domenica 26 aprile 2009

Attenzione a piantare in asso il coniuge senza preavviso.

Una sentenza questa che mi sento di condividere infatti c'è modo e modo di scaricare un partner. E questo a scanso di equivoci vale sia per la donna che per l'uomo.
Ed oggi si rischia di dover anche pagare i danni dell'abbandono. Parola di Cassazione. La Corte infatti ha riconosciuto legittima la condanna al risarcimento del danno inflitta ad una donna che aveva mollato improvvisamente il marito.
La donna, secondo la sentenza n. 14981/09 della VI sezione penale della Corte di cassazione, aveva preso carta e penna e aveva scritto al marito che partiva con la figlia e un amico per una breve vacanza.
Alla faccia...
Solo al ritorno, messa alle strette dal marito, aveva esplicitato la sua decisione di lasciarlo. Processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare la moglie era stata condannata (in due gradi di giudizio) a risarcire il marito per i danni patiti con l'abbandono.
Contro la decisione la donna si è rivolta alla Cassazione, rappresentando che il marito era stato avvertito tramite lettera e che, solo successivamente, era maturata in lei la convinzione dell'abbandono dato il "regime di vita e di rapporto intollerabile imposto dal marito".
Nulla da fare però: gli Emellini, respingendo il ricorso hanno evidenziato che "alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di [...] non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sè la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali".
Sono state poi considerate ininfluenti le scuse addotte dalla donna in relazione al "limitato bagaglio che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell'abbandono" e il "rientro successivo a casa, dovuto - scrive la Cassazione - essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia".
Ineccepibile... poteva trovare una altra scusa.

sabato 25 aprile 2009

In motorino senza casco? Paga sempre mamma e papà comunque.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9556/09 sul mancato uso del casco da parte del minorenne non stupisce più di tanto. Secondo i giudici se i figli sono indisciplinati e non indossano il casco quando vanno con il motorino è tutta colpa della cattiva educazione che è stata loro impartita dai genitori e, in caso di incidente, mamma e papà dovranno pagare i danni.
Ma è sempre colpa dei genitori anche una educazione la danno regolarmente?
La Corte di Cassazione ha respinto infatti il ricorso di due genitori condannati a risarcire il danno prodotto da un ragazzo che aveva avuto un incidente con la sua vespa su cui trasportava un'altro ragazzo. I giudici di merito avevano già condannato i genitori del ragazzo (ancora minorenne) a risarcire i famigliari del trasportato per i danni morali patiti. La decisione è stata ora confermata da Piazza Cavour che ha sottolineato come "lo stato di immaturità, il temperamento e la cattiva educazione del minore possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco. Secondo la Corte in base all'articolo 2048 C.c. i genitori di un minorenne hanno "doveri di natura inderogabile finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito". Secondo la Corte, data una certa dimestichezza con i veicoli" che il ragazzo aveva nonostante fosse minorenne, è evidente che il fatto che non indossasse il casco fosse da attribuirsi alla "cattiva educazione" impartita dai genitori. A nulla rileva, chiarisce ancora la Corte rispondendo ad uno dei rilievi avanzati dalla difesa, il fatto che il ragazzo abbia avuto due esperienze lavorative. Questo, scrive Piazza Cavour, "non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della culpa in educando". Insomma, il fatto che il ragazzo non avesse il casco dimostra che non "era stata impartita al figlio un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalita'".
Mah... non condivido del tutto questa sentenza nella parte in cui la Corte di cassazione dà del maleducato ad un ragazzo per il semplice fatto di non indossare un casco. In quanto un conto è condannare al risarcimento di un danno un conto è dare del maleducato.
Ma poi una altra cosa che mi lascia perplesso in questa sentenza è: ma quei genitori che hanno chiesto il risarcimento per il mancato uso del casco del proprio figlio l'educazione .... loro gliel'hanno insegnata?

giovedì 23 aprile 2009

L'ignoranza non ha limiti. In malattia e un lavoratore va in moto.

Proprio senza limiti l'ignoranza e la strafottenza di certa gente...
Infatti un lavoratore rimasto a casa per malattia pretendeva di concedersi di fare un giro ... pure in motocicletta.... Ora la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9474/09 ha sancito un principio e cioè che l'utilizzo della propria moto denota (giustamente) scarsa attenzione alla propria salute e ai relativi doveri di cura ritardandone la guarigione.
Ed è sulla scorta di tale principio la Corte che ha accolto il ricorso di una clinica privata che si era opposta alla reintegrazione nel lavoro di un dipendente che era stato sorpreso, durante un'assenza per malattia, a recarsi al mare con la sua moto.
In quel giorno tra l'altro il lavoratore, dopo essersi fatto il bagno al mare, aveva raggiunto un'altra azienda in cui svolgeva una seconda attività in qualità di direttore sanitario.
I giudici della Corte non hanno contestato il fatto che il lavoratore svolgesse un secondo lavoro, avendo rilevato che il suo primo impiego era comunque in part-time piuttosto ha rilevato che il lavoratore nonostante la sua malattia (artrosi all'anca) si fosse messo alla guida di una moto di grossa cilindrata prima per andare in spiaggia e poi per recarsi alla seconda attività lavorativa.
Secondo la Cassazione il lavoratore ha mostrato scarsa attenzione alla propria salute e ciò è dimostrazione del fatto che lo stato di malattia non era assoluto e non impediva comunque l'espletamento di una attività ludica o lavorativa. In precedenza la corte d'appello aveva revocato il licenziamento del medico sostenendo che l'aver guidato una moto e l'essersi recato al mare per fare i bagni, non erano attività in contrasto con gli obblighi di cure e riposo in modo da compromettere ulteriormente la guarigione. Contro tale decisione è stata la Clinica a rivolgersi alla Suprema Corte evidenziando che l'uso della motocicletta durante la malattia per andare al mare non era certo atteggiamento propriamente tipico di un malato.
Accogliendo il ricorso la Corte ha ricordato che "l'espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buonafede nell'adempimento dell'obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono indici di una scarsa attenzione ai doveri di cura e ritardano la guarigione".
Sarà ora la Corte d'Appello di Napoli a dover riesaminare il caso.
Ringrazio l'autore Roberto Cataldi.

lunedì 20 aprile 2009

Una ragazza costretta a dimettersi dal datore di lavoro. Ma verrà risarcita.

Una ragazza, protagonista di un video a luci rosse è stata costretta alle dimissioni dai suoi datori di lavoro. lMa il giudice le ha dato ragione.
All'inzio la ragazza durante le ore di lavoro guardava film "hot" sul posto di lavoro e solo questo portava in effetti al licenziamento.
Ma tutto questo non è bastato alla ragazza che ha pensato al grande salto passando direttamente dalla scrivania al set a luci rosse.
Si tratta di una commessa di un negozio di Grosseto che ha girato un filmino porno ed è stata costretta alle dimissioni dai suoi datori di lavoro (i quali non si sa bene come abbiano scoperto il fatto...).
Bhè non è poi tanto difficile venire a conoscenze di queste cose da amici oparenti che conoscono la ragazza soprattutto se il filmino a luci rosse viene diffuso in loco.
Ebbene i datori di lavoro l'anno licenziato per questo motivo ed ora la dovranno risarcire.
La commessa, infatti, non si e' data per vinta e ha intentato una causa ai titolari dell'esercizio commerciale. Il giudice, alla fine, ha dato ragione alla donna, condannando gli ex datori di lavoro della commessa al pagamento di una multa, in attesa che venga quantificato il risarcimento danni, che sarà fissato attraverso un'altra causa (evvai... altro giro ... altra causa...).
I titolari del negozio, dopo aver 'riconosciuto' la ragazza, l'avrebbero costretta alle dimissioni per tutelare il buon nome dell'esercizio commerciale. Ma evidentemente non immaginavano di incontrare un giudice decisamente meno 'bacchettone' di loro.

domenica 19 aprile 2009

Vuoi impugnare un preavviso di fermo amministrativo? Devi attendere il provvedimento definitivo.

Ricevete un preavviso di fermo amministrativo?
Bisogna attendere il provvedimento definitivo.
Io non condivido del tutto questa decisione soprattutto se nell'atto provvisorio ci sono tutti gli elementi necessari ed utili per una impugnazione.
La II Sez. Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 8890/09 ha invece stabilito che non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo e che il cittadino può contestare il provvedimento solo quando il fermo è già stato iscritto nei pubblici registri.
Mah. Perchè attendere oltre il danno anche la beffa se il provvedimento si rivelerà illegittimo?
In ogni modo la Corte di cassazione ha stabilito che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperato ria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere”.
Grazie come sempre a Cristina Matricardi.

Automobilista? Non perdere mai le staffe con i vigili.

Bhè non poteva che usare la mano pesante in questa circostanza la VI Sez. Penale della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16044/09 ha stabilito che l’automobilista stressato non è legittimato a perdere le staffe con i vigili.
Il collegio ha infatti evidenziato che “il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Nella specie, la reazione posta in essere dall’imputato, cagionando lesioni alle persone offese, ha ‘esorbitato’ dai limiti sopra indicati, per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale”.
Mi pare una decisione giusta: mai passare dalla ragione al torto.

venerdì 17 aprile 2009

Autovelox: sentenza n. 7419 del 26 marzo 09

Ancora una sentenza sugli autovelox ed in particolare sulla preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione dei marchingegni elettronici.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7419 del 26 marzo u.s. ha stabilito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche.
Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.