceri non si sono cautelati con un atto formale per una restituzione delle somme nel caso di separazione o divorzio.
La Cassazione ha respinto il ricorso di due suoceri che chiedevano all'ex marito della figlia la restituzione dei 9 mila euro da loro anticipati per l'acquisto della casa coniugale mutuata per una somma complessiva di 27 mila euro.
Secondo la Suprema Corte, che ha bocciato il ricorso degli ex suoceri, la somma da loro versata per l'acquisto della casa va inquadrata “in un contesto di solidarietà famigliare che si presume gratuito”, considerato anche il fatto che “è costume diffuso, nell'attuale società, che i genitori aiutino anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio”.
Di diverso avviso era stato il Tribunale di Milano che nel 2002 aveva condannato il giovane a restituire agli ex suoceri circa 7 mila euro. Verdetto ribaltato dalla Corte d'Appello di Milano nel marzo del 2004.
Inutilmente i suoceri hanno fatto ricorso in Cassazione per chiedere indietro la somma anticipata per l'acquisto della casa. La cassazione ha respinto il ricorso e ha sottolineato che legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che tale somma andasse inquadrata “in un contesto di solidarietà famigliare che si presume gratuito”.
Tra l'altro, annota ancora Piazza Cavour mancava “una prova specifica e precisa” che dimostrasse “tempi della pattuita restituzione” della somma anticipata.
Pertanto cari suoceri e futuri suoceri d'ora in avanti quando prestate o donate delle somme di denaro cautelatevi con atti ad hoc.

Aumentano i divorzi per colpa di Fido e Fuffi

Non mi stupisce più di tanto questa notizia che mi giunge da Adnkronos secondo la quale crescono i divorzi per il troppo attaccamento di uno dei coniugi all´animale domestico.
Bhè anch'io ho avuto un cane... e non nascondo che a volte il nostro amico è stato in effetti causa di litigi... ma non da arrivare però al divorzio.
I dati arrivano dall´analisi degli sportelli on line, dedicati alle questioni di animali in famiglia dell'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) relativi al biennio 2007-2008.
Le coppie separate e divorziate che si sono rivolte nei due anni presi in considerazione agli sportelli online di Aidaa per chiedere consulenza su come gestire i propri animali domestici sono state 580 di queste sono state ben 88 che hanno ammesso che come prima causa della separazione o del divorzio c'è un problema con l´animale di casa.
Tra gli animali oggetto morboso di attenzione da parte dei coniugi primeggia il cane che è indicato come causa di separazione in ben 51 casi, seguito dal gatto in 19 casi e poi pappagalli, tartarughe e pesci, mentre un caso riguarda persino due topolini bianchi.
E, strano ma vero, in quasi il 70% dei casi il coniuge morboso è l'uomo, marito o convivente.
In altri 47 casi di separazione o divorzio viene indicata tra le cause l'abbandono da parte di uno dei coniugi di un'animale domestico, ma allo stesso tempo aumentano le richieste di affido condiviso del cane o del gatto di casa in sede di separazione. Ma dall´analisi dei dati emersi da questa ricerca sui 580 casi di coppie che si sono rivolte all´Aidaa per dirimere le questioni legate agli animali domestici vi sono stati ben 269 coppie che si sono rivolte all´associazione animalista per chiedere di aiutarli a trovare un accordo per poter condividere insieme il proprio animale, e in questo caso in ben 245 casi la soluzione e' stata positiva con un forte incremento del dato del 2008 rispetto all´anno precedente (155 casi nel 2008 e solo 9 nel 2007). Anche in questo caso oltre il 70% degli animali interessati era composto da cani, il 22% da gatti ed in quasi tutti gli altri casi si trattava di coppie separate o divorziate che possedevano piu' di un´animale. Non sono mancate -sostiene Lorenzo Croce presidente nazionale dell´Aidaa- le richieste di intervento piuttosto strane come due casi di richiesta di aiuto per superare il pignoramento di un gatto e cinque casi relativi a questioni di eredità collegate ad animali".
"Ora -prosegue Croce- con l´avvio delle sezioni del tribunale degli animali sono sempre più le persone che si presentano nelle nostre tredici sedi a chiedere informazioni su come tenere i propri animali insieme anche in caso di separazione, ma non manca chi chiede di tornare in possesso totale del proprio animale accusando il coniuge di essere poco attento al benessere del cane o del gatto di coppia.
Strano ma proprio vero....

venerdì 10 aprile 2009

Interessante sentenza sui danni subiti dai cani randagi.

Interessantissima e condivisibile la sentenza n. 8137/09 della III Sez. civile della Corte di Cassazione che ha stabilito che, in tema di randagismo, sono le Asl territorialmente competenti, a dover risarcire i danni alle persone che subiscono danni dai cani randagi e ciò in quanto una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
Un sospiro di sollievo quindi per i Comuni che sono chiamati sempre più spesso dai cittadini al risarcimento dei danni.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.

mercoledì 8 aprile 2009

Ancora una sentenza sul semaforo rosso.

Con la sentenza n. 7388 del 26 marzo 2009 la Corte di cassazione, sezione II civile, conferma i precedenti giudizi sulla nullità del verbale redatto per violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della strada, ovvero, per il passaggio con il rosso per mancanza di contestazione da parte dell'agente.
A pagarne le spese questa volta la Polizia Municipale di Modena. In un primo momento il giudice di pace di Modena aveva dato ragione al Comune poichè aveva ritenuto, che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada (che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata) individua l'ipotesi di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.
Di diverso avviso è infatti la Corte di cassazione che pur non ignorando che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima l'assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass. 21 luglio 2005, n. 15348, ed altre), ha rilevato che, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).
Nel caso in questione la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.
Con tali riassunte motivazioni la Corte ha accolto il ricorso del cittadino ed ha condannato il Comune di Modena alle spese di giudizio.

lunedì 6 aprile 2009

Interessante sentenza sull'ispezione in casa del contribuente.

Interessante e meritevole di essere diffuso il numero della sentenza sull'ispezione in casa del contribuente da parte della Guardia di Finanza.
Secondo la Corte di cassazione è legittima solo se ci sono "gravi" indizi di evasione fiscale.
Ha stabilirlo è la V Sez. civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6836/09.

venerdì 3 aprile 2009

Finalmente qualcuno incomincia a pagare di persona.

Io sono uno tra quelli favorevoli alla condanna personale del dipendente ex art. 328 c.p. ovvero per omissione di atti d'ufficio. Ebbene la Corte di cassazione, VI sez. penale, con la sentenza n. 14466 ha dato uno stop ai ritardi nella pubblica amministrazione e quindi anche al rifiuto di rispondere alle istanze dei cittadini sempre più maltrattati e vessati dai lunghi silenzi degli uffici pubblici.
A pagarne le conseguenze in questo procedimento un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che è stato condannato appunto per omissione di atti d'ufficio per non aver dato risposta ad una formale richiesta di una cittadina.
Il caso per la determinazione della signora è finito in Tribunale con la conseguente condanna dell'Ingegnere per omissione di atti d'ufficio ora confermata dalla Corte di cassazione che ha spiegato che ''Resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche', nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''.
Io ho esperienza diretta sull'art. 328 c.p. per aver denunciato più volte alcuni dipendenti della mia ex amministrazione ma fortuna per loro i procedimenti nonostante la severità della norma sono stati sempre inspiegabilmente archiviati.
Ora i giudici della Corte di cassazione hanno avvertito - finalmente - che ''il silenzio omissivo del pubblico ufficiale'' o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino saranno puniti severamente.

mercoledì 1 aprile 2009

Nullo il verbale emesso dagli ausiliari fuori dalle strisce blu.

Questa volta ad esprimersi sulla competenza dei vigilini sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 5621/09 hanno stabilito: “può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”.
A pagarne le spese il Comune di Parma.
Infatti contro l'annullamento della multa accordato all'automobilista nel gennaio 2004 il comune di Parma ha fatto ricorso in Cassazione affermando che il potere degli ausiliari del traffico dovrebbe essere “più ampio in materia di sosta nell'area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria è direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti vigenti, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite".
Le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, hanno stabilito in merito alla questione il principio secondo cui i c.d. “vigilini” possano fare multe soltanto nelle aree contrassegnate dagli spazi distinti con strisce blu, in tal modo risolvendo speriamo in maniera definitva un rebus che aveva creato grandi problemi interpretativi tra le stesse sezioni semplici della Corte di Cassazione che emettevano sentenze discordanti.