Anche se l’istanza che giustifica l’assenza del difensore per legittimo impedimento viene presentata via fax il giorno stesso dell’udienza, il giudice ha l’obbligo di esaminarla. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 37535/2009) osservando che “a fronte di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, il giudice del dibattimento può accoglierla o respingerla, valutando se le ragioni addotte integrino gli estremi dell’assoluta impossibilità a comparire, ex art. 420 ter, comma 5, c.p.p. ma non può esimersi dal valutare l’istanza medesima, una volta che ne sia venuto a conoscenza. Il fatto che la comunicazione a mezzo fax non sia prevista specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al rischio dell’intempestività nel caso la medesima istanza non venga portata a conoscenza del giudice, ma non rende la medesima nulla o inesistente”.
La Corte ha quindi precisato che “la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. pervenuta alla cancelleria prima dell’inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. Pen., espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire alla conoscenza del giudice (..). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l’istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento sia giustificato, non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi”.
La Corte ha quindi precisato che “la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell’art. 150 cod. proc. pen. pervenuta alla cancelleria prima dell’inizio dell’udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell’art. 121 cod. proc. Pen., espone il richiedente al rischio dell’intempestività con cui l’atto può pervenire alla conoscenza del giudice (..). Da tale orientamento giurisprudenziale si deduce che, ove l’istanza, spedita a mezzo fax, sia pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, il giudice del dibattimento sia giustificato, non essendo ciò avvenuto, nel caso di specie si è verificata una violazione del diritto all’assistenza dell’imputato, con la conseguente nullità dell’ordinanza che ha disposto la prosecuzione del giudizio e di tutti gli atti successivi”.