La II Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20066/09 ha stabilito che commette reato per truffa e patrocinio infedele l’avvocato che, con una finta causale, si fa lasciare dal suo assistito del denaro a titolo di deposito cauzionale non necessario.
I giudici hanno precisato che “per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, che peraltro non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. Il delitto di patrocinio infedele è reato proprio, il cui soggetto attivo deve essere il ‘patrocinatore’; ne consegue che essendo detta qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, ai fini dell’integrazione del reato non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall’accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell’ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato. (…)”.
Infine la Corte precisato che “integra il delitto la condotta del difensore che si appropri di somma ottenuta in via transattiva per conto della parte assistita in un giudizio in corso”.
Con una ulteriore e importante precisazione la Corte ha stabilito che “la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p. e non richiede autorizzazione preventiva da parte dell’autorità giudiziaria. La circostanza che oggetto delle registrazioni siano state conversazioni intercorse tra il difensore e il suo cliente non incide sull’utilizzabilità delle stesse, in quanto il divieto di cui all’art. 103 c. 5 cod. proc. pen. riguarda le intercettazioni regolate dall’art. 266 e ss., vale a dire le captazioni occulte e contestuali di comunicazioni o conversazioni tra due o più soggetti tendenti ad escludere l’intrusione di soggetti diversi, captazioni effettuate da soggetto estraneo alle stesse mediante strumenti tecnici idonei a vanificare le cautele adottate per garantirne la riservatezza. La registrazione effettuata da soggetto partecipe della conversazione, anche se all’insaputa dell’altro, non è definibile intercettazione perché rientra nella diversa categoria della documentazione, disciplinata dagli artt. 234 e segg.”.
2 commenti:
Non ho capito una mazza ma non e colpa tua, forse sono rincitrullita. Buona serata e buona vita, Viviana
Ma no Viviana ... magari a volte per comprendere meglio bisogna essere un pò più addentrati ma se leggi attentamente e più lentamente è probabile che comprendi meglio...
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