lunedì 13 settembre 2010

Pratica commerciale scorretta pubblicizzare lo sconto senza indicare il prezzo originario.

Condivido appieno la sentenza n. 32200, depositata il 9 settembre scorso, dal Tar Lazio che ha stabilito che integra pratica commerciale scorretta (ex art. 21, comma 1, lettere b) e d) del codice del consumo) la pubblicità che pubblicizzi il solo sconto senza l’indicazione del prezzo originario di listino, infatti “l’informazione omessa – si legge dalla motivazione della sentenza – risulta tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”.
Secondo quanto si apprende la sentenza è l’esito del ricorso di un’azienda che, dopo aver avviato una campagna pubblicitaria di cucine, aveva segnalato solo lo sconto, senza indicare il prezzo originario di listino.
Dopo l’istruttoria del Garante che aveva censurato il comportamento dell’azienda, la stessa si era rivolta al Tar che, con la sentenza citata, ha confermato quanto stabilito dall’autorità indipendente (Fonte).

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