Interessante la sentenza n. 6435 del 17 marzo 2009 relativa all’ipotesi di furto subito dal condomino per la presenza di ponteggi posti a ridosso dell’edificio che in assenza di opportune precauzioni, hanno agevolato la produzione dell’evento dannoso. Secondo la corte di cassazione sussiste la responsabilità concorrente del condominio e dell’appaltatore.
Nel caso di specie due comproprietari lamentano un furto perpetrato nell’appartamento di loro proprietà, agevolato dai ponteggi esterni all’edificio realizzati dall’imprenditore, al quale, il condominio aveva affidato l’incarico di eseguire lavori di rifacimento della facciata.
La domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del condominio per l’accaduto, viene, però, rigettata in secondo grado poiché i giudici di appello non rinvenendo alcuna colposa omissione da parte del condominio, nonché l’assenza di un potere di sorveglianza del cantiere, escludono a carico del convenuto l’imputabilità dell’evento sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c..
Secondo i giudici di merito il potere di sorveglianza del cantiere spetta esclusivamente all’impresa che lo ha costruito e gestisce in regime di appalto. Avverso tale decisione i due comproprietari ricorrono in Cassazione. I giudici di legittimità accolgono il ricorso riformando la sentenza di merito. Le conclusioni a cui giungono i giudici di merito per la Cassazione sono infatti "in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale" espresso da tempo dalla Suprema Corte.
L’eventualità che i ponteggi posti a ridosso dello stabile possano agevolare l’accesso ai ladri e conseguentemente arrecare un danno per il proprietario è stata già affrontata dalla Cassazione. Il caso di specie vanta diversi precedenti specifici.
Il comportamento negligente tenuto dall’imprenditore è contrario al principio del neminem laedere. L’imprenditore che esegue lavori di manutenzione dello stabile avvalendosi dell’apporto dei ponteggi deve adottare ogni cautela idonea ad impedire l’uso anomalo delle impalcature.
Alla responsabilità aquiliana dell’appaltatore, la Cassazione nella pronuncia in commento affianca quella più rigorosa prevista per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) per il condominio. La decisione tocca tre fondamentali questioni giuridiche:
L’esistenza di un nesso causale tra il cantiere e la produzione dell’evento dannoso (il furto nell’appartamento); la responsabilità del Condominio in base all’art. 2051 c.c.; l’illecito perpetrato dal terzo quale elemento idoneo per escludere la responsabilità del custode.
Rispetto alla prima questione i giudici di legittimità constatano che «Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito: l’esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell’edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell’appartamento dei due attori che avevano subito il furto».
Orbene, in ordine al nesso eziologico si rende necessario appurare l’esistenza di un legame fra l’esistenza dei ponteggi e l’accesso dei ladri nell’appartamento. Attraverso l’indagine ricostruttiva dell’iter che ha portato al verificarsi dell’evento dannoso, i ponteggi esterni all’edificio – che hanno favorito l’accesso dei ladri nell’appartamento - devono qualificarsi come antecedenti necessari.
Infatti i ponteggi si rivelano nella fattispecie in esame quale elemento necessario, all’interno della catena causale, nella produzione dell’eventus danni.
Quanto al secondo quesito bisogna spostare l’attenzione sul responsabilità concorrente del condominio in quanto non si può sottovalutare la differenza che intercorre tra l'art. 2043 c.c. e il più gravoso criterio di imputazione previsto dall’art. 2051 c.c..
Di fronte al generale obbligo del neminem laedere, viceversa l'art. 2051 c.c. prevede un dovere costante di vigilanza per il custode sul bene con la presunzione di colpa che può essere superata solo facendo ricorso alla prova del caso fortuito. Per questo la dottrina maggioritaria colloca la norma citata, tra le ipotesi di responsabilità oggettiva.
La domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del condominio per l’accaduto, viene, però, rigettata in secondo grado poiché i giudici di appello non rinvenendo alcuna colposa omissione da parte del condominio, nonché l’assenza di un potere di sorveglianza del cantiere, escludono a carico del convenuto l’imputabilità dell’evento sia ai sensi dell'art. 2043 c.c. che dell'art. 2051 c.c..
Secondo i giudici di merito il potere di sorveglianza del cantiere spetta esclusivamente all’impresa che lo ha costruito e gestisce in regime di appalto. Avverso tale decisione i due comproprietari ricorrono in Cassazione. I giudici di legittimità accolgono il ricorso riformando la sentenza di merito. Le conclusioni a cui giungono i giudici di merito per la Cassazione sono infatti "in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale" espresso da tempo dalla Suprema Corte.
L’eventualità che i ponteggi posti a ridosso dello stabile possano agevolare l’accesso ai ladri e conseguentemente arrecare un danno per il proprietario è stata già affrontata dalla Cassazione. Il caso di specie vanta diversi precedenti specifici.
Il comportamento negligente tenuto dall’imprenditore è contrario al principio del neminem laedere. L’imprenditore che esegue lavori di manutenzione dello stabile avvalendosi dell’apporto dei ponteggi deve adottare ogni cautela idonea ad impedire l’uso anomalo delle impalcature.
Alla responsabilità aquiliana dell’appaltatore, la Cassazione nella pronuncia in commento affianca quella più rigorosa prevista per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) per il condominio. La decisione tocca tre fondamentali questioni giuridiche:
L’esistenza di un nesso causale tra il cantiere e la produzione dell’evento dannoso (il furto nell’appartamento); la responsabilità del Condominio in base all’art. 2051 c.c.; l’illecito perpetrato dal terzo quale elemento idoneo per escludere la responsabilità del custode.
Rispetto alla prima questione i giudici di legittimità constatano che «Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito: l’esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell’edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell’appartamento dei due attori che avevano subito il furto».
Orbene, in ordine al nesso eziologico si rende necessario appurare l’esistenza di un legame fra l’esistenza dei ponteggi e l’accesso dei ladri nell’appartamento. Attraverso l’indagine ricostruttiva dell’iter che ha portato al verificarsi dell’evento dannoso, i ponteggi esterni all’edificio – che hanno favorito l’accesso dei ladri nell’appartamento - devono qualificarsi come antecedenti necessari.
Infatti i ponteggi si rivelano nella fattispecie in esame quale elemento necessario, all’interno della catena causale, nella produzione dell’eventus danni.
Quanto al secondo quesito bisogna spostare l’attenzione sul responsabilità concorrente del condominio in quanto non si può sottovalutare la differenza che intercorre tra l'art. 2043 c.c. e il più gravoso criterio di imputazione previsto dall’art. 2051 c.c..
Di fronte al generale obbligo del neminem laedere, viceversa l'art. 2051 c.c. prevede un dovere costante di vigilanza per il custode sul bene con la presunzione di colpa che può essere superata solo facendo ricorso alla prova del caso fortuito. Per questo la dottrina maggioritaria colloca la norma citata, tra le ipotesi di responsabilità oggettiva.
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi.
Pertanto va evidenziato che il rapporto tra il condominio e i ponteggi realizzati dall’appaltatore si inserisce perfettamente nell’ambito della custodia in quanto sussiste un potere diretto sulla «cosa» che permette di controllare e prevedere i rischi ad essa insiti.
Nel caso di specie, osservano i giudici di legittimità «gli originari attori avevano dedotto che il condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti».
Resta da affrontare l’analisi del fatto illecito compiuto dal terzo, quale circostanza di per sé sufficiente o meno ad escludere la responsabilità del custode. Si è affermato in giurisprudenza che il fatto illecito del terzo può essere equiparato al caso fortuito finendo così con l’interrompere il nesso causale con il danno.
In ogni caso la stessa giurisprudenza precisa che il fatto del terzo esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità.
Dunque imprevedibilità ed eccezionalità che dovranno confrontarsi col comportamento assunto dal custode facendo riferimento al grado della sua diligenza.
Pertanto nel caso di specie l’azione dei ladri non può ritenersi causa di esclusione della responsabilità del condominio custode dei ponteggi, in quanto, l’evento era ampiamente prevedibile adottando le precauzioni necessarie a tutela dei singoli condomini.
Pertanto va evidenziato che il rapporto tra il condominio e i ponteggi realizzati dall’appaltatore si inserisce perfettamente nell’ambito della custodia in quanto sussiste un potere diretto sulla «cosa» che permette di controllare e prevedere i rischi ad essa insiti.
Nel caso di specie, osservano i giudici di legittimità «gli originari attori avevano dedotto che il condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti».
Resta da affrontare l’analisi del fatto illecito compiuto dal terzo, quale circostanza di per sé sufficiente o meno ad escludere la responsabilità del custode. Si è affermato in giurisprudenza che il fatto illecito del terzo può essere equiparato al caso fortuito finendo così con l’interrompere il nesso causale con il danno.
In ogni caso la stessa giurisprudenza precisa che il fatto del terzo esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità.
Dunque imprevedibilità ed eccezionalità che dovranno confrontarsi col comportamento assunto dal custode facendo riferimento al grado della sua diligenza.
Pertanto nel caso di specie l’azione dei ladri non può ritenersi causa di esclusione della responsabilità del condominio custode dei ponteggi, in quanto, l’evento era ampiamente prevedibile adottando le precauzioni necessarie a tutela dei singoli condomini.
2 commenti:
Ciao, ho letto la questione dei ponteggi, ma non ho capito se chi ha subito il furto deve essere risarcito dal condominio o no? grazie
Certo. Sia dal condominio che dall'imprenditore che ha eseguito i lavori.
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