Con sentenza n. 745 del 14 gennaio 2011, la Cassazione, Terza sezione civile, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, domanda avanzata dallo stesso nei confronti della compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il ricorrente, in particolare, era stato investito da un'automobile di cui, tuttavia, non era riuscito a prendere la targa.
Dalle risultanze istruttorie i giudici di primo e secondo grado avevano desunto che l'infortunato, seppure sofferente, aveva avuto tutto il tempo necessario per identificare il mezzo investitore trasgressore anche grazie all'intervento di alcuni conoscenti sul luogo del sinistro che avrebbero ben potuto annotare il numero di targa.
Diversa la posizione dei giudici di legittimità, secondo cui, nei casi come quello di specie, per desumere la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria quanto all'avvenuto evento a opera di ignoti, non era da richiedere in capo alla vittima “un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa e onerosa attuazione diretto all'identificazione del responsabile, dovendosi al riguardo valutare l'esigibilità di un idoneo suo comportamento avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto".
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