Interessante il principio con cui il GdP di Lecce con una recente sentenza, depositata il 9 aprile, ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista avverso un verbale elevato da agenti di PM per il presunto attraversamento dell’incrocio stradale col semaforo proiettante luce rossa.
La pronuncia conferma l’illegittimo utilizzo, da parte dei VVUU, degli apparecchi Photored che per il Giudice di Pace di Lecce non rispettano nessuna delle regole imposte dalle norme e più volte ribadite da recenti pronunce della Cassazione.
Per il Giudice adito, infatti, l’apparecchio in questione non consente di derogare alla regola generale della contestazione immediata delle infrazioni. Peraltro,
il photored per essere utilizzato legittimamente deve scattare due foto ad un intervallo di tempo ben preciso l’una dall’altra e deve essere installato ad una certa altezza per non essere manomettibile. Nel caso, viceversa, nella seconda foto la targa è illeggibile, e quindi non consente di addebitare con certezza l’infrazione al ricorrente, né il verbale risulta sottoscritto e pertanto “non può ritenersi rispettoso delle norme del CdS che nel caso della contestazione non immediata impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento” (Nota di
Alfredo Matranga).
Di seguito la sentenza del 30 marzo 2009 del Giudice di Pace di Lecce.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Anna Maria Aventaggiato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e decisa all'udienza del 30.03.2009,
promossa da: ………., elettivamente domiciliato in Lecce, rappresentato e difeso dall'avv.to A. Matranga, come da mandato in atti,
CONTRO
Comune di ........., in persona del Sindaco pro tempore,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2008 ……… proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. PH 1957/2008, rilevato dalla Polizia Municipale di ..... il 27.07.2008 e notificato il 25.10.2008, per violazione dell'146 co.3° del C.d.S., per aver attraversato l'intersezione semaforizzata mentre la lanterna semaforica proiettava luce rossa, con decurtazione di punti 6 dalla patente di guida. Infrazione accertata a mezzo apparecchiatura elettronica F 17A, senza che in loco vi fosse alcun vigile preposto al controllo. Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'accertamento operato dalla Polizia Municipale di ...... per incompetenza territoriale ed errata applicazione di legge sull'utilizzo delle strumentazioni elettroniche ed in particolare la inidoneità e non corretta funzionalità delle stesse, la mancata contestazione immediata, la mancata omologazione e taratura e la irregolarità delle operazioni connesse alla elevazione, formazione del verbale e successiva notifica, con conseguente violazione delle norme che garantiscono e tutelano il cittadino sulla corretta applicazione di tale strumentazione. Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento del verbale opposto. Disposta la comparizione delle parti per l’udienza del 30.03.09, ricorso e decreto venivano regolarmente notificati al ricorrente ed al Comune di ........, il quale provvedeva a rimettere a questo Giudice la documentazione relativa all'illecito amministrativo di cui trattasi. Alla suddetta udienza, fissata anche per la discussione, compariva solo il procuratore del ricorrente che si riportava ai propri scritti, chiedendone l'accoglimento. Il Giudicante decideva il ricorso, dando lettura in udienza del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da……………avverso il verbale PH no 1957/08, elevato dalla Polizia Municipale di .....è fondato e va, pertanto, accolto. Il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell'apparecchiatura PHOTORED F 17 A e pertanto, non vi è prova certa sulla responsabilità dell'opponente atteso che al momento del rilevamento dell'infrazione lo strumento elettronico utilizzato era ancora omologato ai sensi del precedente decreto del 27 gennaio 2t00 — Prot. 430 del Ministero dei Lavori Pubblici, per il quale era richiesta necessariamente la presenza dell'operatore di Polizia Municipale ed erano omologati solo come "ausilio a vigile in servizio" per la lettura e la trascrizione manuale delle targhe dei veicoli in infrazione e che fosse in funzione, oltre l'incrocio, altra lanterna semaforica di ripetizione del segnale, in posizione tale da poter essere inquadrata nel campo di visuale dell'apparecchio fotografico. In merito, pertanto, si precisa che, in deroga al principio generale della contestazione immediata, possono essere accertate infrazioni al C.d.S. in assenza dell'organo di polizia, solo se il rilevamento avvenga a mezzo di utilizzo di apparecchiature debitamente omologate e previa l'applicazione ed osservanza delle prescrizione imposte come ad es. che l'apparecchiatura sia installata in posizione protetta e non manomettibile, la foto deve riprodurre la panoramica dell'incrocio, con il semaforo o l'altra lanterna dopo l'incrocio, devono essere scattate almeno due fotografie, una dopo il superamento della linea di arresto, che deve essere visibile e l'altra quando il mezzo è al centro dell'incrocio; inoltre, proprio perché l'omologazione prevede un lasso di tempo tra il primo ed il secondo scatto, sembra scontato che sulle foto debbano essere indicati anche i secondi. Ebbene, in merito a tanto, nulla la PA ha provato in ordine alla perfetta funzionalità ed omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata. Per le considerazioni innanzi esposte è evidente, di conseguenza, l’insufficienza della sola documentazione fotografica, nel caso di specie, una riproducente il veicolo fermo prima della linea di arresto e l’altra con veicolo con targa illeggibile, a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell'art. 146 comma 3° del C.d.S., con conseguente applicazione dell'art. 23, penultimo comma della 1.689/81, che impone l'accoglimento dell'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell' opponente. Ed invero, l'esame del verbale di accertamento e contestazione inviato al ricorrente per mezzo posta, prestampato è predeterminato nella sua motivazione e nel caso di specie, nemmeno sottoscritto, non può ritenersi rispettoso delle norme del C.d.S., le quali, nelle ipotesi di mancata contestazione immediata, impongono una serie di attività per nulla dimostrate nel corso del procedimento. Il verbale de quo è stato, pertanto, illegittimamente emesso e conseguentemente il ricorso e fondato e deve essere accolto. In considerazione della materia trattata, ritiene il Giudicante che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Lecce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale n. PH 1577/08 della Polizia Municipale di .........con ogni conseguenza di legge.
Spese compensate.
Cosi deciso in Lecce il 30.03.09.