lunedì 15 marzo 2010

Sentenza assurda: se sono clandestini anche i bambini come hanno fatto ad iscriverli a scuola?

Trovo assurda la decisione della Corte di Cassazione (sent. n. 5856/10 - I sez. civile)con la quale ha stabilito che i clandestini possono essere allontanati dal territorio italiano anche se hanno dei figli che vanno a scuola.
Qualcosa non mi torna in questa vicenda. Almeno che gli istituti scolastici non accettano a scuola anche i bambini clandestini.
Comunque secondo gli Ermellini la scolarizzazione rientrerebbe in una situazione "ordinaria" che non legittima la permanenza degli irregolari. Una decisione che si pone in contrasto con quanto la stessa Corte aveva in precedenza affermato consentendo invece la permanenza nel territorio italiano dei clandestini con figli in età scolare.
Ma che giustizia è questa cosi ballerina?
Nella precedente decisione la Corte aveva fatto riferimento al bisogno di garantire una "crescita armonica" ai minori. Ora con un evidente dietrofront la Corte afferma che la scuola non può essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli irregolari.
La decisione nella parte motiva afferma che diversamente si "finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". Piazza Cavour ha così respinto il ricorso di un extracomunitario padre di due figli in età scolare. L'uomo oltretutto aveva una moglie a Milano titolare di permesso di soggiorno e in attesa della cittadinanza italiana.
Il padre dei due bambini aveva anche evidenziato che un suo allontanamento avrebbe comportato per i piccoli "un vero e proprio depauperamento sentimentale" che avrebbe inciso negativamente sul loro futuro. Commentando la decisione, Navi Pillay, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso viva preoccupazione. E ti credo.
"Come giudice - afferma - non posso esprimermi su una sentenza senza averla prima letta. Tuttavia se è cosi' è una decisione preoccupante. [...]
Devo comunque confrontare tale sentenza con la giurisprudenza già esistente sulla difesa e la tutela dei diritti dei bambini".
Resta comunque il fatto che la giurisprudenza italiana sta diventando troppo ma troppo ballerina.....

domenica 14 marzo 2010

Cassazione: lavoratore in malattia va a trovare mamma malata. L'assenza è giustificata

ll lavoratore in malattia che non viene trovato in casa al momento della visita fiscale, può essere giustificato dal fatto di essersi recato a trovare la mamma malata.
Esistono infatti esigenze di solidarietà e vicinanza familiare che legittimano la non reperibilità fiscale. Parola di Cassazione.
La Corte spiega che tali esigenze di "solidarietà e di vicinanza familiare" sono senz'altro meritevoli di tutela "nell'ambito dei rapporti etico sociali garantiti dalla Costituzione". Piazza Cavour (sent. 5718/10) ha così respinto un ricorso dell'INPS che non voleva invece riconoscere l'indennità di malattia per il fatto che il lavoratore, essendo in malattia, avrebbe dovuto farsi trovare in casa.
Sta di fatto che il lavoratore si era dovuto recare a fare visita alla madre ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un intervento cardiochirurgico. Era però rimasto intrappolato nel traffico e non era rientrato in tempo per la visita fiscale.

sabato 6 marzo 2010

Bella gatta ... da pelare... per tanti ...

In materia di danni da vacanza rovinata la Corte di Cassazione ha ora riconosciuto nuove possibilità per i turisti di essere risarciti. Anche spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa di chi va in vacanza. Con la sentenza n. 5189/10 la Terza Sezione Civile della Corte ha infatti respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di merito avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia di Pordenone che aveva trascorso una vacanza in Grecia. La coppia aveva acquistato un pacchetto vacanza che prevedeva l'alloggio in un club di Creta. Il depliant era senza dubbio invitante anche perchè riproduceva una spiaggia molto bella e un mare cristallino. All'arrivo la coppia aveva però constatato che non solo la spiaggia era sporca ma che il mare era inquinato da idrocarburi. In primo grado il Tribunale dava torto alla coppia sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza del mare "non dipendevano dalla responsabilita' dell'albergo". Diverso il verdetto della Corte d'appello che condannava il tour operator a risarcire un danno di oltre mille euro per la settimana di vacanza rovinata. Ora anche la Cassazione ha confermato la condanna spiegando che "l'organizzatore o il venditore" di un pacchetto turistico "assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita' di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti" sulla base di quanto il turista vede sui "depliant illustrativi".

giovedì 25 febbraio 2010

Sui punti della patente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)




ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2009, proposto da:
**, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ceccanti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Principe Tommaso, 2;

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45;
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre, Ufficio Provinciale di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del seguente atto:

- provvedimento del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Torino, prot. N. 2036/R/A, del 16/07/2009, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, in data 05/08/2009 (data ritiro plico), con il quale veniva disposta la revisione della patente di guida della ricorrente, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell'art. 126 bis, del D.Lgs. 285/92;

- di tutti gli atti precedenti e consequenziali, presupposti o, comunque, connessi, con particolare riferimento, in quanto occorra, per la pendenza di ricorsi amministrativi alle infrazioni (per cui è stata effettuata la variazione dei punti patente), nonchè alla mancata comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si sarebbe notificata la decurtazione di altri punti della patente di guida, per ulteriori sanzioni.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;



Ritenuto che, con rituale ricorso a questo TAR, la signora ** ha impugnato il provvedimento n. 2036/RA del 16 luglio 2009 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Torino ha disposto la revisione della sua patente di guida, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare;

che l’impugnato provvedimento prende le mosse dalla “comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida in data 22/05/2009, dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito” alla ricorrente, ed ha quindi disposto la misura della revisione in applicazione dell’art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992;

che, nell’atto introduttivo, la ricorrente riferisce di aver subito un primo verbale di contestazione in data 26 giugno 2008, per la quale è seguita rituale comunicazione da parte del Ministero, in data 22 gennaio 2009, concernente l’avvenuta decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida;

che, con tale comunicazione, la ricorrente veniva edotta unicamente della decurtazione dei suddetti 5 punti, con variazione del proprio punteggio complessivo da punti 24 a punti 19;

che altri due verbali notificati alla ricorrente (elevati in data 17 dicembre 2008 e 20 febbraio 2009), nei confronti dei quali ella ha anche presentato reclamo (rimasto, tuttavia, senza risposta), non sono stati seguiti dalla rituale comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio;

che, dopo aver iniziato il corso di recupero per i 5 punti già decurtati a seguito della prima infrazione, la ricorrente si è vista notificare l’impugnato provvedimento di revisione per avvenuto esaurimento di tutto il punteggio attribuito alla sua patente di guida;

che avverso l’atto di revisione la ricorrente deduce un unico motivo di gravame, così rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 126 bis, comma 2 e 3, del D.Lgs. 285/92 e dell’art. 6, comma 1, del D.M. 29/07/2003, nonché dei principi generali in materia di decurtazione dei punti della patente di guida”;

che si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia illustrare alcuna argomentazione difensiva;

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato;

che, infatti, come rilevato dalla ricorrente, la mancata comunicazione della decurtazione che avrebbe dovuto seguire alle infrazioni del 17 dicembre 2008 e del 20 febbraio 2009 non ha consentito alla sig.ra ** di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del suo punteggio complessivo, in modo da poter frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti con d.m. 29 luglio 2003;

che, nel sistema delineato dall’art. 126-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest’ultimo di “riparare” alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del codice della strada;

che, pertanto, il comportamento tenuto dall’amministrazione, nel non consentire alla ricorrente di frequentare per tempo i corsi di recupero al fine di evitare il totale azzeramento del punteggio, è in contrasto con la ratio dell’istituto della patente a punti, in violazione dell’art. 126-bis del codice della strada (cfr. TAR Piemonte, sez. II, nn. 188 e 189 del 2010; nn. 1591, 3176 e 3181 del 2009);

che, quindi, il presente ricorso può essere deciso, essendo state sentite sul punto le parti costituite, con sentenza succintamente motivata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 21, comma 10, della legge n. 1034 del 1971;

che le spese seguono la soccombenza e sono da liquidarsi, equitativamente, in Euro 2.000,00 (duemila/00);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando con sentenza succintamente motivata,

Accoglie

il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 2036/RA del 16 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – Ufficio Provinciale di Torino.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Ofelia Fratamico, Referendario

Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore





L'ESTENSORE IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

domenica 14 febbraio 2010

Non spetta al giudice disporre la rateizzazione delle multe

Condivido la decisione della Corte di cassazione secondo la quale il beneficio di rateizzare la multa può essere accordato solo a chi è povero.
La decisione è della II sez. civile (sent. n. 26932/09).
Con la stessa la Corte ha ricordato come il ricorso alle rateizzazioni deve essere limitato a chi si trova in "condizioni realmente disagiate". Nella parte motiva gli Ermellni ricordano peraltro che a decidere sulle rate è il Comune che ha inflitto la sanzione per violazione del codice della strada e queste non devono mai essere inferiori a 15 euro al mese per un totale massimo di trenta rate.
La Corte ha così accolto il ricorso contro una decisione del Giudice di Pace che aveva concesso ad un automobilista, in debito per diverse contravvenzioni, la possibilita' di rateizzarle, pagando 10 euro al mese. Piazza Cavour ha ricordato che non è certo il Giudice a poter stabilire le rate mettendo in chiaro peraltro che "il potere di suddivisione in rate è legato all'esistenza di condizioni economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equita'". L'automobilista aveva ricevuto diverse contravvenzioni per aver circolato in corsie riservate ad altri veicoli ed aveva collezionato multe per un totale di ben 2.777 euro. Il giudice di Pace aveva così deciso di autorizzare la rateizzazione in 278 rate da 10 euro al mese. Il Comune naturalmente si è rivolto alla Suprema Corte che accogliendo il ricorso ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la rateizzazione del pagamento ed ha ricordato che "la rateizzazione" è appannaggio esclusivo del Comune e che "non puo' essere inferiore a 15 euro" così come non puo' superare le trenta rate. Ora l'automobilista dovrà pagare oltre alle multe anche ulteriori 400 euro per rifondere il Comune delle spese processuali.

domenica 7 febbraio 2010

Sentenza o barzelletta?

Non lo so se definire quanto ho letto una sentenza o una barzelletta.
Secondo la Corte di cassazione il giornalista che sottrae temporanemente un fascicolo dal Tribunale per dimostrare l'inefficienza dei sistemi di sicurezza non commette reato.
Quello che normalmente dovrebbe considerarsi un comportamento sanzionabile a norma dell'art. 351 del codice penale (Violazione della pubblica custodia di cose), non è applicabile se il fatto è compiuto con estrema rapidità.
La decisione è della VI sezione penale della Corte (sentenza n. 4699/10) che nella motivazione chiarisce come non può configurare reato la condotta del giornalista che per scrivere un pezzo di cronaca, si introduca in un Tribunale e prelevi atti dagli armadietti per poi ricollocarli al loro posto dopo averli consultati.
Si tratta secondo la Corte di una condotta che data la sua "assoluta immediatezza" (apertura , asportazione, uscita e rientro nel palazzo) non può ricondursi alla nozione di sottrazione. Mancherebbe in sostanza l'elemento oggettivo del reato giacché, spiega la Corte, nella fattispecie non vi sarebbe stata neppure quella "temporanea rimozione" che richiede quanto meno un apprezzabile mantenimento del bene nell'esclusiva disponibilità di chi lo sottrae. Nel caso esaminato dalla Corte una giornalista aveva scritto un articolo su un quotidiano locale dando conto del suo gesto per denunciare i disservizi della giustizia. Un fotografo aveva anche documentato l'accaduto.
A Voi il giudizio.

sabato 6 febbraio 2010

In Italia bisogna affidarsi al Giudice di turno.

La II sez. penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4804/10 ha stabilito che il Giudice penale ha l'obbligo di esaminare l'istanza di rinvio eventualmente presentata dal difensore perchè impegnato in altri uffici giudiziari.
Se il magistrato omette di pronunciarsi su tale istanza limitandosi a nominare in sua vece un difensore d'ufficio e proseguendo il dibattimento, detemina un difetto di assistenza dell'imputato che comporta la nullità assoluta della sentenza. Nella parte motiva la Corte richiama anche alcuni precedenti decisioni come la n. 2875/04 e 2850/99.
Insomma in Italia bisogna affidarsi al Giudice di turno. La Cassazione con questa sentenza si contraddice sul punto con altre sentenze simili. Insomma è nullità assoluta o relativa?
La Giustizia non è uguale per tutti.