Interessante la sentenza n. 9526/09 della III sez. civile della Corte di cassazione.
Finora il teste nel momento di rilasciare la propria testimonianza veniva prontamente bloccato se esprimeva anche i propri giudizi sulla vicenda per la quale veniva sentito.
Ebbene ora la Corte di cassazione intervenendo in materia di prova testimoniale ha stabilito che nel compiere la valutazione delle risultanze istruttorie "secondo il suo prudente apprezzamento" come dispone l'art. 116 del c.p.c., può formare il suo convincimento anche sulla base di giudizi espressi dal teste.
La Corte, in particolare, chiarisce che "In materia di prova testimoniale, benché i giudizi non possano costituire oggetto di prova, essendo vietato demandare ai testi la valutazione dei fatti, laddove si tratti di apprezzamenti di assoluta immediatezza, praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico, essi possono concorrere al convincimento del giudice".
Il caso esaminato dalla Corte riguarda una donna che scivolando sul pavimento di una sala di un museo aveva riportato lesioni. L'unico teste presente al fatto aveva riferito in merito alle condizioni del pavimento ed aveva affermato che lo stesso era scivoloso.
La Corte d'Appello aveva ritenuto la testimonianza non potesse assumere valore perchè il teste aveva espresso un giudizio sulla causa della caduta. La Suprema Corte ha bocciato la decisione dei giudici di merito chiarendo, sostanzialmente, che il divieto di esprimere giudizi non va applicato in maniera categorica ed assoluta.
1 commento:
Bene! Ogni tanto anche la giustizia fa piccoli passi nel migliorarsi. Buona vita, Viviana
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