domenica 19 aprile 2009

Vuoi impugnare un preavviso di fermo amministrativo? Devi attendere il provvedimento definitivo.

Ricevete un preavviso di fermo amministrativo?
Bisogna attendere il provvedimento definitivo.
Io non condivido del tutto questa decisione soprattutto se nell'atto provvisorio ci sono tutti gli elementi necessari ed utili per una impugnazione.
La II Sez. Civile della Corte di Cassazione con la sentenza 8890/09 ha invece stabilito che non è possibile impugnare il preavviso di fermo amministrativo e che il cittadino può contestare il provvedimento solo quando il fermo è già stato iscritto nei pubblici registri.
Mah. Perchè attendere oltre il danno anche la beffa se il provvedimento si rivelerà illegittimo?
In ogni modo la Corte di cassazione ha stabilito che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperato ria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere”.
Grazie come sempre a Cristina Matricardi.

Automobilista? Non perdere mai le staffe con i vigili.

Bhè non poteva che usare la mano pesante in questa circostanza la VI Sez. Penale della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 16044/09 ha stabilito che l’automobilista stressato non è legittimato a perdere le staffe con i vigili.
Il collegio ha infatti evidenziato che “il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali. Nella specie, la reazione posta in essere dall’imputato, cagionando lesioni alle persone offese, ha ‘esorbitato’ dai limiti sopra indicati, per cui non vi sono ragioni per escludere il concorso del delitto di lesioni personali con quello di resistenza a pubblico ufficiale”.
Mi pare una decisione giusta: mai passare dalla ragione al torto.

venerdì 17 aprile 2009

Autovelox: sentenza n. 7419 del 26 marzo 09

Ancora una sentenza sugli autovelox ed in particolare sulla preventiva informazione agli automobilisti dell'installazione dei marchingegni elettronici.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 7419 del 26 marzo u.s. ha stabilito che in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuta a mezzo apparecchiatura di controllo (autovelox), la disposizione di cui all’art. 4, d.l. n. 121 del 2002 che prevede che dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data informazione agli automobilisti non è un obbligo che ha efficacia soltanto nell’ambito dei servizi organizzativi interni della p.a. ma è finalizzato a portare a conoscenza gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazione con metodiche elettroniche.
Si tratta, quindi, di una norma di garanzia dell’automobilista, la cui violazione non è priva di effetto ma cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata.

lunedì 13 aprile 2009

Sentenza niente male sulla casa pagata dai suoceri.

Secondo la Corte di cassazione (sez. III civile con la sent. 8386/09) i soldi che i suoceri danno ai figli sposati non possono essere restituiti nel caso in cui la coppia scoppi.
Bhè mi pare non ci sia nessuno scandalo no? Tanto più che i suoceri non si sono cautelati con un atto formale per una restituzione delle somme nel caso di separazione o divorzio.
La Cassazione ha respinto il ricorso di due suoceri che chiedevano all'ex marito della figlia la restituzione dei 9 mila euro da loro anticipati per l'acquisto della casa coniugale mutuata per una somma complessiva di 27 mila euro.
Secondo la Suprema Corte, che ha bocciato il ricorso degli ex suoceri, la somma da loro versata per l'acquisto della casa va inquadrata “in un contesto di solidarietà famigliare che si presume gratuito”, considerato anche il fatto che “è costume diffuso, nell'attuale società, che i genitori aiutino anche finanziariamente i figli al momento del loro matrimonio”.
Di diverso avviso era stato il Tribunale di Milano che nel 2002 aveva condannato il giovane a restituire agli ex suoceri circa 7 mila euro. Verdetto ribaltato dalla Corte d'Appello di Milano nel marzo del 2004.
Inutilmente i suoceri hanno fatto ricorso in Cassazione per chiedere indietro la somma anticipata per l'acquisto della casa. La cassazione ha respinto il ricorso e ha sottolineato che legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto che tale somma andasse inquadrata “in un contesto di solidarietà famigliare che si presume gratuito”.
Tra l'altro, annota ancora Piazza Cavour mancava “una prova specifica e precisa” che dimostrasse “tempi della pattuita restituzione” della somma anticipata.
Pertanto cari suoceri e futuri suoceri d'ora in avanti quando prestate o donate delle somme di denaro cautelatevi con atti ad hoc.

Aumentano i divorzi per colpa di Fido e Fuffi

Non mi stupisce più di tanto questa notizia che mi giunge da Adnkronos secondo la quale crescono i divorzi per il troppo attaccamento di uno dei coniugi all´animale domestico.
Bhè anch'io ho avuto un cane... e non nascondo che a volte il nostro amico è stato in effetti causa di litigi... ma non da arrivare però al divorzio.
I dati arrivano dall´analisi degli sportelli on line, dedicati alle questioni di animali in famiglia dell'associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) relativi al biennio 2007-2008.
Le coppie separate e divorziate che si sono rivolte nei due anni presi in considerazione agli sportelli online di Aidaa per chiedere consulenza su come gestire i propri animali domestici sono state 580 di queste sono state ben 88 che hanno ammesso che come prima causa della separazione o del divorzio c'è un problema con l´animale di casa.
Tra gli animali oggetto morboso di attenzione da parte dei coniugi primeggia il cane che è indicato come causa di separazione in ben 51 casi, seguito dal gatto in 19 casi e poi pappagalli, tartarughe e pesci, mentre un caso riguarda persino due topolini bianchi.
E, strano ma vero, in quasi il 70% dei casi il coniuge morboso è l'uomo, marito o convivente.
In altri 47 casi di separazione o divorzio viene indicata tra le cause l'abbandono da parte di uno dei coniugi di un'animale domestico, ma allo stesso tempo aumentano le richieste di affido condiviso del cane o del gatto di casa in sede di separazione. Ma dall´analisi dei dati emersi da questa ricerca sui 580 casi di coppie che si sono rivolte all´Aidaa per dirimere le questioni legate agli animali domestici vi sono stati ben 269 coppie che si sono rivolte all´associazione animalista per chiedere di aiutarli a trovare un accordo per poter condividere insieme il proprio animale, e in questo caso in ben 245 casi la soluzione e' stata positiva con un forte incremento del dato del 2008 rispetto all´anno precedente (155 casi nel 2008 e solo 9 nel 2007). Anche in questo caso oltre il 70% degli animali interessati era composto da cani, il 22% da gatti ed in quasi tutti gli altri casi si trattava di coppie separate o divorziate che possedevano piu' di un´animale. Non sono mancate -sostiene Lorenzo Croce presidente nazionale dell´Aidaa- le richieste di intervento piuttosto strane come due casi di richiesta di aiuto per superare il pignoramento di un gatto e cinque casi relativi a questioni di eredità collegate ad animali".
"Ora -prosegue Croce- con l´avvio delle sezioni del tribunale degli animali sono sempre più le persone che si presentano nelle nostre tredici sedi a chiedere informazioni su come tenere i propri animali insieme anche in caso di separazione, ma non manca chi chiede di tornare in possesso totale del proprio animale accusando il coniuge di essere poco attento al benessere del cane o del gatto di coppia.
Strano ma proprio vero....

venerdì 10 aprile 2009

Interessante sentenza sui danni subiti dai cani randagi.

Interessantissima e condivisibile la sentenza n. 8137/09 della III Sez. civile della Corte di Cassazione che ha stabilito che, in tema di randagismo, sono le Asl territorialmente competenti, a dover risarcire i danni alle persone che subiscono danni dai cani randagi e ciò in quanto una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
Un sospiro di sollievo quindi per i Comuni che sono chiamati sempre più spesso dai cittadini al risarcimento dei danni.
I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”.

mercoledì 8 aprile 2009

Ancora una sentenza sul semaforo rosso.

Con la sentenza n. 7388 del 26 marzo 2009 la Corte di cassazione, sezione II civile, conferma i precedenti giudizi sulla nullità del verbale redatto per violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della strada, ovvero, per il passaggio con il rosso per mancanza di contestazione da parte dell'agente.
A pagarne le spese questa volta la Polizia Municipale di Modena. In un primo momento il giudice di pace di Modena aveva dato ragione al Comune poichè aveva ritenuto, che la mancata contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto l'art. 384 del regolamento del Codice della strada (che ha natura regolamentare e, quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la contestazione immediata) individua l'ipotesi di "attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" tra quelle per cui può essere omessa la contestazione immediata.
Di diverso avviso è infatti la Corte di cassazione che pur non ignorando che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima l'assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass. 21 luglio 2005, n. 15348, ed altre), ha rilevato che, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che, solo la presenza di un agente operante in loco, può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi in termini Cass. n. 23310/2005, n. 8465/2006).
Nel caso in questione la mancata presenza in loco di agenti operanti, per un verso, preclude la possibilità di contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.
Con tali riassunte motivazioni la Corte ha accolto il ricorso del cittadino ed ha condannato il Comune di Modena alle spese di giudizio.