martedì 9 giugno 2009

Se l'apparecchio autovelox non è segnalato la sanzione è nulla

A distanza di due anni dalla prima pronuncia in materia (Cass., sez. II civile, sentenza 31.05.2007, n° 12833), la Suprema Corte torna ad esaminare la natura della disposizione di cui all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02) che prevede l’obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
Confermando l’orientamento già espresso la Seconda Sezione con la sentenza n. 7419 del 26.3.09 ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno confermando la natura cogente della segnalazione, trattandosi di norma di garanzia per l’automobilista la cui inosservanza determina la nullità della sanzione irrogata.
Disattendendo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, secondo la quale la norma in oggetto pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale", che non interferisce "con la legittimità procedimento sanzionatorio", la Corte di Cassazione (Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola) precisa che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. 12833/07), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.
Degna di menzione, inoltre, appare la questione preliminare sul difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. In caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, infatti, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06).

2 commenti:

Pupottina ha detto...

ciao. parto e ritorno il 23, ma ti lascio tanti post programmati...
a presto

^________^

Luciano ha detto...

Beata a Te..