Evidentemente la questione dei c.d. vigilini non finisce mai. Secondo la Corte di cassazione ora quelli dipendenti del Comune (per quanto è di mia conoscenza in casi rari) possono sanzionare gli automobilisti “indisciplinati” che parcheggiano in divieto di sosta le proprie autovetture: i limiti di competenza sono validi solamente per coloro che si trovano alle dipendenze delle società concessionarie e per gli ispettori del trasporto pubblico.
Ha stabilirlo è la sentenza 22676/09.
I poteri degli ausiliari del traffico: la normativa di riferimento
Per quanto concerne il profilo normativo, va ricordato che la Legge 15 maggio 1977, n. 127 (e la successiva legge 488/1999), art. 17, ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Il legislatore, in base a quanto disposto dalle sopra menzionate normative, in presenza ed in funzione di particolari esigenze di traffico cittadino, tra cui possono comprendersi anche e soprattutto le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi” (cfr. anche sull’argomento Corte cost., ord. n. 157/2001).
Il legislatore, pertanto, secondo quanto stabilito nelle richiamate discipline, che estendono a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.
La vicenda
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista, “colpevole” di aver parcheggiato in divieto di sosta.
In primo grado il giudice aveva annullato la sanzione con la motivazione che l’ausiliario aveva elevatola contravvenzione in una zona non inclusa nel capitolato per la gestione dei parcheggi comunali, dunque, fuori dal raggio di azione dei c.d. vigilini.
L’automobilista era riuscito ad ottenere l’annullamento della multa fatta da un ausiliario, in una strada che non era stata data in concessione, come area di parcheggio, ad una società privata.
I giudici di legittimità, però, sono stati di avviso contrario ritenendo che le funzioni di verifica della sosta possono essere delegate agli ispettori della aziende di trasporto pubblico urbano, ai lavoratori della società concessionaria di un'area destinata a parcheggio e ai dipendenti comunali. Mentre le prime due categorie, chiarisce la Corte, hanno poteri limitati al territorio "assegnato" i dipendenti del Comune possono elevare multe per divieto di sosta in qualsiasi zona.
I precedenti giurisprudenziali
Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)” (Cassazione Civile, sezioni unite, sentenza del 9 marzo 2009, n. 5621).
Sempre la Corte di cassazione, con sentenza n. 20558/07, (richiamandosi ad una recente pronuncia della stessa Corte sent. n. 9287/06), ha stabilito che il potere dell’ausiliario dipendente dalla società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall’art. 17 comma 132 della L. 127/1997, non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso (ovvero il mancato pagamento della tariffa o il pagamento effettuato in misura inferiore al dovuto, l’intralcio alla sosta degli altri veicoli negli appositi spazi e così via), ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione, in relazione al fatto che nella suddetta zona la sosta deve ritenersi consentita esclusivamente negli spazi concessi e previo pagamento della tariffa stabilita; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest’ultima direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.