Una sentenza questa che mi sento di condividere infatti c'è modo e modo di scaricare un partner. E questo a scanso di equivoci vale sia per la donna che per l'uomo.
Ed oggi si rischia di dover anche pagare i danni dell'abbandono. Parola di Cassazione. La Corte infatti ha riconosciuto legittima la condanna al risarcimento del danno inflitta ad una donna che aveva mollato improvvisamente il marito.
La donna, secondo la sentenza n. 14981/09 della VI sezione penale della Corte di cassazione, aveva preso carta e penna e aveva scritto al marito che partiva con la figlia e un amico per una breve vacanza.
Alla faccia...
Solo al ritorno, messa alle strette dal marito, aveva esplicitato la sua decisione di lasciarlo. Processata per violazione degli obblighi di assistenza familiare la moglie era stata condannata (in due gradi di giudizio) a risarcire il marito per i danni patiti con l'abbandono.
Contro la decisione la donna si è rivolta alla Cassazione, rappresentando che il marito era stato avvertito tramite lettera e che, solo successivamente, era maturata in lei la convinzione dell'abbandono dato il "regime di vita e di rapporto intollerabile imposto dal marito".
Nulla da fare però: gli Emellini, respingendo il ricorso hanno evidenziato che "alla stregua del tenore della lettera e del comportamento immediatamente susseguente di [...] non possono nutrirsi dubbi sulla sua volontà di abbandonare in modo improvviso e definitivo il domicilio domestico trattenendo per di più con sè la bambina, con evidente lesione dei doveri coniugali".
Sono state poi considerate ininfluenti le scuse addotte dalla donna in relazione al "limitato bagaglio che, alla luce della lettera, doveva servire solo a evitare probabili problemi nella realizzazione concreta dell'abbandono" e il "rientro successivo a casa, dovuto - scrive la Cassazione - essenzialmente alla reazione del marito per i problemi relativi alla figlia".
Ineccepibile... poteva trovare una altra scusa.