lunedì 11 ottobre 2010

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239

Il Consiglio di Stato alcuni giorni fa ha accolto l’appello presentato contro il Comune di Monte Argentario (GR) in materia di rinnovo automatico della Licenza Demaniale scaduta, senza l’osservanza degli obblighi di pubblicità preventiva e senza il rispetto delle procedure volte a una comparazione delle domande concorrenti (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239). I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno evidenziato che l’art. 18 del regolamento di attuazione al codice della navigazione, nell’imporre all’autorità concedente l'obbligo di pubblicazione (mediante affissione nell'albo comunale e inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali) delle domande di concessione di particolare importanza per l'entità e lo scopo, non delinea alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessione già scadute o in scadenza. La portata di tale norma, inoltre, va rapportata ai principi comunitari che salvaguardano la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza dell’azione pubblica: in numerose pronunce dello stesso Organo Giudicante (tra le più illuminanti, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 gennaio 2007, n. 362, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 902), è stato chiarito che, a prescindere dall’esistenza o meno di norme interne che recepiscano i principi comunitari, dall’applicazione diretta di questi ultimi scaturisce che, ogni qual volta si tratti di riservare a privati l’occasione di lucro derivante dall’utilizzo di un’area demaniale, è necessario attivare le procedure dell’evidenza pubblica, idonee a garantire una reale competitività tra le domande concorrenti.

mercoledì 29 settembre 2010

La mia legge sul processo breve.

daSegreteria Presidente - pro61 segr.pres.fini@camera.it
a luciano1964@gmail.com
data29 settembre 2010 15:35

oggetto Re: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve. proveniente da camera.it
15:35 (7 minuti fa)

Si comunica che il Presidente ha preso visione di quanto rappresentato nella Sua e-mail.

Con l’occasione il Presidente Le invia cordiali saluti.
La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati
----- Original Message -----

From: luciano1964@gmail.com

To: segr.pres.fini@camera.it

Sent: Friday, September 24, 2010 7:40 PM

Subject: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve.

Se il Governo ci tiene davvero alla legge sul processo breve il suggerimento viene dai comuni cittadini.
Ma siamo sicuri che, al Governo Berlusconi, non interessa una legge che guardi all'interesse generale e senza alcuna disparità di trattamento.
Non si faccia convincere ad accettare una legge diversa da questa semplice proposta.
L'Europa ci riderà ancora dietro. La mia proposta di legge (semplice) sul processo breve
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Articolo 1 (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).
1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla data del deposito dell’appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla data del deposito del ricorso in cassazione sono decorsi più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano a quei processi la cui azione penale ha inizio dopo la pubblicazione ed entrata in vigore della presente legge.

martedì 14 settembre 2010

Sulla revisione della patente per perdita totale dei punti

N. 17400/2010 REG.SEN.

N. 04439/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig.ra Acerra Antonella, rappresentata e difesa dagli Avv. Camillo Lerio Miani e Francesco Miani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n.116;

contro

Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;

Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;

Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;

Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;

Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,

P.Q.M.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:


Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Sergio Zeuli, Primo Referendario

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

lunedì 13 settembre 2010

Pratica commerciale scorretta pubblicizzare lo sconto senza indicare il prezzo originario.

Condivido appieno la sentenza n. 32200, depositata il 9 settembre scorso, dal Tar Lazio che ha stabilito che integra pratica commerciale scorretta (ex art. 21, comma 1, lettere b) e d) del codice del consumo) la pubblicità che pubblicizzi il solo sconto senza l’indicazione del prezzo originario di listino, infatti “l’informazione omessa – si legge dalla motivazione della sentenza – risulta tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”.
Secondo quanto si apprende la sentenza è l’esito del ricorso di un’azienda che, dopo aver avviato una campagna pubblicitaria di cucine, aveva segnalato solo lo sconto, senza indicare il prezzo originario di listino.
Dopo l’istruttoria del Garante che aveva censurato il comportamento dell’azienda, la stessa si era rivolta al Tar che, con la sentenza citata, ha confermato quanto stabilito dall’autorità indipendente (Fonte).

venerdì 16 luglio 2010

Giudizi ancora più cari. Il contributo unificato aumenta del 10%

Giudizi più cari per i cittadini che debbano intraprendere nuove azioni giudiziarie.
Alla faccia di chi sostiene che non aumenta le tasse....
A partire dalla pubblicazione della legge di conversione del Dl 78 del 2010 entreranno in vigore le nuove tariffe (già aumentate di recente) per il contributo unificato. Sono stati disposti aumenti 10% su tutti gli scaglioni, con la sola esclusione prevista per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro per i quali in contributo rimane invariato a 30,00 €. Questo è quanto previsto con il maxiemendamento alla manovra Tremonti (Autore: Elisa Barsotti)

Cassazione: in piscina non basta un solo bagnino. In caso di incidente c'è responsabilità penale

Un solo bagnino per assistere i bagnanti può non essere sufficiente per evitare la condanna penale in caso di incidente. Specie se si tratta di una piscina di grandi dimensioni. Se si verifica un incidente infatti, in assenza del secondo assistente bagnante, il gestore del centro sportivo finisce sotto processo per colpa. La decisione arriva dalla IV sezione penale (sentenza n.27367/2010) che ha convalidato una condanna ad un anno di reclusione inflitta al gestore di un centro sportivo. La piscina aveva una superficie di 615 metri quadri ed aveva un solo bagnino anziche' i due prescritti. Era accaduto che una bambina era rimasta per diversi minuti sul fondo della piscina prima di essere soccorsa da altri bagnanti ed aveva perso la vita dopo 10 giorni di ricovero in ospedale. Già in primo grado i giudici di merito avevano emesso sentenza di condanna coinvolgendo anche il bagnino che aveva consentito l'ingresso della minore nella piscina per bambini omettendone il controllo. La Corte d'Appello assolveva il bagnino confermando invece la condanna del gestore. Ricorrendo in Cassazione l'imputato ha sostenuto che la presenza di un secondo bagnino non avrebbe comunque potuto evitare la morte della bambina poiche' comunque sarebbe stato impegnato a sorvegliare un'altra parte della piscina e non si sarebbe di certo trovato ai margini della vasca per i bambini dal momento che li vi svolgeva il lavoro l'unico bagnino presente (Autore: Roberto Cataldi)

venerdì 28 maggio 2010

Condannati i gestori del circolo per aver trasmesso partite con schede tv ad uso privato

Con sentenza n. 20142/2010, la Terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti dei titolari di due circoli privati per aver trasmesso o diffuso un servizio criptato al di fuori dell'accordo con il legittimo distributore sull'uso strettamente personale. Nel dettaglio, i gestori avevano trasmesso delle partite di calcio da una tv a pagamento senza avere l'autorizzazione del fornitore ma utilizzando schede destinate solo ad uso privato.
I giudici di legittimità hanno ritenuto congrue le motivazioni rese dalla Corte territoriale la quale aveva ravvisato un dolo specifico in capo agli imputati in considerazione dell'illegittimo incremento patrimoniale ottenuto a seguito della presenza di un notevole numero di avventori e la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e di bevande.