E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 37197 del 19 ottobre 2010, che annulla con rinvio un verdetto di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" pronunciato dal tribunale di Trani nei confronti di un datore di lavoro accusato di "vessazioni, molestie, complimenti lascivi e atti sessuali" compiuti con la minaccia di licenziare la dipendente. La vittima, su consiglio delle forze dell’ordine, aveva filmato le molestie avvenute nel suo studio ma secondo i giudici di merito le videoregistrazioni ambientali erano inutilizzabili “perché compiute oltre il termine dell'autorizzazione". La Suprema Corte, discordando con tale tesi e accogliendo i ricorsi della donna e della Procura di Trani, precisa che "con la ripresa visiva, sia pure eseguita furtivamente, la parte lesa non ha violato con interferenze indebite la intangibilità del domicilio né la necessaria riservatezza su attività che si devono mantenere nell’ambito privato" riprendendo "illeciti che la riguardavano" e trovandosi "nel suo abituale ambiente di lavoro che costituiva il suo domicilio per un periodo di tempo limitato della giornata, nell’arco del quale sono stati commessi i fatti". (Autore: L.S.)
domenica 31 ottobre 2010
Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo
Se un lavoratore non si sente bene può legittimamente allontanarsi del luogo di lavoro anche senza aver sentito il capo. Basta che abbia annunciato il suo allontanamento ai colleghi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.21215/2010 della sezione Lavoro) che ha bocciato il ricorso di un'azienda che aveva licenziato il suo dipendente adducendo come "giusta causa" l'assenza ingiustificata dal lavoro. L'azienda aveva optato per il licenziamento in tronco perchè l'operaio era tornato a casa abbandonando il posto di lavoro senza avvisare il datore di lavoro ma limitandosi a parlarne con i colleghi. Non che gli altri lavoratori abbiano licenza di "concedere permessi", sia chiaro, ma secondo la Corte l'allontanamento dal posto di lavoro nel caso di specie deve ritenersi "giustificato su un piano di buona fede". Il dipendente, si legge in sentenza, era reduce da un grave infortunio sul lavoro ed era rientrato dopo un periodo di riposo. Un pomeriggio, accusando disturbi, aveva avvisato i colleghi e questi gli avevano consigliato di tornare a casa dove poi era rimasto per altri tre giorni. Per l'azienda quell'allontanamento dal lavoro doveva ritenersi ingiustificato e per questo aveva deciso di sanzionare il lavoratore con il licenziamento. Immediata la reintegra da parte del Tribunale del Lavoro di Larino, confermata anche dai giudici d'appello che riconoscevano al lavoratore anche il diritto al risarcimento dei danni anche morali. Altre informazioni su questa sentenza
(Autore: Roberto Cataldi)
giovedì 21 ottobre 2010
L'Italia sta impazzendo.
Povera Italia
questo strumento con un colpo di vento cadrà in testa a qualcuno!
Il caso "Celeritas" il nuovo tutor che pretende di calcolare la velocità media in un tratto di strada di appena 1000 metri ovvero pretende di multare un automobilista in un periodo di tempo di appena 50 - 60 secondi.
Il riferimento è al singolare caso che ha riguardato un signore del Nord che per lavoro si trova a passare tutti i giorni sin dalle primissime ore del mattino dalla strada provinciale n. 12 Km. 9+940 - 8+834.
Ebbene il Comune di Bagnolo di Po grazie al "Celeritas" installato peraltro sulla strada provinciale ha notificato a questo signore nel giro di pochi mesi ben 17 verbali di accertamento e contestazione alcuni dei quali aumentati di un terzo perchè le violazioni sarebbero state commesse dopo le ore 22.00 - e prima delle ore 07.00 ed inoltre alcuni verbali riportano il ridicolo superamento della velocità media di appena un chilometro! Ma stiamo dando i numeri?
Mi sono prodigato volentieri a redigere i ricorsi amministrativi e a denuciare al Prefetto di Rovigo l'assurdità di queste situazioni. Sicuramente ci saranno tanti altri automobilisti che hanno avuto la stessa sorpresa. Gente che si alza alle 5 del mattino per andare a lavorare che si vede multata per aver superato di qualche chilometro la velocità media! Ma quale velocità media? Ma come si fa a calcolare la velocità media in appena 50 secondi? Ma di quale sicurezza si parla? Ma chi è questo mago che fa omologare queste odiate macchinette?
Sulla problematica oggi posta all’attenzione del Sig. Prefetto di Rovigo e sull’illegittimità di questi strumenti sempre più diffusi all’evidenza non per fini di prevenzione ma di profitti non può che farsi una lunga riflessione. Poiché simili notizie, strumenti e attività poste in essere da persone senza dignità, non hanno nulla a che vedere con la sicurezza stradale. Con tutti i diffusissimi controlli “automatici” le strade stanno diventando un inferno per chi guida e fonte di contenzioso per chi deve controllarle.
Le società che producono e offrono questi apparecchi in affitto ai Comuni e agli altri enti pubblici guadagnano in maniera del tutto illegittima milioni e milioni di euro (percentuale sulle multe).
Riporto ai fini della diffusione alcuni testi pubblicati dal “Fatto Quotidiano”.La questione è riportata ai P.M. di Firenze dal Ros dei Carabinieri in un'informativa dell'ottobre 2009: "Il primo pomeriggio del 30 ottobre Paolo Berlusconi chiede ad Angelo Balducci di interessarsi presso la quinta Sezione del Consiglio Superiore dove deve essere esaminata la proposta di un dispositivo Tutor presentato dall'impresa Engine Srl". Di seguito si riporta per motivi difensivi la trascrizione dei dialoghi, pubblicati dal "Fatto Quotidiano", di Paolo Berlusconi con Angelo Balducci e con Fabio De Santis, ingegnere del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attorno all'omologazione del Celeritas:
Paolo Berlusconi: "Senti, oggi dal Ministero dei Trasporti un certo ingegner Mazziotta fa il relatore al Consiglio superiore, alla quinta sezione di una proposta per un dispositivo tipo Tutor presentato dalla società Engine. Ecco, è possibile guardarlo, diciamo, non rinviarlo".
Angelo Balducci: "Sì adesso io chiamo e vedo come sta la cosa e ti richiamo subito".
P.B.: "Perfetto! Grazie molte...ciao, grazie". In seguito Berlusconi si rivolge a De Santis:
P.B.: "Senti ti pregherei di incaricarti di questa cosa...io ci tengo...ma con Angelo non riesco a mettermi in contatto ed avere una risposta...fra una settimana va in quinta Commissione l'esame di alcune omologazioni, ne ho parlato con lui...ma mi ha detto che avrebbe cercato di farla discutere, girarla fuori dal mazzo e discutere la settimana scorsa - ma poi appunto non mi ha detto nulla - l'omologazione di questa società che si chiama Engine se puoi prendere nota".
Fabio De Santis: "Guarda questo lo curo personalmente ma considera come se ce l'avesse già in tasca". Il giorno successivo:
F.D.S.: "Ciao Paolo...allora ti volevo rassicurare che ho parlato con il Presidente e mi ha detto che quando vi siete sentiti quel giorno alle due...lui non ha fatto in tempo...perché la riunione era già iniziata ha preso sotto tutela tutto e quindi mi ha detto di dirti...stai tranquillo perché ce l'ha lui sotto controllo tutto quanto...per la questione Giovanni ti avevo già rassicurato...quindi veramente tutto a posto".
Il 18 novembre 2008 Berlusconi spedisce un sms a De Santis:
P.B.: "Caro Fabio ti ricordo la V commissione...per omol...Mi fai sapere...? Grazie e scusa... Paolo".F.D.S.: "Tutto a posto domattina ti faccio sapere immediatamente".
Il Fatto Quotidiano riporta un'annotazione dei Carabinieri, secondo cui "Berlusconi richiama ancora per dire che vi è la necessità di far esaminare dalla commissione la richiesta della societa Engine"… "Il 12 dicembre De Santis informa Berlusconi che la commissione si riunirà entro pochi giorni e che la situazione è seguita:
F.D.S.: "Senti volevo avvertirti che la prossima settimana ci sono sedute e che è tutto sotto controllo".
P.B.: "Se mi fai la cortesia, è una piccola cosa ma urgente".
Il 18 dicembre è il D-Day, il giorno in cui il Celeritas sarà approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici:
P.B.: "Ho saputo adesso dai miei informatori che oggi ci dovrebbe essere un altro consiglio in cui esaminano quelle omologhe".
De Santis: "Comunque tu stai tranquillo perché...stai tranquillo...stai tranquillo che ti aggiorno". E infatti l'ok del massimo organismo tecnico ministeriale arriva. Tutto bene, dunque? No, c'è un intoppo, un problema di firme. Il 27 gennaio 2009 Berlusconi chiede che venga risolto:
P.B.: "Senti una piccola questione sempre relativa a quel discorso dell'omologazione che mi hanno detto è stata...diciamo...deliberata...adesso c'è questo problema...era non hanno raccolto la firma di un facente parte della Commissione che l'aveva approvata...diciamo nella volta precedente...adesso siccome mancava un documento glielo hanno chiesto e glielo mandano e però loro dicono 'be' adesso prima del prossimo consiglio passa un mese'".
F.D.S.: "No, no...io l'ho intercettata per cui stai tranquillo che non è così...già ci siamo mossi in questo senso per cui stai tranquillo...è sbloccata assolutamente".
Queste sono alcune intercettazioni tra Paolo Berlusconi, fratello del Presidente del Consiglio dei Ministri, che "raccomandava" il "Celeritas" ad un certo Angelo Balducci, Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero, proprio l'organismo tecnico da cui devono passare tutti gli apparecchi che vogliono ottenere l'approvazione ministeriale, quest’ultimo arrestato dai magistrati fiorentini nell'ambito dell'inchiesta sui grandi eventi (scandalo del G8 alla Maddalena e della Scuola marescialli di Firenze).
Dove sta andando l'Italia?
lunedì 11 ottobre 2010
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239
Il Consiglio di Stato alcuni giorni fa ha accolto l’appello presentato contro il Comune di Monte Argentario (GR) in materia di rinnovo automatico della Licenza Demaniale scaduta, senza l’osservanza degli obblighi di pubblicità preventiva e senza il rispetto delle procedure volte a una comparazione delle domande concorrenti (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2010, n. 7239). I giudici di Palazzo Spada, infatti, hanno evidenziato che l’art. 18 del regolamento di attuazione al codice della navigazione, nell’imporre all’autorità concedente l'obbligo di pubblicazione (mediante affissione nell'albo comunale e inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali) delle domande di concessione di particolare importanza per l'entità e lo scopo, non delinea alcuna distinzione tra domande di concessione originarie e domande di rinnovo di concessione già scadute o in scadenza. La portata di tale norma, inoltre, va rapportata ai principi comunitari che salvaguardano la libera concorrenza, la non discriminazione e la trasparenza dell’azione pubblica: in numerose pronunce dello stesso Organo Giudicante (tra le più illuminanti, si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 gennaio 2007, n. 362, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 17 febbraio 2009, n. 902), è stato chiarito che, a prescindere dall’esistenza o meno di norme interne che recepiscano i principi comunitari, dall’applicazione diretta di questi ultimi scaturisce che, ogni qual volta si tratti di riservare a privati l’occasione di lucro derivante dall’utilizzo di un’area demaniale, è necessario attivare le procedure dell’evidenza pubblica, idonee a garantire una reale competitività tra le domande concorrenti.
mercoledì 29 settembre 2010
La mia legge sul processo breve.
daSegreteria Presidente - pro61 segr.pres.fini@camera.it
a luciano1964@gmail.com
data29 settembre 2010 15:35
a luciano1964@gmail.com
data29 settembre 2010 15:35
oggetto Re: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve. proveniente da camera.it
15:35 (7 minuti fa)
Si comunica che il Presidente ha preso visione di quanto rappresentato nella Sua e-mail.
Con l’occasione il Presidente Le invia cordiali saluti.
La Segreteria del Presidente della Camera dei deputati
----- Original Message -----
From: luciano1964@gmail.com
To: segr.pres.fini@camera.it
Sent: Friday, September 24, 2010 7:40 PM
Subject: Trasmesso via Sito - La mia proposta di legge per il processo breve.
Se il Governo ci tiene davvero alla legge sul processo breve il suggerimento viene dai comuni cittadini.
Ma siamo sicuri che, al Governo Berlusconi, non interessa una legge che guardi all'interesse generale e senza alcuna disparità di trattamento.
Non si faccia convincere ad accettare una legge diversa da questa semplice proposta.
L'Europa ci riderà ancora dietro. La mia proposta di legge (semplice) sul processo breve
Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo Schema di disegno di legge contenente misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo.
Articolo 1 (Estinzione del processo per violazione dei termini di durata ragionevole)
«1. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente: Art. 346-bis - (Non doversi procedere per estinzione del processo).
1. Il giudice nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell’art. 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione dichiara non doversi procedere per estinzione del processo quando:
a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla data del deposito dell’appello sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;
c) dalla data del deposito del ricorso in cassazione sono decorsi più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;
d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
2. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione del processo si applica l’articolo 649.
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano a quei processi la cui azione penale ha inizio dopo la pubblicazione ed entrata in vigore della presente legge.
martedì 14 settembre 2010
Sulla revisione della patente per perdita totale dei punti
N. 17400/2010 REG.SEN.
N. 04439/2010 REG.RIC.
N. 04439/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig.ra Acerra Antonella, rappresentata e difesa dagli Avv. Camillo Lerio Miani e Francesco Miani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n.116;
contro
Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;
Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;
Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig.ra Acerra Antonella, rappresentata e difesa dagli Avv. Camillo Lerio Miani e Francesco Miani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, Via Toledo n.116;
contro
Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio di 20 punti;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D. Lgs. n. 285 del 1992 in combinato disposto con l'art. 6, comma 1, del D.m. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al meccanismo della patente a punti;
Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;
Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 9 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Primo Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
lunedì 13 settembre 2010
Pratica commerciale scorretta pubblicizzare lo sconto senza indicare il prezzo originario.
Condivido appieno la sentenza n. 32200, depositata il 9 settembre scorso, dal Tar Lazio che ha stabilito che integra pratica commerciale scorretta (ex art. 21, comma 1, lettere b) e d) del codice del consumo) la pubblicità che pubblicizzi il solo sconto senza l’indicazione del prezzo originario di listino, infatti “l’informazione omessa – si legge dalla motivazione della sentenza – risulta tale da limitare significativamente la portata delle affermazioni riportate, inducendo in errore i destinatari in ordine alle effettive caratteristiche e agli elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”.
Secondo quanto si apprende la sentenza è l’esito del ricorso di un’azienda che, dopo aver avviato una campagna pubblicitaria di cucine, aveva segnalato solo lo sconto, senza indicare il prezzo originario di listino.
Dopo l’istruttoria del Garante che aveva censurato il comportamento dell’azienda, la stessa si era rivolta al Tar che, con la sentenza citata, ha confermato quanto stabilito dall’autorità indipendente (Fonte).
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