martedì 31 marzo 2009
Offerte commerciali telefoniche, regole per la tutela dei cittadini
lunedì 30 marzo 2009
La moglie tradisce il marito con altre donne? Allora niente mantenimento.
Interessante la sentenza della Corte di Cassazione, sez. civile, 11.11.08 - 23.1.09, n. 1734 che riguarda un ricorso di una donna del Veneto che intratteneva relazioni extra coniugali con altre donne. La stessa in un primo momento (in primo grado) aveva vinto la causa contro il marito.
Alla base della decisione ora sfavorevole per la donna due lettere intercorse in epoca non sospetta tra le protagoniste delle relazioni extraconiugali. Da ciò l'addebito della separazione chiesta dal marito della donna che in un primo momento era stato invece ritenuto lui colpevole della chiesta separazione per le reazioni violente nei confronti della donna. Conseguentemente, secondo la Corte di cassazione nessun diritto all’assegno di mantenimento a suo favore.
Nel caso in esame è stato dato credito infatti alle due lettere scritte in epoca non sospetta dagli stessi soggetti che a tale relazione avevano dato luogo, privilegiandone implicitamente il contenuto rispetto alle deposizioni testimoniali rese successivamente dagli stessi, le cui dichiarazioni, riportate in ricorso, si ponevano all'evidenza in netto contrasto con dette lettere.
domenica 29 marzo 2009
Auto passa con il rosso? La multa è nulla se non c'è il vigile.
mercoledì 25 marzo 2009
Continui rimproveri al dipendente... è mobbing?
sabato 21 marzo 2009
Cassazione: va inibita diffusione di manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume nei blog e nei forum.
La Corte di Cassazione ha detto stop alle manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume che possono apparire nei blog, nei forum on-line e, più in generale, in tutti i nuovi mezzi di comunicazione. La Corte spiega che ''I messaggi lasciati su un forum di discussione che a seconda dei casi può essere aperto a tutti indistintamente sono equiparabili ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca e non entrano nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio''. Sulla scorta di tale principio la terza sezione Penale (sentenza 10535/09) ha respinto il ricorso dell'Aduc contro una decisione che aveva ordinato la rimozione delle espressioni e dei messaggi arrivati su un forum on line, inibendone l'ulteriore diffusione.
Secondo Piazza Cavour alcune delle frasi incriminate, oltre ad avere offeso la religione cattolica mediante il vilipendio dei suoi fedeli e dei suoi ministri ''avevano travalicato limiti del buon costume alludendo espressamente a pratiche pedofile dei sacerdoti per diffondere il "sacro seme del Cattolicesimo'''. L'Aduc aveva anche sostenuto l'illegittimità del sequestro preventivo delle pagine web perché l'offesa ad una confessione religiosa non è contraria al buon costume. La Corte ha respinto però il ricorso e ha ricordato che ''gli interventi dei partecipanti al forum on line non possono essere fatti rientrare nell'ambito della nozione di stampa'' perché ''si tratta di una semplice area di discussione dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole e agli obblighi cui è soggetta la stampa''. Secondo Piazza Cavour ''il semplice fatto che i messaggi e gli interventi'' siano ospitati in un forum on line o in un blog ''non fa sì che il forum stesso possa essere qualificato come un prodotto editoriale o come un giornale on line o come una testata giornalistica informatica''.
E questo vale per tutti i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero vale a dire ''newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei''.
venerdì 20 marzo 2009
La cassazione chiede la massima attenzione alle confidenze dei bambini.
Ma chi è il più adatto a valutare o considerare attendibili le accuse e le dichiarazioni dei bambini ?
Secondo i giudici di piazza Cavour i bambini “non mentono consapevolmente ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte e se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore”.
Ma questo non vale anche per gli adulti? Certo forse questa conferma la potrebbero dare quanti in vita loro hanno affrontato almeno un vero e proprio interrogatorio.
La Corte, nel caso specifico ha accolto il ricorso di un padre separato che nei precedenti gradi di giudizio era stato condannato a tre anni di reclusione per una presunta violenza sessuale nei confronti della figlia di 7 anni.
La Corte ha annotato nella sentenza che il vissuto emotivo della bambina non aveva dato “segnali della violenza subita” né dimostrato “trauma da abuso”.
Bhà sarà certamente vero quello che sostiene la Corte di cassazione che “la conclusione dei giudici – di merito - non si sostanzia in un argomento logico inattaccabile ma lascia spazio a perplessità restando fermi dati incontrastati quali l'assenza di segni riconducibili ad un evento traumatico o il fatto che i racconti della bambina fossero espressivi di un disagio da essa elaborato, più, per i ripetuti litigi dei genitori e per l'abbandono del padre, che, non per gli abusi sessuali da lei descritti" ma io non condivido ugualmente questa sentenza nella parte in cui stabilisce che la bimba non aveva dato “segnali della violenza subita” né dimostrato “trauma da abuso”.