a luciano1964@gmail.com
data29 settembre 2010 15:35
oggetto Re: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve. proveniente da camera.it
15:35 (7 minuti fa)
Si comunica che il Presidente ha preso visione di quanto rappresentato nella Sua e-mail.
Con l’occasione il Presidente Le invia cordiali saluti.
La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati
----- Original Message -----
From: luciano1964@gmail.com
To: segr.pres.fini@camera.it
Sent: Friday, September 24, 2010 7:40 PM
Subject: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve.
Se il Governo ci tiene davvero alla legge sul processo breve il suggerimento viene dai comuni cittadini.
Ma siamo sicuri che, al Governo Berlusconi, non interessa una legge che guardi all'interesse generale e senza alcuna disparità di trattamento.
Non si faccia convincere ad accettare una legge diversa da questa semplice proposta.
L'Europa ci riderà ancora dietro. La mia proposta di legge (semplice) sul processo breve
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Articolo 1 (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).
1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla data del deposito dell’appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla data del deposito del ricorso in cassazione sono decorsi più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano a quei processi la cui azione penale ha inizio dopo la pubblicazione ed entrata in vigore della presente legge.