Intervenendo in materia di circolazione stradale, la II sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25769/09 ha stabilito che la valutazione relativa alla velocità di un mezzo, per stabilire se sia da considerarsi eccessiva, deve essere condotta con riferimento alle condizioni dei luoghi, del traffico e della strada.
Un principio questo quasi sempre trascurato dalle Polizie locali anche in caso di sinistri nei centri urbani ed in particolare in prossimità delle intersezioni (mancato rispetto della precedenza) dove viene sottovalutata la velocità dei conducenti favoriti.
Secondo la Corte non assume valore decisivo l'eventuale osservanza dei limiti imposti in via generale dal codice della strada. La decisione della Corte va riferita all'art. 141 del codice della strada che tra le altre cose dispone che "È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione".
Il caso era stato affrontato dal Giudice di Pace in relazione ad una contravvenzione elevata a un automobilista che aveva attraversato un incrocio mentre il semaforo segnalava la luce gialla.
Il giudice di pace aveva ritenuto che il tempo di quattro secondi di accensione della luce gialla fosse sufficiente per consentire all'automobilista di fermarsi al semaforo.
Nella valutazione il giudice aveva preso in considerazione la velocità da tenere in relazione allo stato dei luoghi.
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