venerdì 3 aprile 2009

Finalmente qualcuno incomincia a pagare di persona.

Io sono uno tra quelli favorevoli alla condanna personale del dipendente ex art. 328 c.p. ovvero per omissione di atti d'ufficio. Ebbene la Corte di cassazione, VI sez. penale, con la sentenza n. 14466 ha dato uno stop ai ritardi nella pubblica amministrazione e quindi anche al rifiuto di rispondere alle istanze dei cittadini sempre più maltrattati e vessati dai lunghi silenzi degli uffici pubblici.
A pagarne le conseguenze in questo procedimento un ingegnere addetto ai servizi tecnici comunali che è stato condannato appunto per omissione di atti d'ufficio per non aver dato risposta ad una formale richiesta di una cittadina.
Il caso per la determinazione della signora è finito in Tribunale con la conseguente condanna dell'Ingegnere per omissione di atti d'ufficio ora confermata dalla Corte di cassazione che ha spiegato che ''Resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perche', nell'economia del delitto di cui all'art. 328 c.p., una volta individuato l'interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell'ufficio adito, in termini di indisponibilita', oppure di parziale disponibilita' della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell'atto dovuto al cittadino, il quale, sull'informazione negativa, puo' organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa''.
Io ho esperienza diretta sull'art. 328 c.p. per aver denunciato più volte alcuni dipendenti della mia ex amministrazione ma fortuna per loro i procedimenti nonostante la severità della norma sono stati sempre inspiegabilmente archiviati.
Ora i giudici della Corte di cassazione hanno avvertito - finalmente - che ''il silenzio omissivo del pubblico ufficiale'' o gli eventuali ritardi nelle risposte al cittadino saranno puniti severamente.

mercoledì 1 aprile 2009

Nullo il verbale emesso dagli ausiliari fuori dalle strisce blu.

Questa volta ad esprimersi sulla competenza dei vigilini sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 5621/09 hanno stabilito: “può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”.
A pagarne le spese il Comune di Parma.
Infatti contro l'annullamento della multa accordato all'automobilista nel gennaio 2004 il comune di Parma ha fatto ricorso in Cassazione affermando che il potere degli ausiliari del traffico dovrebbe essere “più ampio in materia di sosta nell'area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria è direttamente interessata al rispetto dei limiti e dei divieti vigenti, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite".
Le Sezioni Unite, rigettando il ricorso, hanno stabilito in merito alla questione il principio secondo cui i c.d. “vigilini” possano fare multe soltanto nelle aree contrassegnate dagli spazi distinti con strisce blu, in tal modo risolvendo speriamo in maniera definitva un rebus che aveva creato grandi problemi interpretativi tra le stesse sezioni semplici della Corte di Cassazione che emettevano sentenze discordanti.

martedì 31 marzo 2009

Offerte commerciali telefoniche, regole per la tutela dei cittadini

Interessante il provvedimento, pubblicato nella G.U. del 20.3.09, dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha precisato le regole che aziende commerciali e call center devono seguire nel contattare gli utenti per promozioni e offerte commerciali.
Circa l'uso dei dati degli abbonati, le aziende devono utilizzare solo banche dati costituite sulla base degli elenchi telefonici precedenti all'1 agosto 2005 e possono avvalersi del periodo di deroga previsto dal cosiddetto decreto Milleproroghe solo entro i limiti indicati dal Garante. Le società devono documentare in modo adeguato che la banca dati è stata effettivamente creata prima dell'1 agosto 2005 ed usare tali dati senza cederli a nessun titolo ad altre aziende.
Gli operatori devono ad ogni contatto specificare per quale società chiamano e ricordare agli interessati i loro diritti e registrare immediatamente l'eventuale contrarietà dell'abbonato ad essere nuovamente contattato. Le società devono comunicare al Garante, entro 15 giorni dalla pubblicazione nella G.U., di essere in possesso di banche dati costituite anteriormente all'1 agosto 2005, di volerle utilizzare per attività promozionali e chiarire se il trattamento di dati venga effettuato anche per conto terzi. Il mancato rispetto del provvedimento comporta una sanzione amministrativa da 30 mila a 180 mila euro (che nei casi più gravi, può salire a 300 mila euro).

lunedì 30 marzo 2009

La moglie tradisce il marito con altre donne? Allora niente mantenimento.

Interessante la sentenza della Corte di Cassazione, sez. civile, 11.11.08 - 23.1.09, n. 1734 che riguarda un ricorso di una donna del Veneto che intratteneva relazioni extra coniugali con altre donne. La stessa in un primo momento (in primo grado) aveva vinto la causa contro il marito.

Alla base della decisione ora sfavorevole per la donna due lettere intercorse in epoca non sospetta tra le protagoniste delle relazioni extraconiugali. Da ciò l'addebito della separazione chiesta dal marito della donna che in un primo momento era stato invece ritenuto lui colpevole della chiesta separazione per le reazioni violente nei confronti della donna. Conseguentemente, secondo la Corte di cassazione nessun diritto all’assegno di mantenimento a suo favore.
Nel caso in esame è stato dato credito infatti alle due lettere scritte in epoca non sospetta dagli stessi soggetti che a tale relazione avevano dato luogo, privilegiandone implicitamente il contenuto rispetto alle deposizioni testimoniali rese successivamente dagli stessi, le cui dichiarazioni, riportate in ricorso, si ponevano all'evidenza in netto contrasto con dette lettere.

domenica 29 marzo 2009

Auto passa con il rosso? La multa è nulla se non c'è il vigile.

Una foto scattata ad un automobile che passa con il semaforo rosso non basta per fare una contravvenzione. Ci deve essere anche il vigile. La conferma arriva dalla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 7388/09 ha confermato che per fare la multa è necessaria la presenza di un agente di polizia municipale sia perchè questi ha l'obbligo di fare la contestazione immediata, sia perchè, in sua mancanza, non è possibile verificare le effettive situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento opera e ciò potrebbe dare luogo ad equivoci.
D'ora in avanti dunque gli apparecchi fotografici di rilevamento automatico installati nei pressi degli incroci potrebbero servire a poco a meno di non garantire per ognuno di essi la presenza di chi è abilitato a fare contravvenzioni.
In un primo momento il caso era stato preso in esame dal Giudice di Pace che però aveva dato torto all'automobilista. Di diverso avviso la Corte che ha accolto in pieno il ricorso ribadendo la necessità della presenza in loco degli agenti.
In ogni modo dopo la scoperta dei semafori ruba soldi non credo che la Corte di Cassazione si sarebbe mai potuta esprimere diversamente... considerato che gli automobilisti corretti ... si sono proprio rotti.... di queste macchinette.
 

mercoledì 25 marzo 2009

Continui rimproveri al dipendente... è mobbing?

Interessantissima la sentenza della Corte di cassazione n. 6907/09 sui continui e ripetuti rimproveri ai dipendente fatti sul luogo di lavoro.
Infatti secondo i Giudici di Piazza Cavour i rimproveri continui sono una forma di mobbing e danno diritto al risarcimento del danno (biologico).
Nel caso di specie un'impiegata per nove mesi era stata oggetto di ripetuti rimproveri davanti ai suoi colleghi di lavoro. E non solo la vicenda si era conclusa persino con il licenziamento.
Nel procedimento in questione la Corte d'appello aveva già ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro riconoscendo alla donna i danni per aver subito mobbing e ciò sulla base della considerazione che i rimproveri orali da parte dei superiori venivano effettuati con toni pesanti ed in modo tale che potessero essere ascoltati anche dagli altri colleghi di lavoro.
La responsabile dell'azienda le aveva anche consigliato di trovarsi un nuovo lavoro.....
Seguivano (classica situazione) tre contestazioni che avevano poi portato la donna al licenziamento.
La Corte nel respingere il ricorso dell'azienda l'ha condannata al risarcimento per danno biologico (€. 9.500,00).

sabato 21 marzo 2009

Cassazione: va inibita diffusione di manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume nei blog e nei forum.

La Corte di Cassazione ha detto stop alle manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume che possono apparire nei blog, nei forum on-line e, più in generale, in tutti i nuovi mezzi di comunicazione. La Corte spiega che ''I messaggi lasciati su un forum di discussione che a seconda dei casi può essere aperto a tutti indistintamente sono equiparabili ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca e non entrano nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio''. Sulla scorta di tale principio la terza sezione Penale (sentenza 10535/09) ha respinto il ricorso dell'Aduc contro una decisione che aveva ordinato la rimozione delle espressioni e dei messaggi arrivati su un forum on line, inibendone l'ulteriore diffusione.

Secondo Piazza Cavour alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri ''avevano travalicato limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il "sacro seme del Cattolicesimo'''. L'Aduc aveva anche sostenuto l'illegittimità del sequestro preventivo delle pagine web perché l'offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume. La Corte ha respinto però il ricorso e ha ricordato che ''gli interventi dei partecipanti al forum on line non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa'' perché ''si tratta di una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa''. Secondo Piazza Cavour ''il semplice fatto che i messaggi e gli interventi'' siano ospitati in un forum on line o in un blog ''non fa sì che il forum stesso possa essere qualificato come un prodotto editoriale o come un giornale on line o come una testata giornalistica informatica''.

E questo vale per tutti i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero vale a dire ''newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei''.