La prima sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.38389/2009) ha stabilito che il controllore del treno deve considerarsi un "pubblico ufficiale" e che, pertanto, non ci si può rifiutare di fornire le generalità quando vengono richieste. Nel caso esaminato da Piazza Cavour una signora che aveva dimenticato di timbrare il biglietto aveva anche rifiutato di fornire al capotreno il suo documento di identità. Ne era scaturita una doppia sanzione ed il caso era finito nelle aule di giustizia. Della vicenda veniva interessata anche la Cassazione dove la donna ha sostenuto che il capotreno non poteva considerarsi pubblico ufficiale vista la trasformazione delle ferrovie dello Stato in società per azioni. La stessa aveva fatto anche rilevare che in ogni caso la consegna dei documenti era avvenuta davanti ad un agente della Polfer. Gli Ermellini nella parte motiva della sentenza hanno ricordato che anche "dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per azioni, gli addetti alle Ferrovie dello Stato, che come il capotreno-controllore dei biglietti provvedono alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni nell'ambito di attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, sono pubblici ufficiali in quanto muniti di poteri autoritativi e certificativi e svolgenti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico''. Secondo i giudici del palazzaccio poco importa che la donna abbia esibito il suo documento all'agente della polfer. Ciò infatti è avvenuto in un momento successivo all'iniziale rifiuto con la conseguenza che il reato previsto dall'articolo 651 del codice penale si era già consumato.
sabato 3 ottobre 2009
venerdì 2 ottobre 2009
Un motivo in più per fare ricorso contro gli autovelox.
La conferma che per l'affidamento in concessione del servizio di rilevazione della velocità è necessario che si proceda con la relativa gara d'appalto arriva con la sentenza n. 38141/09 della Corte di cassazione e questa volta della sezione penale (la VI). Diversamente gli autovelox vanno sequestrati. La Corte infatti ha respinto il ricorso di un Comandante della polizia municipale indagato per abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti.
Secondo la Corte la "circostanza che il contratto di affidamento del servizio sia stato stipulato prima ancora che si concludesse la procedura di aggiudicazione della gara è sintomo univoco che questa era stata orientata verso un obiettivo prestabilito, con palese lesione del principio della libera concorrenza".
Il sequestro degli autovelox era scattato lo scorso gennaio. Inutilmente il Comandante si è rivolto alla suprema Corte perchè gli Ermellini hanno respinto il ricorso evidenziando come "l'ordinanza impugnata dà conto in maniera adeguata e logica delle ragioni che legittimano la riducibilità dei fatti prospettati dall'accusa nel paradigma dei reati di turbata libertà degli incanti e di abuso d'ufficio".
Un motivo in più ora per fare ricorso avverso le multe al c.d.s. ed in particolare gli accertamenti con gli autovelox.
giovedì 1 ottobre 2009
Sentenza sull'omissione di soccorso.
Bhè non può che essere condivisa la sentenza della Corte di cassazione con la quale ha stabilito che anche i passeggeri che si trovano a bordo di un veicolo che ha causato un incidente hanno l'obbligo di prestare soccorso a chi è stato investito.
Per la Corte non importa essere alla guida: chi scappa è comunque un pirata della strada e va sanzionato per omissione di soccorso. La decisione della Quarta sezione penale (sentenza n. 37455/2009) si riferisce al caso di due ragazzi che erano al bordo di un motorino insieme ad un'altro loro amico che era alla guida. Durante il percorso avevano investito una donna provocandone la morte. I ragazzi erano caduti, ma rialzatisi anzichè prestare soccorso alla donna erano fuggiti. Se contro il conducente veniva avviato un procedimento per omicidio colposo per i due passeggeri si era ipotizzata l'accusa di omissione di soccorso. La sezione minorenni della Corte d'appello di Napoli aveva concesso ai due ragazzi il perdono giudiziale ma la loro difesa, contro questa condanna "morale", aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che "viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l'evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida". La Corte ha respinto i ricorsi dei due ragazzi facendo rilevare che gli stessi viaggiavano con un terzo amico "ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilità del motoveicolo, rendendole precarie". Inoltre "dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all'investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall'art. 189 del Cds". Nella sentenza la Cassazione richiama anche le testimonianze rese secondo cui i due passeggeri "erano caduti sopra il corpo dell'investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona". Piazza Cavour ha dunque insistito sul fatto che i passeggeri "si dovevano fermare per verificare se" la donna investita "avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati". Di quì l'ipotesi di reato prevista dall'189 Cds. che punisce appunto l' omissione di soccorso.
Per la Corte non importa essere alla guida: chi scappa è comunque un pirata della strada e va sanzionato per omissione di soccorso. La decisione della Quarta sezione penale (sentenza n. 37455/2009) si riferisce al caso di due ragazzi che erano al bordo di un motorino insieme ad un'altro loro amico che era alla guida. Durante il percorso avevano investito una donna provocandone la morte. I ragazzi erano caduti, ma rialzatisi anzichè prestare soccorso alla donna erano fuggiti. Se contro il conducente veniva avviato un procedimento per omicidio colposo per i due passeggeri si era ipotizzata l'accusa di omissione di soccorso. La sezione minorenni della Corte d'appello di Napoli aveva concesso ai due ragazzi il perdono giudiziale ma la loro difesa, contro questa condanna "morale", aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che "viaggiando come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere che si potesse verificare l'evento comunque ricollegabile al comportamento di chi stava alla guida". La Corte ha respinto i ricorsi dei due ragazzi facendo rilevare che gli stessi viaggiavano con un terzo amico "ben sapendo che la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di stabilità del motoveicolo, rendendole precarie". Inoltre "dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza all'investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati perdonati, delle ipotesi di reato previste dall'art. 189 del Cds". Nella sentenza la Cassazione richiama anche le testimonianze rese secondo cui i due passeggeri "erano caduti sopra il corpo dell'investita ed uno dei due era salito sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni alla persona". Piazza Cavour ha dunque insistito sul fatto che i passeggeri "si dovevano fermare per verificare se" la donna investita "avesse bisogno di soccorso. E invece si sono allontanati". Di quì l'ipotesi di reato prevista dall'189 Cds. che punisce appunto l' omissione di soccorso.
Sentenza che condivido.
Anche se l’istanza che giustifica l’assenza del difensore per legittimo impedimento viene presentata via fax il giorno stesso dell’udienza, il giudice ha l’obbligo di esaminarla. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37535/2009) osservando che “a fronte di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, il giudice del dibattimento può accoglierla o respingerla, valutando se le ragioni addotte integrino gli estremi dell’assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420 ter, comma 5, c.p.p. ma non può esimersi dal valutare l’istanza medesima, una volta che ne sia venuto a conoscenza. Il fatto che la comunicazione a mezzo fax non sia prevista specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell’intempestività nel caso la medesima istanza non venga portata a conoscenza del giudice, ma non rende la medesima nulla o inesistente”.
La Corte ha quindi precisato che “la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. pervenuta alla cancelleria prima dell’inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. Pen., espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire alla conoscenza del giudice (..). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l’istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento sia giustificato, non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi”.
La Corte ha quindi precisato che “la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. pervenuta alla cancelleria prima dell’inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. Pen., espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire alla conoscenza del giudice (..). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l’istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento sia giustificato, non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi”.
Una sentenza che dovrebbe essere secondo me estesa anche per le altre circostanze.
Con la sentenza n.20611 del 24 settembre 2009 la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che è illegittima la decurtazione dei punti dalla patente di guida a colui che ha noleggiato un’automobile, se non è stato confermato dall’agente di polizia che era proprio lo stesso soggetto alla guida dell’automobile noleggiata. La Corte ha così accolto il ricorso proposto dal ricorrente “per difetto di motivazione in punto di individuazione del conducente del veicolo”. Il primo grado, il giudice di pace, su ricorso proposto dal ricorrente, aveva ritenuto correttamente operata la contestazione e legittimamente disposta la sospensione della patente e la decurtazione dei punti, dovendosi ritenere l’opponente, quale utilizzatore del veicolo noleggiato, anche conducente al momento dell’accertamento. “In mancanza di un accertamento in ordine alla circostanza relativa alla individuazione concreta del conducente del veicolo al momento della infrazione, la relativa opposizione – ha stabilito la Corte - doveva essere accolta”. Secondo gli Ermellini, infatti, essere l’utilizzatore del veicolo (per averlo noleggiato), “non determina automaticamente, come sembra aver ritenuto il giudicante, che egli fosse anche alla guida del veicolo”.
Interessante sentenza sulle offese e ingiurie durante le arringhe.
Via libera dalla Cassazione alle offese durante le arringhe degli avvocati. Lo stabilisce la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 35880/2009) secondo cui le arringhe animate e a tratti offensive devono considerarsi lecire giacché servono al legale per sostenere una “strategia difensiva”. La Corte ha osservato peraltro che “per il riconoscimento della c.d. ‘immunità giudiziale’, prevista dall’art. 598 c.p., è necessaria l’esistenza di un nesso logico tra le offese e l’oggetto della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione. Ciò premesso, deve rilevarsi che il decidente ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate dall’avvocato, nel corso dell’arringa difensiva – lungi dal rivelarsi gratuite – si ponevano in rapporto di strumentalità con la tesi della difesa e pertanto rientravano nell’ambito di applicazione della scriminante in esame. E’ stato infatti osservato che le espressioni contestate – se pur offensive – facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dell’imputata, la quale appariva tesa anche ‘a verificare ed a mettere in rilievo l’attendibilità della persona offesa’”.
“Trattasi – prosegue la Corte -, di considerazioni ragione in base alle quali il giudice di merito ha accertato, con apprezzamento coerente e quindi non censurabile in sede di legittimità, un collegamento logico-causale tra le offese pronunciate dal difensore e l’oggetto del procedimento”.
“Trattasi – prosegue la Corte -, di considerazioni ragione in base alle quali il giudice di merito ha accertato, con apprezzamento coerente e quindi non censurabile in sede di legittimità, un collegamento logico-causale tra le offese pronunciate dal difensore e l’oggetto del procedimento”.
Decisione ineccepibile delle Sezioni Unite.
Giro di vite della Corte di Cassazione contro quei magistrati che non consentono ai difensori di seguire la propria linea difensiva e che anzi li invitano a tagliare l'arringa. D'ora in avanti si corre il rischio di pesanti sanzioni disciplinari fino addirittura al trasferimento. La decisione che io condivisdo pienamente è delle Sezioni Unite Civili della Corte che hanno convalidato la sanzione disciplinare del trasferimento inflitta a un magistrato del Tribunale di Ancona, che aveva tenuto "comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti dei difensori, invitandoli a rassegnare le conclusioni per poi dichiarare inammissibile o improcedibile la domanda".
La suprema Corte (sentenza 20730/2009) ha evidenziato che il comportamento del magistrato aveva determinato una grande persistente tensione con il foro di Ancona. Ne era scaturita una decisione del Cconsiglio Superiore della Magistratura che nel gennaio del 1009 aveva inflitto al togato la sanzione della censura e il trasferimento ad altra sede. Il Magistrato ha tentato di difendersi sostenendo che tensioni non c'erano nel foro di Ancona ma che l'ostilità nei suoi confronti proveniva da un solo avvocato. Gli ermellini che hanno respinto il ricorso hanno sottolineato come la sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura abbia "congruamente motivato la misura del trasferimento disciplinare in considerazione sia della natura degli illeciti accertati che si erano tradotti in un comportamento abitualmente e gravemente scorretto nei confronti delle parti e dei loro difensori, sia dal fatto che un tale esercizio delle funzioni giurisdizionali aveva determinato una situazione di grave conflittualita' del magistrato con il Foro di Ancona sicuramente pregiudizievole per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia". La corte ha rilevato peraltro che le segnalazioni erano arrivate da diversi avvocati del foro e che si riferivano a più di 100 procedimenti civili.
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