Con sentenza n. 20142/2010, la Terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti dei titolari di due circoli privati per aver trasmesso o diffuso un servizio criptato al di fuori dell'accordo con il legittimo distributore sull'uso strettamente personale. Nel dettaglio, i gestori avevano trasmesso delle partite di calcio da una tv a pagamento senza avere l'autorizzazione del fornitore ma utilizzando schede destinate solo ad uso privato.
I giudici di legittimità hanno ritenuto congrue le motivazioni rese dalla Corte territoriale la quale aveva ravvisato un dolo specifico in capo agli imputati in considerazione dell'illegittimo incremento patrimoniale ottenuto a seguito della presenza di un notevole numero di avventori e la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e di bevande.
I giudici di legittimità hanno ritenuto congrue le motivazioni rese dalla Corte territoriale la quale aveva ravvisato un dolo specifico in capo agli imputati in considerazione dell'illegittimo incremento patrimoniale ottenuto a seguito della presenza di un notevole numero di avventori e la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e di bevande.
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