Con la sentenza n.20611 del 24 settembre 2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente di guida a colui che ha noleggiato un’automobile, se non è stato confermato dall’agente di polizia che era proprio lo stesso soggetto alla guida dell’automobile noleggiata. La Corte ha così accolto il ricorso proposto dal ricorrente “per difetto di motivazione in punto di individuazione del conducente del veicolo”. Il primo grado, il giudice di pace, su ricorso proposto dal ricorrente, aveva ritenuto correttamente operata la contestazione e legittimamente disposta la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, dovendosi ritenere l’opponente, quale utilizzatore del veicolo noleggiato, anche conducente al momento dell’accertamento. “In mancanza di un accertamento in ordine alla circostanza relativa alla individuazione concreta del conducente del veicolo al momento della infrazione, la relativa opposizione – ha stabilito la Corte - doveva essere accolta”. Secondo gli Ermellini, infatti, essere l’utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato), “non determina automaticamente, come sembra aver ritenuto il giudicante, che egli fosse anche alla guida del veicolo”.
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