Condivido la sentenza n. 9847/09 della Corte di Cassazione, II^ Sezione Civile, con la quale si è stabilito che le società sono tenute a comunicare chi era alla guida dell’auto perché in aziende ben organizzate “l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio”.
In effetti per le macchine aziendali succede sempre quello che succede per le auto blu, per le auto delle forze armate e forze di polizia.
D'ora in avanti quando non lo fanno pagano una multa salata.
La Corte, nel caso di specie, ha precisato che “il giudicante è pervenuto a una decisione errata, considerato che l’obbligo di cui all’art. 126 bis del codice della strada (come modificato dalla sentenza della corte costituzionale n. 27 del 2005), sanzionato dall’articolo 180, ottavo comma, del codice della strada non può essere eluso adducendo, come nel caso di specie, la difficoltà di individuazione del soggetto che ha utilizzato il veicolo.
Infatti, occorre tener conto che nell’ambito di un’attività correttamente organizzata, l’uso dei veicoli normalmente risulta dai turni di servizio e che comunque anche in organizzazione di piccole dimensioni spetta al proprietario del veicolo tener nota dell’utilizzo dei veicoli adottando gli opportuni accorgimenti e ciò ai fini di adempiere a quanto richiesto dall’art. 180 Codice della Strada”.
Ha quindi aggiunto che “questa Corte ha già avuto occasione di affermare tale principio e di recente con Cass. 2007 n. 13748, la cui massima ufficiale è la seguente: in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.
Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 – che pure ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stata anche responsabile dell’infrazione stradale – ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che ‘nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma ottavo, del codice della strada’ e che ‘in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente’. (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell’articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a.s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell’insussistenza dell’obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poiché non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005)”.
Unico neo, secondo me, presente in questa sentenza, come già riportato su alcuni ricorsi da me predisposti, sta nel fatto che nelle norme citate il legislatore avrebbe dovuto prevedere l'obbligo - per tutti -, ovvero, per ogni veicolo, di un apposito registro ..........
1 commento:
Un ottimo deterrente sarebbe quello di appioppare una multa salatissima e di concludere la faccenda con una denuncia per favoreggiamento al responsabile dei mezzi. Ecco che con una magia si materializza il responsabile dell'infrazione.
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