In caso di violazione amministrativa a opera di un soggetto minore di anni 18, la responsabilità, sorge in capo al genitore, soggetto deputato alla sorveglianza del minore che, pertanto non è estraneo alla violazione posta in essere dal minore.
Lo ha stabilito la II sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21881/09 che condivido.
Secondo la ricostruzione della vicenda, il giudice di Pace di Pordenone aveva accolto l’opposizione proposta da un soggetto, nel caso di specie , il genitore del minore alla guida del ciclomotore, contro il Prefetto di Pordenone, per l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione con cui erano stati disposti la confisca di un ciclomotore sequestrato e il pagamento della sanzione amministrativa e delle spese di custodia il minore circolava alla guida di un ciclomotore.
Il genitore aveva eccepito che secondo quanto prevede l’art. 213 C.d.S., “la sanzione accessoria della confisca non è applicabile nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà del trasgressore”.
Su ricorso proposto dal Prefetto di Pordenone, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, e ribaltando la decisione del Giudice di Pace ha risolto la questione in linea con l’orientamento della Corte in materia, affermando che “in caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace “ex lege”, di essa risponde in via diretta, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 2, comma 2, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194 C.d.S.), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97 C.d.S., comma 6 senza che sia applicabile, nella specie , l'art. 213 C.d.S., comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa" (Cass. 7268/00; v. inoltre utilmente Cass. 9493/00 e Cass. 18469/07)”.
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