venerdì 5 giugno 2009

Il pedone non ha sempre ragione.

Interessante la sentenza n. 5063 del 3.3.09 della III sezione civile della Corte di cassazione.
Il procedimento riguarda un pedone a seguito di un incidente stradale poi deceduto.
Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Milano del 9.3. 2.4/06 che aveva confermato la sentenza del locale Tribunale del 9.1.02 con la quale aveva ritenuto la esclusiva responsabilità del pedone nella causazione dell'incidente.
I giudici di appello hanno premesso che la prova liberatoria per il conducente di un autoveicolo può risultare anche indirettamente dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato causa esclusiva dell'evento dannoso, comunque non evitabile dal conducente.
Nel caso di specie, dalla risultanze processuali era emerso che il pedone aveva attraversato la strada improvvisamente in un punto in cui non vi era passaggio pedonale. Egli avrebbe dovuto quindi dare la precedenza ai veicoli.
Il conducente del veicolo procedeva a velocità non elevata adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, come dimostravano le tracce di frenata ed il punto d'urto. Aveva tentato di frenare per evitare l'urto non appena avvedutosi del fatto che il pedone iniziava l'attraversamento della strada.
Avverso tale decisione gli eredi del pedone deceduto hanno proposto ricorso per cassazione.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, la Corte di appello milanese, con motivazione logica che sfugge a qualsiasi censura, ha preso in esame tutte le risultanze istruttorie ed ha concluso che l'evento mortale si era verificato per esclusiva colpa della vittima, che ebbe ad attraversare improvvisamente la strada, proseguendo l'attraversamento dopo aver lasciato scorrere il veicolo dinanzi a sè.
La rottura dell'indicatore luminoso direzionale destro, sistemato tra montante anteriore e parafango, dimostrava che era stato il pedone ad urtare la vettura, quando questa era già in parte passata dinanzi a lui.
Tutto ciò dimostrava, ha concluso la Corte, che il pedone non aveva ispezionato con attenzione la carreggiata e non si era arrestato quando l'auto lo aveva già parzialmente superato.
A carico del conducente del veicolo sarebbe stato possibile ipotizzare una qualche responsabilità solo nel caso in cui fosse risultato che lo stesso avesse tenuto una velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo.
Nulla di tutto ciò era invece emerso nel giudizio civile ed in quello penale, conclusosi con l'assoluzione del conducente dell'auto con formula ampia.
Il conducente dell'autoveicolo, ha riconosciuto la Corte territoriale, non ebbe a violare alcuna noma, nè di legge nè di prudenza, ma fece tutto il possibile per evitare il danno, tentando di porre in essere una manovra di emergenza.
Non solo nel caso di specie ha ritenuto di disattendere anche le censure sulla violazione da parte dei giudi di merito degli articoli 141 e 191 codice della strada, artt. 2054 e 1227 c.c., con le quali si è contestato il carattere imprevedibile dell'attraversamento e riproposto la questione della colpa concorrente del conducente dell'auto, per non avere uniformato la propria condotta di guida alle prescrizioni di cui all'art. 141 C.d.S..
A nulla è servito che i ricorrenti hanno ribadito che il pedone venne investito dalla parte anteriore destra del veicolo e non già dalla fiancata laterale destra in quanto trattasi di questioni attinenti alla ricostruzione delle modalità dell'incidente e, dunque, a questioni di merito, in ordine alle quali il giudice di appello ha fornito sufficiente e congrua motivazione.
La Corte in definitiva ha concluso per il rigetto del ricorso.

giovedì 4 giugno 2009

Vittime di tamponamento? Risarcimento ridotto se non portano le cinture di sicurezza.

Non condivido del tutto la sentenza n. 12547 del 28.5.09 della III Sez. Civile della Corte di Cassazione con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo ma soprattutto di una donna che aveva subito un tamponamento a Napoli.
Tanto più per quel che riguarda la donna che nel caso specifico era incinta ed è irrilevante secondo la mia umile opionione che la donna nel momento del tamponamento non avesse la certificazione del ginecologo poichè la sua gravidanza è stata accertata successivamente.
In sostanza la Corte di cassazione con citata sentenza ha stabilito che non portare la cintura di sicurezza determina un risarcimento del danno ridotto.
Secondo me l'uso delle cinture di sicurezza dovrebbe essere facoltativo e non invece obbligatorio.
Dico questo perchè ogni conducente di auto che si mette alla guida deve essere consapevole di trasportare dei passeggeri e quindi avere una condotta di guida prudente in ogni circostanza.
Tuttavia con la sentenza in questione i giudici di legittimità hanno stabilito che “nella produzione del danno ha concorso il comportamento colpevole della odierna ricorrente, per non aver indossato la cintura di sicurezza, pur non essendo in possesso della certificazione del ginecologo - essendo la donna in stato di gravidanza - che, ai sensi dell’art. 172 del codice della strada, ne consente l’esenzione”.
Già in precedenza la stessa Corte (Cass. civile , sez. III, 28.8.07, n. 18177) aveva stabilito che la mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, integra una ipotesi di cooperazione nel fatto colposo che legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.
A parte la troppo rigidità e fiscalità della norma circa il possesso della certificazione che secondo me può essere sempre prodotta anche successivamente e non necessariamente essere esibita nell'immediatezza del controllo una domanda mi viene spontanea: ma quando al contrario proprio l'uso delle cinture di sicurezza ha causato (incendi improvvisi, caduta dell'auto nei fiumi, nei laghi e perdita di sangue per soccorsi tardivi) la perdita di vite umane cosa dovrebbero fare quei familiari? Fare causa allo Stato?


domenica 31 maggio 2009

Mah questa sentenza è proprio bella.

Deve far riflettere molto questa sentenza.
La moglie è infedele? Se vi dovete separare è meglio che lo facciate subito perchè se tollerate a lungo l'infedeltà, in una futura separazione dovrete continuare a mantenere la vostra ex consorte.
In effetti non hanno tutti i torti i giudici della corte di cassazione.
Si tratta di una bella batosta per chi resta in silenzio.
Quindi rimane il dovere del mantenimento anche se lei si è rifatta una vita con un uomo ricco e facoltoso.
La Corte, infatti, analizzando la vicenda di una coppia in cui lui aveva tollerato una relazione extraconiugale della moglie durata ben 12 anni, ha stabilito che il marito dovrà continuare a mantenerla con un assegno di 1.300 euro al mese. Però....
Poco importa che lei per i 12 anni precedenti la loro separazione avesse avuto un amante. Secondo gli ermellini, il silenzio di lui sulla relazione adulterina della moglie va considerato un assenso alla relazione. Come dire: chi tace acconsente!
Ma non basta, in base ala decisione della Corte di cassazione (sent. 12419/09), lui dovrà mantenerla anche se lei si è rifatta la vita con un ricco agente di commercio.
Nella sentenza la Corte ricostruisce la vicenda matrimoniale ed evidenzia che la donna nonostante non lavorasse aveva una "intensa vita sociale e sportiva" che aveva contribuito ad "ampliare le opportunità professionali per il marito". Quest'ultimo poi, nonostante il tradimento, continuava a mantenere la moglie ad un tenore di vita molto elevato con "svaghi propri di una elite di persone facoltose". 

giovedì 28 maggio 2009

Modifiche in vista per lo scontrino parlante.

Condivido la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (comunicato pubblicato in G.U. 11.05.2009) il quale ha stabilito che, a partire dal prossimo anno, lo scontrino fiscale (cd. parlante) che le farmacie rilasciano all'acquisto dei farmaci per poter detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più il nome del farmaco acquistato.
L’Autorità ha infatti chiarito che tale scontrino è in grado di rivelare informazioni sulle patologie delle persone e ciò potrebbe ledere la riservatezza e la dignità del contribuente. L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) presente sulla confezione. In particolare, il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati possono essere trattati solo laddove indispensabili per lo svolgimento di attività istituzionali che non possano essere effettuate, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Nel provvedimento è stato stabilito che entro il prossimo 1 gennaio, i titolari che emettono scontrini fiscali devono adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia, riportando sugli stessi il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla quantità dei medicinali acquistati.

Pedoni attenti a non attraversare la strada fuori dalle strice pedonali.

Pedoni attenzione. D'ora in avanti chi ha la cattiva abitudine di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali può rischiare una multa. E in caso di incidente la colpa è sempre sua. Parola di Cassazione. Il monito della Corte è tassativo: i pedoni vanno sempre multati. Nel caso esaminato degli Ermellini, la Corte ha così convalidato la sanzione amministrativa disposta dalla polizia municipale di Massa nei confronti di un uomo che aveva attraversato la carreggiata senza servirsi degli appositi passaggi pedonali che si trovavano a circa 20 metri dal luogo dell'attraversamento. Nela sentenza i supremi Giudici spiegano inoltre che, nel caso in cui il pedone abbia attraversato fuori dalle strisce e sia rimasto vittima di un incidente, la colpa e' sempre sua. La sanzione amministrativa nei confronti dell'incauto pedone era stata convalidata dal giudice di pace di Massa nel settembre 2004. Inutile il ricorso per Cassazione in cui per difendersi l'uomo aveva anche sostenuto che nel verbale mancava l'indicazione della norma violata. La Corte (sent. 11421/09) respingendo il ricorso ha osservato che la contravvenzione è legittima giacchè vi è stato un attraversamento della strada "al di fuori delle strisce pedonali poste a circa 20 metri dal luogo dell'attraversamento''. Per violazioni del codice della strada, conclude poi la Corte, ''la mancata indicazione della norma che prevede la sanzione contestata non comporta di per se' la nullita' della contestazione della violazione dove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere il fatto addebitato e la contestazione sia stata idonea a garantire l'esercizio del diritto di difesa''.
Ringrazio come sempre Roberto Cataldi.

Sentenza sulle insidie stradali.

Interessante la sentenza 11709/09 della Corte di cassazione.
D'ora in avanti gli enti che hanno il compito diprovvedere alla manutenzione delle strate devono prestare particolare attenzione. Buche, tombini, lavori in corso e insidie di diverso genere presenti sulle strade debbono esere sempre segnalati. In caso contrario, avverte la Cassazione, la mancata segnalazione darà luogo a responsabilità degli enti tenuti alla manutenzione delle strade, in caso di incidente stradale. La Corte (sentenza 11709/2009), in particolare, ha accolto il ricorso di un automobilista che per ben due volte si era visto attribuire la colpa esclusiva di un incidente avvenuto a Fiumicino per la presenza di un tombino "fortemente sporgente dal suolo stradale" e non segnalato. I giudici di merito avevano ritenuto che l'unico colpevole dell'incidente fosse l'automobilista che, andando a forte velocita' aveva investito un automobile parcheggiata nel giardino di un'abitazione. I giudici della Corte ribaltando il verdetto hanno invece evidenziato che, al di la' dell'alta velocita' tenuta dall'automobilista, sicuramente "l'omessa segnalazione dei lavori e del tombino ha avuto una rilevanza causale in ordine al sinistro". Nella sentenza la Corte evidenzia che, pur ammettendo che l'automobilista "tenesse una velocita' eccessiva, la presenza di un cartello di segnalazione e pericolo gli avrebbe consentito di adottare le manovre di emergenza (in particolare, di ridurre drasticamente la velocita'), necessarie ad evitare l'incidente o ad evitarne le conseguenze dannose". Sarà ora necessario fare un nuovo processo in cui si dovrà denere conto della "rilevanza della negligenza dell'ente tenuto alla manutenzione della strada, quanto meno al fine di ravvisare un concorso di colpa e carico dello stesso".

lunedì 18 maggio 2009

Passaggio col semaforo rosso? Se la targa non è ben leggibile il verbale è da annullare-

Interessante il principio con cui il GdP di Lecce con una recente sentenza, depositata il 9 aprile, ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista avverso un verbale elevato da agenti di PM per il presunto attraversamento dell’incrocio stradale col semaforo proiettante luce rossa.
La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei VVUU, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme e più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione.
Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro, il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del CdS che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento” (Nota di Alfredo Matranga).
Di seguito la sentenza del 30 marzo 2009 del Giudice di Pace di Lecce.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Anna Maria Aventaggiato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e decisa all'udienza del 30.03.2009,
promossa da: ………., elettivamente domiciliato in Lecce, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Matranga, come da mandato in atti,
CONTRO
Comune di ........., in persona del Sindaco pro tempore,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2008 ……… proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. PH 1957/2008, rilevato dalla Polizia Municipale di ..... il 27.07.2008 e notificato il 25.10.2008, per violazione dell'146 co.3° del C.d.S., per aver attraversato l'intersezione semaforizzata mentre la lanterna semaforica proiettava luce rossa, con decurtazione di punti 6 dalla patente di guida. Infrazione accertata a mezzo apparecchiatura elettronica F 17A, senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'accertamento operato dalla Polizia Municipale di ...... per incompetenza territoriale ed errata applicazione di legge sull'utilizzo delle strumentazioni elettroniche ed in particolare la inidoneità e non corretta funzionalità delle stesse, la mancata contestazione immediata, la mancata omologazione e taratura e la irregolarità delle operazioni connesse alla elevazione, formazione del verbale e successiva notifica, con conseguente violazione delle norme che garantiscono e tutelano il cittadino sulla corretta applicazione di tale strumentazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento del verbale opposto. Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 30.03.09, ricorso e decreto venivano regolarmente notificati al ricorrente ed al Comune di ........, il quale provvedeva a rimettere a questo Giudice la documentazione relativa all'illecito amministrativo di cui trattasi. Alla suddetta udienza, fissata anche per la discussione, compariva solo il procuratore del ricorrente che si riportava ai propri scritti, chiedendone l'accoglimento. Il Giudicante decideva il ricorso, dando lettura in udienza del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da……………avverso il verbale PH no 1957/08, elevato dalla Polizia Municipale di .....è fondato e va, pertanto, accolto. Il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell'apparecchiatura PHOTORED F 17 A e pertanto, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente atteso che al momento del rilevamento dell'infrazione lo strumento elettronico utilizzato era ancora omologato ai sensi del precedente decreto del 27 gennaio 2t00 — Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per il quale era richiesta necessariamente la presenza dell'operatore di Polizia Municipale ed erano omologati solo come "ausilio a vigile in servizio" per la lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e che fosse in funzione, oltre l'incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell'apparecchio fotografico. In merito, pertanto, si precisa che, in deroga al principio generale della contestazione immediata, possono essere accertate infrazioni al C.d.S. in assenza dell'organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l'applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l'apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell'incrocio, con il semaforo o l'altra lanterna dopo l'incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto, che deve essere visibile e l'altra quando il mezzo è al centro dell'incrocio; inoltre, proprio perché l'omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi. Ebbene, in merito a tanto, nulla la PA ha provato in ordine alla perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata. Per le considerazioni innanzi esposte è evidente, di conseguenza, l’insufficienza della sola documentazione fotografica, nel caso di specie, una riproducente il veicolo fermo prima della linea di arresto e l’altra con veicolo con targa illeggibile, a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell'art. 146 comma 3° del C.d.S., con conseguente applicazione dell'art. 23, penultimo comma della 1.689/81, che impone l'accoglimento dell'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente. Ed invero, l'esame del verbale di accertamento e contestazione inviato al ricorrente per mezzo posta, prestampato è predeterminato nella sua motivazione e nel caso di specie, nemmeno sottoscritto, non può ritenersi rispettoso delle norme del C.d.S., le quali, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento. Il verbale de quo è stato, pertanto, illegittimamente emesso e conseguentemente il ricorso e fondato e deve essere accolto. In considerazione della materia trattata, ritiene il Giudicante che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale n. PH 1577/08 della Polizia Municipale di .........con ogni conseguenza di legge.
Spese compensate.
Cosi deciso in Lecce il 30.03.09.