Con sentenza n. 15081 depositata il 19 aprile, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che grava sull’appaltatore la responsabilità del materiale caustico abbandonato per strada e non custodito nei cantieri.
La Corte ha poi precisato che in particolari casi tale responsabilità grava anche sul committente. Secondo la ricostruzione della vicenda, i tre imputati (dirigente, datore di lavoro e committente dei lavori eseguiti) erano stati tratti a giudizio perché, mentre eseguivano lavori presso la casa della parte lesa, avevano omesso di porre in essere misure idonee di sicurezza finalizzate a custodire in appositi recipienti, sostanze caustiche. Dall'omisione era derivata la lesione grave a un bambino mentre giocava a pallone con un altro minore. L'amichetto gli aveva lanciato della polvere raccolta in strada (polvere formata da sostanze caustiche), facendogli perdere l'occhio destro. In primo e secondo grado, erano stati condannati per lesioni colpose, avendo violato la normativa antinfortunistica e per colpa generica. Erano stati inoltre condannati al risarcimento del danno in favore del padre del minore, costituitosi parte civile. Su ricorso proposto dai tre imputati, per quanto riguarda la loro convinzione dell’inesistenza del nesso causale tra l’evento criminoso e la loro responsabilità, gli ermellini hanno stabilito che “in tema di rapporto di causalità, ai sensi dell’ultimo comma dell’’art.41 c.p., secondo cui le disposizione precedenti si applicano anche quando la causa preesiste, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto lesivo altrui”, il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l’evento è dovuto anche all’imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch’esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali”. Inoltre, la Corte ha precisato che in ambito di reati colposi per l’esclusione del nesso causale rispetto alla condotta dell’agente “non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento”. Pertanto, “appare di tutta evidenza che la condotta (degli imputati) nella valutazione unitaria del complessivo determinismo eziologico dell’evento che ne occupa, non può in alcun modo ritenersi fatto imprevedibile ed eccezionale”. La Corte ha infine precisato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in generale grava sull’appaltatore la responsabilità nell’esecuzione dei lavori ma che anche il committente rimane destinatario degli obblighi assunti dall’appaltatore nel caso in cui assuma una partecipazione attiva nella realizzazione dei lavori e quando l’omissione dell’appaltatore sia immediatamente percepibile.
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