giovedì 31 dicembre 2009

Basta con le sentenze scritte a mano.

Sono pienamente d'accordo con la bacchettata che i Giudici della Corte di Cassazione hanno rivolto ad alcuni dei loro colleghi che ancora oggi scrivono le sentenze a mano e che risultano ostilli all'utilizzo delle nuove tecnologie.
La decisione la condivido in quanto alcune volte le sentenze scritte a mano risultano incomprensibili. Decisione che io estenderei anche ai verbali di udienza.
La Corte di Cassazione ha chiarito che non è vietato scrivere a mano una sentenza ma tuttavia la scelta di redigere le sentenze dimostra "attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale" e mette "in secondo piano le esigenze del lettore e in particolare di chi, avendo riportata condanna, pretende di conoscere agilmente le ragioni''.
Gli ermellini considerano insomma "obsoleto" il giudice che continua a scrivere di suo pugno.
L'invito della Corte a "modernizzarsi" è nato in relazione all'esame di una sentenza relativa a due persone condannate per concorso in tentata rapina impropria. Ricorrendo in Cassazione i due imputati hanno cercato di annullare la sentenza che i Giudici della Corte di Appello avevano scritto a mano e con una grafia poco leggibile.
Esaminando il caso la Suprema Corte ha rilevato che "la lettura del testo non era impedita da grafia ostile al punto da precluderne la comprensione al di là di ogni ragionevole dubbio".
Ma dopo questa considerazione hanno dato una tirata di orecchie ai colleghi della Corte territoriale che continuano a scrivere le sentenze con la penna. Si tratta di una modalità obsoleta - rimarca la Cassazione - segno, appunto, "di attenzione ridotta'' anche nei confronti degli imputati.

sabato 26 dicembre 2009

Avvertimento a tutti gli amanti.

L'avvertimento arriva dalla Corte di Cassazione secondo la quale una relazione clandestina deve restare tale perchè se si minaccia di rivelarla si rischia una condanna per il reato di estorsione.
D'accordissimo con questa decisione.
Una simile minaccia, infatti, spiegano gli Ermellini, determina quella condizione di assoggettamento della volontà che costituisce il presupposto di tale reato.
E a nulla rileva che "il fatto minacciato possa assumere, in sè, risalto soltanto sul piano dei costumi e delle regole sociali".
La vicenda presa in esame dal Palazzaccio riguarda il caso di un uomo di 33 anni che aveva minacciato di rivelare alla madre della sua amante la loro relazione. Dopo la minaccia il caso finiva nelle aule di giustizia e ne scaturiva una doppia codanna in primo e in secondo grado per tentata violenza privata e per estorsione a due anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione con l'aggiunta di una multa di 320 euro.
In Cassazione l'uomo si è difeso sostenendo che il fatto di minacciare di togliere dalla clandestinità una relazione segreta poteva solo incidere sul "piano morale" ma non certo avere rilevanza sotto il profilo penale. Il ricorso è stato respinto dalla suprema Corte che nella parte motiva della sentenza sottolinea come "in tema di estorsione, la minaccia diviene 'contra ius' quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici legittimi per ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, come quando la minaccia sia fatta con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi non consentiti o risultati non dovuti, per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia".

Ammessa l'opposizione al verbale che costa all'automobilista ben 6 punti.

E’ ammissibile l’opposizione avverso la sanzione "accessoria" della decurtazione dei punti da parte dell’automobilista multato per aver attraversato col semaforo rosso. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 21 ottobre 2009, n. 22235.
La questione ha riguardato un automobilista, multato per essere passato col rosso, senza contestazione immediata dell’infrazione, al quale è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una determinata somma e la sanzione accessoria della decurtazione di sei punti sulla patente. L’interessato ha proposto ricorso per vedersi riconoscere l’annullamento del verbale, ma la sua richiesta è stata rigettata con la conseguenza di essere soggetto per l’infrazione accertata al pagamento della sanzione amministrativa e alla decurtazione dei punti sulla patente.
Proprio quest’ultimo aspetto, tra gli altri, è stato portato all’attenzione della Suprema Corte che ha assegnato la decisione alle Sezioni Unite.
Gli ermellini, al riguardo, hanno innanzitutto richiamato la loro precedente giurisprudenza (Cass., SS.UU., sentenza 29 luglio 2008, n. 20544) secondo cui la decurtazione dei punti, che ha natura di sanzione accessoria, non può essere sottratta al mezzo di opposizione in sede giurisdizionale, poiché ciò risulterebbe privo di ogni ragionevole giustificazione e non compatibile con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 Costituzione.
Inoltre, addentrandosi nella fattispecie in argomento, le Sezioni Unite hanno ricordato che la Corte Costituzionale (Corte Cost., sentenza 21 gennaio 2005, n. 27) era già intervenuta in merito cancellando la decurtazione dei punti per il proprietario non individuato come responsabile dell’infrazione o per omessa comunicazione da parte di quest’ultimo dell’identità del conducente.
Sulla base di quest’ultima decisione, in attuazione al divieto di applicazione delle norme dichiarate illegittime previsto dall’art. 136 Cost, le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’automobilista, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Per la sentenza cliccate qui.

Interessante decisione in materia di intersezioni della Corte di cassazione.

Intervenendo in materia di circolazione stradale, la II sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25769/09 ha stabilito che la valutazione relativa alla velocità di un mezzo, per stabilire se sia da considerarsi eccessiva, deve essere condotta con riferimento alle condizioni dei luoghi, del traffico e della strada.
Un principio questo quasi sempre trascurato dalle Polizie locali anche in caso di sinistri nei centri urbani ed in particolare in prossimità delle intersezioni (mancato rispetto della precedenza) dove viene sottovalutata la velocità dei conducenti favoriti.
Secondo la Corte non assume valore decisivo l'eventuale osservanza dei limiti imposti in via generale dal codice della strada. La decisione della Corte va riferita all'art. 141 del codice della strada che tra le altre cose dispone che "È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
Il caso era stato affrontato dal Giudice di Pace in relazione ad una contravvenzione elevata a un automobilista che aveva attraversato un incrocio mentre il semaforo segnalava la luce gialla.
Il giudice di pace aveva ritenuto che il tempo di quattro secondi di accensione della luce gialla fosse sufficiente per consentire all'automobilista di fermarsi al semaforo.
Nella valutazione il giudice aveva preso in considerazione la velocità da tenere in relazione allo stato dei luoghi.

Sentenza sul grattino scaduto

Non condivido la sentenza della Cassazione II sezione civile del 5.11.09 n. 23543 per il semplice fatto che ritengo illegittima la richiesta di pagamento anticipata senza poter poi essere risarcito per il tempo di sosta non goduto.
FATTO E DIRITTO
Il Prefetto di Lecce impugna la sentenza n. 2262 del 2005 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il 10 ottobre 2005, che aveva accolto l'opposizione proposta dall'odierna intimata, snc avverso ordinanza ingiunzione 3564/02 del Prefetto di Lecce che la ingiungeva il pagamento di Euro 38,00, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 7 C.d.S., avendo lasciato in sosta il proprio veicolo in area di sosta regolamentata a pagamento oltre i limiti di orario segnalato sullo scontrino.

Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, affermando che si era realizzato "un rapporto di natura privata che prevede da una parte le offerte di un servizio agli automobilisti e dall'altra il pagamento del servizio stesso", concludendo che si trattava di un inadempimento contrattuale di natura privata. Ricorre l'amministrazione che formula due motivi di ricorso.

Nessuna attività in questa sede ha svolto l'intimata.

Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione le la falsa applicazione dell'art. 7 C.d.S., comma 5, poichè tale norma prevede che il sindaco possa determinare l'area destinata a parcheggio su cui autorizzare la sosta, subordinando al pagamento della somma determinata, da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta stessa e il successivo quindicesimo comma de lo stesso art. 7 stabiliva poi la sanzione pecuniaria nel caso di violazione delle disposizioni sulla sosta regolamentata.

Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3, posto che nessun rilievo poteva avere la circostanza, dedotta dal Giudice di Pace, secondo la quale "nessuno dei cartelli stradali predisposti dal Comune di Lecce recavano indicato l'avviso che in caso di scadenza del titolo si procederà a sanzionare il comportamento con l'applicazione dell'art. 7 C.d.S.".

Nel caso in questione, infatti, anche in relazione alla norma citata, non risultava scusabile l'ignoranza della norma giuridica. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

Tale richiesta va accolta. Il ricorso è fondato e va accolto.

Quale che sia la natura (se di corrispettivo, tassa ect.) del pagamento imposto per la sosta a "tempo", è certo che l'omesso pagamento di quanto dovuto in ragione della protrazione della stessa oltre il periodo indicato nel titolo esposto, configuri l'inosservanza di una prescrizione o limitazione attenente alla relativa "durata" (espressamente contemplata dall'art. 7 C.d.S., comma 1, lett. f) con conseguente sanzionabilità della relativa inosservanza ai sensi dello stesso art. 7, comma 14, indipendentemente dalla sussistenza di possibilità d' intralcio o di pericolo alla circolazione. D'altra parte le modalità, legittimamente prescritte, di regolamentazione della sosta "onerosa" in relazione al tempo, comportano "in re ipsa" l'onere per l'utente di prevederne la durata e regolare il pagamento anticipato in relazione alla relativa previsione con conseguente abusività, non necessitante di alcun espressa e pubblicizzata comminatoria (derivando la liceità della relativa condotta dall'osservanza delle regole menzionate) di "penali" e simili, non essendo prevista siffatta pubblicità da alcuna specifica disposizione codicistica o regolamentare.

A tal riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che: "in tema di violazioni al codice della strada , l'irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa in caso di parcheggio dell'autovettura senza esposizione del tagliando comprovante il prescritto pagamento non è preclusa dal fatto che il parcheggio sia gestito in concessione da un privato e che per il mancato pagamento del posteggio sia prevista dal concessionario una specifica penale, la quale attiene esclusivamente al rapporto privatistico fra utente e concessionario e non costituisce una alternativa al potere sanzionatorio dell'ente pubblico" (Cass. 2006 n. 14736).

Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l'opposizione originariamente proposta.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 400,00, per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.

Limitata la rateizzazione delle multe.

D'ora in avanti sarà più difficile ottenere la rateizzazione per il pagamento delle multe.
A stabilirlo è la sentenza 26932/09 della Corte di Cassazione (II sezione) che ha precisato che il beneficio può essere accordato solo a chi è povero e comunque le rate non possono essere più di trenta.
La stessa Corte ha ricordato come il ricorso alle rateizzazioni deve essere limitato a chi si trova in "condizioni realmente disagiate". Nella parte motiva gli Ermellni ricordano peraltro che a decidere sulle rate è il Comune che ha inflitto la sanzione per violazione del codice della strada e queste non devono mai essere inferiori a 15 euro al mese per un totale massimo di trenta rate.
La Corte ha così accolto il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace che aveva concesso ad un automobilista, in debito per diverse contravvenzioni, la possibilità di rateizzarle, pagando 10 euro al mese. Piazza Cavour ha ricordato che non è certo il Giudice a poter stabilire le rate mettendo in chiaro peraltro che "il potere di suddivisione in rate è legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equità". L'automobilista aveva ricevuto diverse contravvenzioni per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli ed aveva collezionato multe per un totale di ben 2.777,00 euro.
Il giudice di Pace aveva così deciso di autorizzare la rateizzazione in 278 rate da 10 euro al mese. Il Comune naturalmente si è rivolto alla Suprema Corte che accogliendo il ricorso ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la rateizzazione del pagamento ed ha ricordato che "la rateizzazione" è appannaggio esclusivo del Comune e che "non puo' essere inferiore a 15 euro" così come non può superare le trenta rate.
Ora l'automobilista dovrà pagare oltre alle multe anche ulteriori 400 euro per rifondere il Comune delle spese processuali.
Bhè come dice il proverbio chi troppo vuole nulla stringe.

sabato 19 dicembre 2009

Ora mi sembra esagerato ritenere reato la linguaccia.

D'ora in avanti bisognerà fare molta attenzione anche alle smorfie del viso perchè anche fare le linguacce può costituire un ingiuria ed integrare così la fattispecie di reato prevista e punita dall'art. 594 del codice penale.
A me francamente pare una esagerazione questa. Anche il solo fatto di arrivare ad un processo per una liguaccia.
In ogni modo a stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48306/09 che ha confermato una condanna inflitta ad un 41enne che aveva fatto le linguacce ad un vicino di casa.
Secondo gli ermellini quella smorfia è da considerarsi "idonea ad incidere sul decoro e sull'onore della vittima". E non c'è solo la condanna penale perchè la persona offesa ha diritto anche al risarcimento del danno. Già in primo grado il Giudice di pace aveva emesso sentenza di condanna per quello sberleffo che la persona offesa era riuscita persino a fotografare. Il caso è finito poi davanti alla Cassazione dove l'imputato ha tentato di sostenere che il suo gesto non poteva avere "una oggettiva valenza dispregiativa idonea ad incidere sull'onore della vittima".
Niente da fare però: La V sezione penale ha respinto il ricorso. Sarà ora il giudice civile a dover dererminare la misura del risarcimento del danno.