La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33492/09 ha stabilito che può essere assolto il padre che nonostante abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex e ai figli piccoli versando meno di quanto stabilito in sede di separazione e in ritardo, si trovi in difficili condizioni economiche.
La Corte evidenzia che “il reato di cui all’art. 570/2° n. 2 c.p. si realizza, a prescindere dall’eventuale inadempimento degli obblighi di natura squisitamente civilistica, solo nel caso in cui sussistano, da una parte, lo stato di bisogno degli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e, dall’altra, la concreta capacità economica dell’obbligato a fornirli.
In relazione alla ritenuta sussistenza del primo requisito, la sentenza impugnata non merita censure, perché sostanzialmente pone in evidenza oggettivi dati di fatto emersi dall’istruttoria dibattimentale e univocamente indicativi dello stato di bisogno degli aventi diritto: la (…) infatti, per soddisfare le esigenze minime vitali di sé stessa e del figlio minore (quest’ultimo certamente privo di un qualsiasi reddito autonomo), era stata costretta a fare ricorso all’aiuto economico dei propri genitori. Questa realtà non può ritenersi contrastata dal fatto che la donna avrebbe intrapreso una propria attività autonoma con l’apertura di una lavanderia, circostanza questa che di per sé, in difetto di altri elementi di giudizio, non smentisce lo stato di bisogno.
Censurabile, invece, è la sentenza nella parte in cui omette di verificare in concreto la sussistenza del secondo requisito e di dare una risposta ai precisi rilievi mossi sul punto, con l’atto di appello, dall’imputato. E’ pacifico che costui, nell’arco temporale preso in considerazione, versò alla moglie, senza peraltro rispettare le scadenze previste, somme d’importo inferiore a quello stabilito nel provvedimento del giudice della separazione, rendendosi così chiaramente inadempiente”.
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