martedì 21 luglio 2009

La prova evidente che non sempre le cinture di sicurezza salvano la vita.

Oggi mi sento di segnalare per vari motivi il gesto di questo (solo ora) premiato eroe Otrantino che tre anni fa salvò sulla A14 una coppia di coniugi rimasti intrappolati nella loro autovettura capovolta e in fiamme.
A voler segnalare oggi non è solo il fatto che l'eroe in questione al quale faccio i complimenti è Otrantino ma soprattutto il fatto che proprio l'uso delle cinture di sicurezza nel caso specifico come sostengo nei miei ricorsi stava causando due morti.
Qualcuno si chiederà il motivo di questo mio post ma per chi mi segue ormai da tempo sa bene che io sostengo che l'uso delle cinture di sicurezza debba essere facoltativo e non invece obbligatorio poichè non si può morire per "legge".
Salvo a non chiedere poi il risarcimento dei danni allo Stato per aver obbligato all'uso delle cinture di sicurezza.
Ebbene nell'occorso all’interno dell’auto, il militare, trovò due coniugi in preda alle fiamme e alle lamiere contorte e senza perdersi d’animo e con lucida freddezza frantumò il vetro della portiera anteriore senza alcuna esitazione e procuratosi un estintore si creò un varco tra le fiamme.
Tirò fuori la donna rimasta bloccata anche dalle cintura di sicurezza e dopo averla adagiata sull’asfalto soccorse anche lo sfortunato marito.
Con questo atto eroico Stefano Panareo, oggi maresciallo della G.d.F. di San Pietro Vernotico, si è guadagnato una medaglia di bronzo al valor civile.
Congratulazioni.

sabato 18 luglio 2009

Non rivelate mai le "corna".

L'Amante che invia sms alla rivale tradita per farle sapere del tradimento rischia una multa per il reato di molestie. Secondo la Corte di Cassazione infatti chi riceve messaggi del genere viene leso nella sua dignità e a nulla rileva il fatto che il tradimento fosse noto.
I giudici hanno così respinto il ricorso di una donna calabrese che i giudici di merito avevano condannato a 300 euro di multa per il fatto di aver rilevato le corna alla moglie del suo amante inviandole 5 sms.
Nel ricostruire la vicenda, la Corte di cassazione, I sezione penale, con la sentenza n. 28852/09 evidenzia che l'imputata aveva inviato messaggi che facevano riferimento alla relazione sentimentale clandestina riportando anche ''asserite espressioni dell'uomo in termini sprezzanti nei confronti della compagna''. Il tribunale aveva considerato il comportamento inammissibile e lesivo "della dignità oltre che del decoro e dell'onore della persona offesa'' anche se i messaggi erano stati pochi. Davanti alla Suprema Corte la donna ha fatto presente che la relazione clandestina era già stata scoperta e che non si può parlare di molestia a fronte di un numero irrisorio di sms. Nel respingere il ricorso la Corte ha evidenziato che la molestia ''puo' essere arrecata anche mediante l'invio di brevi messaggi di testo''. Ora a parte la multa, l'amante che ha rivelato le corna dovrà ora pagare le spese processuali oltre a 1.000 euro alla cassa delle ammende.

giovedì 9 luglio 2009

Finalmente riconosciuto un concetto che ripeto da anni nei miei ricorsi.

Finalmente la Corte di cassazione ha riconosciuto un concetto che io ripeto da anni nei ricorsi predisposti da me per amici e parenti.
E cioè se i comuni intendono disporre la circolazione a targhe alterne sono obbligati a fare una preventiva campagna mediatica per rendere conoscibile i divieti imposti anche agli automobilisti che vengono da fuori città. In sostanza è necessaria una adeguata campagna mediatica che sia conoscibile anche fuori dalla cinta cittadina. I comuni inoltre devono collocare "cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" per avvisare gli automobilisti del limite di circolazione. In mancanza di tuto questo eventuali multe vanno annullate. La decisione è stata presa dalla seconda Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza 15769/2009) che ha annullato una contravvenzione fatta a una signora che in viaggio a Roma aveva circolato senza rispettare le limitazioni imposte dalle targhe alterne. In prima battuta il Giudice di Pace convalidava la contravvenzione sostenendo che "le ordinanze sindacali di divieto di circolazione per le auto per prevenzione dell'inquinamento atmosferico sono propagate a mezzo mass media e portate a conoscenza degli automobilisti anche attraverso cartelli". Secondo il Giudice di pace la donna che proveniva da altra città avrebbe dovuto informarsi. Con successo l'automobilista ha fatto ricorso in Cassazione evidenziando di non essere assolutamente a conoscenza delle disposizioni che precludevano la circolazione a Roma. I Giudici della Corte le hanno dato ragione bacchettando il giudice di pace ed annullando la multa. Le targhe alterne, spiega la Corte, sono "disposizioni da considerarsi eccezionali rispetto alla normativa generale del Cds la cui conoscenza e' obbligatoria per tutti gli utenti di tutte le strade, si deve ritenere che incomba sull'ente proprietario delle specifiche strade sulle quali e' imposto l'eccezionale divieto l'onere di dimostrare la responsabilita' del preteso contravventore per essere state adottate tutte le possibili e per questo esaustive misure di informazione di modo che qualunque utente di queste strade, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa fondatamente allegare di non conoscere la disposizione". Secondo Piazza Cavour il Giudice di Pace "ha risposto con motivazione del tutto generica e inconferente" dato che "non ha allegato che il comune di Roma avesse provato la diffusione della notizia anche con media generalmente conoscibili fuori dalla citta' e l'apposizione di cartelli indicanti il divieto su tutte le vie d'accesso" alla città.
Concetto e principio che secondo la mia umile dovrebbe valere anche per le restanti ipotesi per chi non è residente.

mercoledì 8 luglio 2009

Un prestito tra marito e moglie? Non si restituisce.

Un prestito tra marito e moglie? Non si restituisce o per lo meno non si può ottenere giudizialmente la restituzione. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza 12551/09 che condivido ovviamente anche se il caso fosse al contrario.
La Corte ha infatti bocciato il ricorso di una donna separata che aveva chiesto la restituzione di un prestito di 19mila euro fatto al suo ex consorte per pagare un mutuo "aperto nel corso del matrimonio per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito".
Secondo la Corte, questo genere di prestiti, tenendo conto dello spirito del mutuo soccorso proprio del matrimonio dovrebbero rimanere "nella riservatezza della vita familiare".
La Suprema Corte ha sottolineato inoltre che i 'prestiti' tra coniugi sono una modalità per fare fronte a quella solidarietà reciproca che dovrebbe esistere tra marito e moglie. In ogni caso, spiegano gli Ermellini, "il giudice di merito ha evidentemente escluso la sussistenza di circostanze", tali da determinare la restituzione del denaro, "in particolare non ha considerato tali, la documentazione prodotta dalla moglie, nè il fatto che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, nè che i lavori di ristrutturazione della casa coniugale sono stati effettivamente eseguiti".

martedì 7 luglio 2009

Si salvi chi può. Ora anche i ciclisti se commettono una infrazione perdono punti sulla patente.

Bhe ora mi sembra si stia veramente esagerando. Anzichè invogliare i cittadini all'uso della bicicletta ora si trova il sistema di guadagnare anche sui ciclisti.
Infatti, i ciclisti, con l'approvazione del ddl sicurezza, perderanno i punti sulla patente nell'eventualità che commettano un'infrazione che prevede la decurtazione.
Attenti non è uno scherzo!
Evidentemente in parlamento non hanno altro da pensare.
La norma che prevede la sanzione accessoria è contenuta nell'articolo 3, comma 48-1 e 2 della nuova legge licenziata da Palazzo Madama.
"Nell’ipotesi in cui - recita la norma - ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219.
In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli.
Mi fermo qui perchè ritengo questa modifica veramente esagerata in tempi di crisi e di inquinamento atmosferico.
Evidenzio però che la norma è estendibile non solo a chi utilizza le due ruote a pedali per muoversi nel traffico cittadino o per fare una scampagnata, ma anche nei confronti di chi guida un carro trainato da cavalli oppure buoi.
Ora ci sarà nuovamente la corsa ai ricorsi per l'illeggitimità della norma che vede una questione non indifferente. Infatti la sottrazione dei punti è un dettaglio che creerà disparità di trattamento tra chi possiede la patente e guida una bicicletta e chi, invece, utilizza la bicicletta proprio perché non ha la patente. O perchè non ha più un solo centesimo per la benzina o per il gasolio.

Per fare una festa danzante in un agriturismo ci vuole l'ok del Sindaco.

D'ora in avanti chi desidera organizzare una festa aperta al pubblico (e non sono solo ai propri clienti), in un agriturismo dovrà prima chiedere il via libera al sindaco.
Senza l'autorizzazione infatti il gestore dovrà pagare una multa.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15375/09 precisando che "la previsione di partecipazione" ad eventi ricreativi "da parte di persone di passaggio elide l'applicabilità della normativa concernente i soli ospiti delle aziende di agriturismo e dimostra con l'afflusso di persone di passaggio la dilatazione delle riunioni ben oltre l'ambito di eventi limitati ai clienti dell'azienda".
Per questo si rende necessario secondo la Corte di Cassazione l'autorizzazione "in relazione all'ordine pubblico e all'organizzazione.
La vicenda esaminata dalla Corte riguarda il caso del proprietario di un agriturismo che si era visto irrogare una multa per aver organizzato due feste danzanti senza autorizzazione.
La multa veniva convalidata dal Giudice di pace e ora anche dalla Corte di Cassazione.
Nel suo ricorso, il titolare, aveva sostenuto che si era trattato di due eventi occasionali e che comunque non ci sarebbe stato l'obbligo di richiedere l'autorizzazione.
Nel respingere il ricorso la Corte è stata tassativa.
L'autorizzazione del sindaco è necessaria in relazione all'ordine pubblico e all'organizzazione che ne consegue. Nè si può parlare di sporadicità degli eventi giacché annota la Corte "la successiva cessazione di tali eventi ben poteva essere dovuta alla contestazione delle infrazioni".

sabato 27 giugno 2009

Sentenza che non condivido assolutamente specie se l'uso del telefonino è solo presunto.

Questa sentenza può anche dimostrare la linea dura della Cassazione contro chi fa uso del cellulare mentre è alla guida. Ma credo che non si possa esagerare e consentire ad un agente di multare un automobilista anche mentre si mette una mano tra i capelli.
Perchè è possibile che un vigile veda a distanza una cosa per una altra....
Quindi giudizio estremamente negativo per la sentenza n. 13118/09 con la quale la corte di cassazione ha stabilito che i vigili possono fare la multa anche senza la contestazione immediata.
Questa sentenza è in contrasto con altre precedenti.
Secondo la corte di cassazione l'unica possibilità di difendersi per il conducente sarebbe quella di dimostrare (quando? dopo 6 mesi?) che la posizione del vigile era a una distanza tale da non poter vedere che l'automobilista sta parlando al telefono.
Insomma se non si vuol pagare la multa secondo la corte di cassazione si deve dimostrare, metro alla mano, "la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo, così da potere in concreto valutare se a tale distanza si potesse incorrere in errore".
Assurdo, assurdo, assurdo....
La Corte ha così respinto il ricorso di un'automobilista sorpresa a parlare con il celllare in auto senza l'auricolare.
Probabilmente questa conducente era alla guida con il telefonino in mano ... ma ... se in altre circostanze .... il vigile ha un abbaglio?
In ogni modo la multa le era stata recapitata a casa ma non vi era stata alcuna contestazione immediata al momento del fatto.
Il caso è finito in Cassazione dove la donna ha sostenuto che la contravvenzione non poteva considerarsi valida perchè chi parla al cellulare mentre guida dovrebbe essere fermato al momento dal vigile. Se cio' non accade, vuol dire che il vigile si trovava ad una distanza tale da rendere possibile un errore di percezione (come da precedenti sentenze).
A nulla è valsa la fatica di portare il caso sino alla suprema Corte. Il ricorso è stato respinto e la Corte ha evidenziato che "la prova del possibile errore di percezione da parte dell'agente non può essere fondata su una valutazione presuntiva in ordine alla distanza" del vigile. Solo con una misurazione ad hoc "si sarebbe potuto provare la posizione effettiva dell'agente rispetto a quella del veicolo, così da poter in concreto valutare se a tale distanza" il vigile avesse potuto cadere in errore. Secondo la Corte "non è neppure sufficiente dedurre la lontananza dell'agente dal luogo della violazione solo sulla base dell'omessa immediata contestazione, posto che tale accertamento può essere effettuato anche a distanza che, per svariati motivi, non permette il fermo del veicolo".