mercoledì 12 agosto 2009

Una sentenza che vale più della perdita dei punti sulla patente.

Spero che questa recentissima sentenza dei giudici della Corte di Cassazione arrivi a far riflettere quei parlamentari italiani che grazie alla complicità di qualche imprenditore senza scrupoli hanno deciso di istituire la patente a punti e l'utilizzo di costosi autovelox ovunque come se fossero un deterrente per eliminare o ridurre gli incidenti mortali sulle strade italiane.
Mentre in realtà con questi aggeggi si fanno ben altri affari. Allora sarebbe meglio tornare al blocchetto e alla penna e comunque ad assumere personale che costerebbe sicuramente meno delle odiate macchinette.
Il parlamento secondo la mia umile opinione deve prendere spunto proprio da questa sentenza se vuole veramente risolvere la questione che ritengo può essere risolta condannando penalmente se ritenuto colpevole chi si macchia di una morte.
Con questa ultima sentenza la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 13 mesi di reclusione per un uomo ritenuto responsabile di un incidente mortale poichè causato dall'eccessiva velocità. L'automobilista, infatti, a bordo della sua Mercedes, finì fuori strada sull'autostrada A29 Trapani-Palermo, precipitando in una scarpata dopo un volo di 20 metri.
A salvarsi fu solo il conducente mentre i quattro passeggeri che erano con lui morirono.
Ben vengano decisioni come queste.

venerdì 7 agosto 2009

Non commette reato chi uccide un animale per proteggere i suoi beni e se stesso.

Bhe non posso che condividere in questo caso la sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 25526/09) che ha stabilito che non commette reato chi uccide un animale per difendere un proprio diritto patrimoniale nonché la incolumità delle persone con lui conviventi.
Gli Ermellini hanno avuto modo di affermare che “nel concetto di ‘necessità’, escludente la configurabilità del reato, è compreso non solo lo stato di necessità, quale assunto dall’art. 54 c.p., ma anche ogni altra situazione che induca alla uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile”.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che “in applicazione di tale principio il giudice di legittimità ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza di reato nella ipotesi di uccisione di un cane, pastore tedesco, che introdottosi in un pollaio, aveva mangiato gli animali ivi rinchiusi e quindi aggredito il loro proprietario, accorso per allontanarlo”. costretto a sparare sull’animale, per difendere un proprio diritto patrimoniale, nonché la incolumità delle persone con lui conviventi.

Interessante sentenza sulla nota spese.

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 14553/09) ha stabilito che è possibile la liquidazione dei compensi dell’avvocato e ciò anche se questi non ha depositato la nota spese. La Corte ha precisato che “vero è che, nel caso di mancata presentazione della nota spese ad opera della parte che chiede il rimborso delle spese processuali, il giudice deve indicare gli atti a cui si riferisce la liquidazione di diritti ed onorari. Ma chi proponga ricorso per cassazione per questo motivo è tenuto ad esplicitare le ragioni per cui la liquidazione operata dalla sentenza impugnata è da ritenere incongrua o sproporzionata in relazione all’attività svolta nel giudizio (…)”.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno osservato che “spese diritti ed onorari sono stati contenuti in termini modesti, ed il ricorrente ha svolto le sue censure in termini meramente astratti, senza neppur teoricamente dedurre la difformità degli importi liquidati rispetto a quelli spettanti per legge”.

mercoledì 5 agosto 2009

Vergogna tutta italiana.

Lo dicevo e denunciavo in tutti i ricorsi da me predisposti per amici e parenti.
Ora viene fuori l'illecito rilevamento delle infrazioni stradali.... ma vah?
Autovelox truccati a Caserta, indagati: Sindaci, assessori e membri della Polizia municipale sono accusati di truffa, falsità, violazione della privacy e abuso d'ufficio.
Più di 200 le persone indagate per profitti illeciti ottenuti per mezzo di autovelox truccati.
Chi ha previsto questi strumenti con legge?
Nessuno avrebbe immaginato di come sarebbe andata finire? Io si.
Una legge voluta ed ottenuta da imprenditori senza scrupoli ed ora anche sindaci, assessori e comandanti delle Polizie municipali. Ma che bello ... proprio bello.... alla faccia della brava gente...
Le indagini, sfociate in seguito nell'emissione del decreto, hanno avuto per oggetto il rilevamento delle infrazioni attraverso rilevatori di velocità, photored o altri macchinari simili.
I destinatari di tali provvedimenti erano alcuni Comuni della provincia di Caserta e numerose ditte private.
L'accusa riguarda le modalità di affidamento del servizio da parte dei Comuni alle ditte private, la non corretta indicazione in bilancio delle somme provento delle sanzioni, le illecite modalità di rilevazione delle infrazioni, l'omessa comunicazione alle competenti autorità delle infrazioni per il decurtamento dei punti e illeciti nel trattamento dei dati personali.
A queste circa 200 persone vorrei inviare un pubblico messaggio: siete la vergogna dell'Italia.
Ai politici: basta autovelox e stratagemmi simili che servono e serviranno a far arricchire solo questi imprenditori senza scrupoli!

domenica 2 agosto 2009

La sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce (visibile in allegato) sembra consolidare l’orientamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n° 21816/08, contesta la validità degli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine sulla base di semplici rilievi visivi.
Secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour, infatti, non è necessario sporgere querela di falso per contestare quanto affermato da un vigile. In base a quanto statuito dalla predetta sentenza della Cassazione, e richiamato dal Giudice di Pace di Lecce nella sentenza di cui trattasi, “l’efficacia di piena prova sino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il Pubblico Ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”.
Nella sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce, la contestazione sarebbe stata rilevata erroneamente, in quanto il processo formativo del verbale opposto si sarebbe basato su una percezione soggettiva di un veicolo in movimento. Il verbalizzante, infatti, non avrebbe dato prova di quanto contestato al ricorrente con il verbale opposto.
Nel giudizio ex art. 22 e 23 legge 689/81, si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente, atteso che la P.A., assumendo la veste sostanziale di attrice è chiamata a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della pretesa sanzionatoria.
Avv. Raffaello Esposito
Via Paolo Grassi n° 9 -
74015 Martina Franca (TA)
Tel. fax 080/4806962
Cell. 338/5680122
mail: avv.raf-esposito@libero.it



Di seguito la sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Franco Giustizieri ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 05.11.2008, promossa da S.G.. rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Esposito del Foro di Taranto, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell’avv. L. P.

ricorrente –

Contro: Prefetto di Lecce; - resistente -

All’udienza del 05.11.2008 la causa è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice di Pace di Lecce, depositato in Cancelleria in data 12.05.2008, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione al cds n. XXXXXXX, irrogato in data 24.03.2008 e notificato immediatamente, per la presunta violazione dell’art. 141 commi 3 e 8 cds, elevato dalla Stazione di Carabinieri di Melendugno, al conducente del veicolo tg. XXXXXXX perchè "ometteva di regolare adeguatamente la velocità in modo da non costituire pericolo in prossimità di intersezione stradale" con detto verbale alla parte ricorrente era irrogata la sanzione amministrativa di € 74,00 oltre alla decurtazione di cinque punti della patente di guida. Lo stesso ricorrente con il ricorso eccepiva e sosteneva quanto segue.

Inesistenza della violazione. Dal verbale impugnato non si evincevano le circostanze di fatto esistenti al momento della presunta infrazione. Mancanza di motivazione ed eccesso di potere. Strada poco trafficata. Errore di percezione diretta del reale accadimento.

Concludeva parte ricorrente per una dichiarazione di nullità del verbale impugnato, con vittoria di spese.
Preliminarmente questo Giudice provvedeva, con proprio decreto, a fissare innanzi a sé l’udienza di comparizione delle parti.
Nessuno si costituiva per il Prefetto di Lecce, il quale attraverso l’organo accertatore provvedeva ad inviare nei termini la documentazione di cui all’art. 23 legge 681/81, corredata di apposita memoria difensiva.
All’udienza del 05.11.2008 venivano rassegnate le conclusioni della parte ricorrente, indi questo Giudice provvedeva a delibare la causa, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente, rilevata la tempestività dell’opposizione proposta in data 12.05.2008, avverso la sanzione amministrativa n. XXXXXX, elevata dalla Stazione dei Carabinieri di Melendugno e notificata in data 24.03.08, la medesima opposizione deve essere accolta per i seguenti motivi.
Preliminarmente và rilevato che dalla lettura del verbale opposto è emerso che il verbalizzante impegnato alla disciplina del traffico, situazione questa che condiziona tutto il processo formativo, rilevava la presunta infrazione erroneamente.
Infatti, parte ricorrente ha dedotto in giudizio che il mezzo contravvenzionato al momento della rilevazione attraversava l’incrocio predetto a velocità moderata ed in ossequio alle norme dettate dal Codice della Strada, perciò il conducente in prossimità dell’intersezione stradale regolava la velocità e non costituiva pericolo come sostenuto dagli agenti verbalizzanti, quindi contestava la rilevazione effettuata dall’organo accertatore che ricostruiva la dinamica con una visione postuma all’effettivo svolgersi del fatto, suscettibile quindi la stessa di valutazione erronea non essendoci stata una visione diretta del fatto.
Pertanto, non si comprende quale fosse in quel giorno il tipo di violazione commessa, visto che il transito del veicolo al momento della presunta infrazione non ha violato alcuna norma del Codice della Strada. Dunque, alla luce di tale situazione di fatto, anche a seguito della contestazione effettuata dalla parte ricorrente, và ritenuto che nel giudizio ex art. 22 e 23 legge 689/81, si realizza una inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente, atteso che la P.A., assumendo la veste sostanziale di attrice è chiamata a provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e, quindi, la sussistenza della pretesa sanzionatoria.
L’inadempienza, si ribadisce, assume quindi rilevanza giuridica posto che il Giudice, a seguito delle contestazioni rilevate dalla parte ricorrente, non è stato messo in condizioni di comprovare la legittimità della pretesa sanzionatoria portata avanti Sezione Carabinieri di Melendugno.
In definitiva, il ricorso esattamente per tutte queste motivazioni, in assenza di elementi contrari, è accolto ed il relativo verbale annullato, unitamente ad ogni altro atto ad esso presupposto e/o consequenziale..
Restando assorbita ogni altra deduzione, eccezione e conclusione.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Lecce 05.11.2008

Il Cancelliere Il Giudice di Pace

Avv. Franco Giustizieri

sabato 1 agosto 2009

La Cassazione ha detto stop agli sms inesiderati.

Ora infatti si rischia anche una condanna per violenza privata se il loro contenuto costituisce una violenza morale. Con la sentenza n. 31758/09 la V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che alcuni messaggini possono configurare qualcosa di più rispetto a una semplice molestia tanto da potersi parlare appunto di una vera e propria ''violenza morale'' che fa scattare la condanna a norma dell'art. 610 c.p..
Il caso affrontato dalla Corte riguarda un uomo di 55 anni condannato per violenza privata per avere inviato degli sms al marito della sua amante cercando di indurlo a tirarsi indietro dal tentativo di riconciliarsi con la moglie. L'uomo era stato anche condannato per minaccia perchè aveva cercato di indurre la sua amante a riprendere la relazione minacciando altrimenti di diffondere video in cui erano ripresi i loro rapporti sessuali. Nel ricorso in Cassazione l'uomo aveva sostenuto che i suoi messaggini non potevano essere motivo per una condanna per violenza privata ma la Corte gli ha respinto il ricorso evidenziando che "i messaggi inviati al marito adombrano chiaramente una condotta di violenza privata ai danni del marito di [...] e denotano la conferma solare della violenza morale attuata nei confronti della donna''.

domenica 26 luglio 2009

Se il cane abbaia disturba ovvio. Quindi in casi estremi giusto il risarcimento del danno per il disturbo arrecato ai vicini.

Si dice che "can che abbaia non morde", e forse è vero, ma di certo disturba la quiete e il riposo delle persone. Proprio per questo la Corte di Cassazione invita a mettere la sordina agli amici a quattro zampe che si dimostrano troppo vivaci e il loro abbaiare va oltre la normale tollerabilità Secondo la Corte il disturbo c'è sempre e non solo in un contesto cittadino, ma anche se il cane è tenuto in aperta campagna. E' stato così riconosciuto il "danno da latrato" dalla Prima sezione penale della Corte (sent. 29375/09) che ha confermato una multa di 200 euro per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone con tanto di risarcimento del danno ai vicini che per lungo tempo avevano dovuto sopportare il continuo abbaiare dei cani accuditi da una cinofila.
Nella parte motiva della sentenza si legge che gli animali spesso abbaiavano anche di notte disturbando due famiglie che vivevano nella zona. Gli ululati si sentivano anche a distanza di 100 metri. La difesa di chi accudiva gli animali aveva sostenuto che i vicini non potevano lamentarsi dato che gli animali si trovavano in aperta campagna ed aveva anche evidenziato il proprio amore per gli animali che accudiva gratuitamente. Piazza Cavour però non ha sentito ragione evidenziando che l'amore per gli animali "non discrimina la condotta". Il fatto poi che ci si trovasse in campagna "resta irrilevante poichè anche le persone che abitano in campagna hanno diritto al rispetto del riposo e chi vuole tenere dei cani nei pressi di altre abitazioni, sia in città che in campagna, deve usare gli accorgimenti necessari per evitare il disturbo dei vicini, come ha esattamente rilevato la sentenza impugnata". Quanto al criterio della "normale tollerabilita" la Corte scrive che "Il criterio va riferito alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove i rumori fastidiosi vengono percepiti, mentre è irrilevante la eventuale assuefazione di altre persone che abbiano giudicato non molesti i rumori".