La sesta sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito nella sentenza del 4.3.09 n. 9866, che è falsa testimonianza la deposizione menzognera dell’avvocato resa per difendere il suo cliente su questioni apprese per ragione della propria professione, anche se non è stato preventivamente avvisato dal giudice che si sarebbe potuto astenere.
La Corte ha precisato, infatti, che ai sensi dell’art. 199, co.2, mentre la testimonianza resa dal prossimo congiunto dell’imputato è nulla se il giudice non avverte il teste che si potrebbe astenere, perché “i prossimi congiunti dell’imputato possono ignorare l’esistenza della possibilità di astenersi e trovarsi così in conflitto con i sentimenti di solidarietà familiare che potrebbero indurli a dichiarazioni menzognere”, al contrario, il professionista, e cioè “i professionisti elencati dall’art.200 c.p.p. sono, invece, caratterizzati da competenza tecnica professionale, che implica la conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all’abilitazione e all’esercizio della professione”.
Quindi, continua la sentenza, “è rimessa alla loro esclusiva la scelta, ovviamente da comunicare al giudice, di deporre o meno su quanto hanno conosciuto per ragioni del ministero, ufficio o professione (…) fermo rimanendo l’obbligo di dire la verità in caso di deposizione”. Secondo quanto si apprende dalla vicenda, il Gup di Milano aveva adottato, alla fine dell’udienza preliminare, una sentenza di non luogo a procedere, nei confronti di un avvocato per il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) perché commesso in circostanza della causa di non punibilità di cui all’art. 384 del codice penale. (“…Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi … avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione”).
Ma la Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero che denunciava violazione di legge in base all’art.606, non sussistendo alcun obbligo del giudice di preavvisare il teste di cui all’art. 200 c.p.p. che ha facoltà di astenersi, opponendo il segreto professionale: infatti l’obbligo per il giudice di avvisare i testi della facoltà di astenersi, previsto dall’art. 199 c.p.p, co.2, (prossimi congiunti dell'imputato) non si applica ai soggetti elencati dall’art. 200 c.p.p. (i professionisti, come ad esempio, avvocati, ministri di culti religiosi, medici, ecc…), come si apprende dai motivi che hanno portato alla decisione.