martedì 22 marzo 2011

La mediazione civile è una mezza sconfitta per gli avvocati?


Il 21 marzo u.s. con il decreto milleproroghe è diventata obbligatoria la mediazione per le controversie relative a diverse materie (diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari).
Per quanto riguarda invece il condominio e il risarcimento dei danni derivanti dalla cirolazione dei veicoli e dei natanti è tutto rinviato al 21 marzo 2012.
Invero d'ora in avanti la parte che intende agire in giudizio prima di adire il Tribunale ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito.
Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. La durata di questo nuovo procedimento di mediazione dovrebbe avere (meglio essere prudenti) la durata massima di 4 mesi.

La mediazione civile mi dà lo spunto per dire la mia su questa materia.
Invero io credo che tutto ciò sia una mezza sconfitta per l'ordine professionale come quello degli avvocati soprattutto per quelli che nella loro carriera hanno sottovalutato quanto previsto dal codice deontologico soprattutto l'art. 40 che cosi recita: "L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processoE' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi".
Ma in particolare la sconfitta susssite, a parere di chi scrive, in quanto alcuni professionisti del settore nello svolgere la propria professione pare abbiano dimenticato del tutto il contenuto del regolamento deontologico e cioè: dell'art. 6. - Doveri di lealtà e correttezza; dell'art. 7. - Dovere di fedeltà; dell'art. 8. - Dovere di diligenza; dell'art. 12. - Dovere di competenza;  dell'art. 19. - Divieto di accaparramento della clientela; dell'art. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo; dell'art. 35. - Rapporto di fiducia; dell'art. 38. - Inadempimento al mandato; dell'art. 40. - Obbligo di informazione.

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