sabato 27 giugno 2009

Sentenza sui termini del Prefetto.

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – TERMINE COMPLESSIVO PER L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE DEL PREFETTO – CUMULO DEI TERMINI PREVISTO DAL COMMA 1 BIS DELL’ART. 204 C.D.S. – SIGNIFICATO.

Interessante la sentenza n. 13303 del 9.6.09.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada cui sia applicabile la nuova disciplina procedimentale conseguente alle innovazioni normative introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, conv., con modif., nella legge 1° agosto 2003, n. 214, la nuova disposizione prevista dal comma 1 bis dell'art. 204 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, secondo cui i termini di cui ai commi 1 bis e 2 dell'art. 203 e al comma 1 dello stesso articolo 204 sono perentori e si cumulano fra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve intendersi nel senso che la cumulabilità dei due termini consente al Prefetto di usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione - del tempo massimo previsto dalla somma delle due scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale di 180 giorni l'eventuale trasmissione anticipata (ovvero prima della scadenza del termine massimo prescritto di sessanta giorni) degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore.
Per la sentenza integrale cliccare qui

Interessante decisione sull'abuso di diffondere i dati del cedolino stipendio.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver ribadito al Ministero dell’Interno che i cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza e che gli addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate.

lunedì 22 giugno 2009

Cassazione: off limits le auto blu per mogli delle autorità

Mi sembrano anche logiche e legittime queste sentenze. Insomma le condivido in pieno.
Infatti le mogli delle autorità non possono utilizzare le auto d'ordinanza per ragioni private e neppure per un uso sporadico. A stabilirlo ora è la Corte di Cassazione che ha finalmente rilevato che detto utilizzo costituisce un danno sia per il costo di carburante sia per il costo di mercato dell'utilizzo del mezzo sia per le ore di impiego del personale.
Questo divieto, spiega la Corte, si estende anche a chi riveste incarichi in comune e ne fa uso privato anche sporadico. Con la Sentenza 25537/09 la VI Sezione penale ha così confermato una condanna per abuso d'ufficio inflitta ad un prefetto per aver disposto e consentito "l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti di istituto alla moglie per accompagnamenti in vari viaggi".
Al prefetto era stato anche contestato l'utilizzo di personale di servizio per lavori di rimessaggio del proprio natante. Dalla vicenda era scaturita una condanna a nove mesi di reclusione. Ricorrendo in Cassazione il prefetto ha sostenuto che i viaggi della moglie sull'auto blu non avrebbero inciso sulle finanze perchè si trattava di viaggi "sporadici" e perchè in ogni caso sua moglie le aveva utilizzate "per autonoma iniziativa ritenendosi autorizzata nella veste di presidente onoraria della locale sezione femminile della Croce rossa e che altre volte utilizzava l'auto blu per esigenze istituzionali della stessa prefettura".
Va precisato peraltro che la sesta sezione penale ha dovuto prendere atto dell'intervenuta prescrizione di alcuni episodi riducendo così la pena da nove a quattro mesi. È stato però confermato l'abuso d'ufficio e, nella sentenza, la Corte ha ricordato che "i rilievi della Corte di merito sulla conoscenza da parte del prevenuto dei movimenti effettuati dalla moglie con la macchina di servizio da lui fatta predisporre e poi utilizzata dalla consorte sono basati non illogicamente sull'assenza di elementi indicativi di criticità del rapporto coniugale e sulla generale cognizione da parte del [...] (per il ruolo rivestito e indipendentemente da specifici momenti di rendicontazione) dei movimenti delle autovetture disponibili, e risultano decisivamente corroborati (anche ai fini della piena integrazione dell'elemento soggettivo del reato) dall'attestazione di espliciti ordini, da lui dati, di accompagnare la consorte con l'autovettura di servizio". La corte ha infine rilevato che, in merito alla dedotta irrilevanza economica di un utilizzo sporadico delle autovetture del personale in servizio, ciò che conta non è tanto l'entità del danno in sé ma solo il fatto che vi sia stato un ingiusto vantaggio patrimoniale procurato a sé o a terzi. Proprio su tale vantaggio, spiega la Corte, non possono nutrirsi dubbi, tenuto conto dell'oggettivo e non irrilevante valore economico, del consumo di carburante, del costo dell'utilizzo del mezzo e delle ore di impegno del personale.
E sempre in tema di auto blu un'altra sentenza della VI Sezione penale (la numero 25541) ha reso definitiva la condanna a 9 mesi di reclusione per peculato d'uso nei confronti di un consigliere comunale del Comune campano di Camigliano per avere fatto momentaneamente uso personale dell'auto del Comune. Inutile la sua difesa volta ad attenuare la condanna sulla base del fatto che aveva utilizzato l'auto blu in un giorno prefestivo e in via del tutto episodica ed occasionale. Piazza Cavour ha dichiarato inammissibile il ricorso del consigliere comunale e ha evidenziato che "integra la contestata ipotesi di peculato d'uso", l'utilizzo dell'auto d'ordinanza dal momento che il consigliere ha "esercitato, ancorche in termini temporalmente contenuti e isolati, una vera e propria azione 'uti dominus' sulla disponibilità della vettura del comune di cui era consigliere, esulando da tanto sia la necessità di ragioni di servizio sia di improvvise e imprescindibili ragioni di assoluta urgenza personale non altrimenti fronteggiabile nell'immediato".

martedì 16 giugno 2009

Moglie chatta con altro uomo? Non commette abuso familiare.

Una sentenza anche questa che può lasciare perplesso chiunque.
Secondo la sentenza del Tribunale di Salerno la moglie che instaura una relazione "virtuale" chattando con altro uomo, benchè violi in tal modo i doveri di fedeltà coniugale, non commette un abuso familiare tale da poter giustificare l'adozione di un ordine di protezione di cui agli articoli 342 bis e 342 ter del codice civile con conseguente suo allontamento dalla casa familiare.
Una simile condotta, secondo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Salerno del 20.5.09, non configura quel "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente" indicata dall'art. 342 bis.
Il Tribunale, occupandosi del caso di una donna sorpresa dal marito a chattare nelle ore notturne con un'altro, ha chiarito che per potersi configurare un pericolo d'un grave danno all'integrità fisica o morale, tale da giustificare l'allontanamento da casa di uno dei coniugi, occorre, trovarsi di fronte a "reiterate azioni ravvicinate nel tempo e consapevolmente dirette a ledere i beni tutelati dalla l. n. 154 del 2001".
In sostanza, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà e la derivante violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, non integrano i presupposti richiesti dagli art. 342 bis e 342 ter c.c. per l'adozione del provvedimento protettivo.

Accertamento notificato nella casa dove è rimasta la ex? Non è valido.

Interessante la sentenza n. 13510/09 della Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione che ha stabilito che non è valido l’accertamento fiscale notificato nella casa dove è rimasta a vivere la ex moglie e ciò anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che “con riferimento all’art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall’avvenuta variazione anagrafica (comma 3).
In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni (…). L’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa parte del comune all’Ufficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi”.
“Né può essere condivisa – prosegue la Corte – la tesi dell’Amministrazione che, lamentando la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., assume la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatosi convivente.
Da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza (…), presunzione, a sua volta, superabile dall’interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo – qui non rilevato – del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l’intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica”.

domenica 14 giugno 2009

I figli vanno mantenuti (quasi sempre).

Una sentenza questa la numero 8227/09 che potrebbe far discutere o essere condivisibile o meno dalla maggior parte. La sentenza riguarda il caso dei figli di genitori separati.
La Corte di cassazione infatti ha ribadito che finché i figli non hanno trovato un lavoro sicuro hanno diritto ad essere mantenuti salvo che non si dimostri siano scansafatiche.
Anche l'attività da precario non basta per esimere i genitori da tale obbligo.
Insomma per dire stop al mantenimento bisogna aspettare che i figli trovino un lavoro con una concreta prospettiva di continuità, altrimenti si deve dimostrare che i figli sono degli scansafatiche e che, pur posti nelle condizioni di addivenire all'autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa.
Il caso esaminato riguarda un padre separato che non voleva più mantenere le figlie ultraventenni dato che si erano già avviate ad un'attività lavorativa adeguata ai loro titoli di studio e che erano anche titolari di un conto corrente. Ciascuna delle figlie poi possedeva anche una macchina. La Suprema Corte ha accolto solo in parte il ricorso del padre rilevando che i giudici di merito non gli avevano dato la possibilità di provare la raggiunta indipendenza economica da parte delle figlie essendosi limitati a sentire solo le ragazze.
Nella sentenza in ogni caso i supremi giudici hanno ricordato che "l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli persiste finchè essi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete prospettive di indipendenza ovvero non sia provato che, posti nelle concrete condizioni di addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa". Infatti "l'espletamento di un lavoro precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore da un tale obbligo di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia raggiunta l'indipendenza econonomica, la quale richiede una prospettiva concreta di continuita'". In ogni caso, al padre tenuto al mantenimento "deve essere assicurata la possibilità di provare la raggiunta indipendenza economica dei figli".

martedì 9 giugno 2009

Se l'apparecchio autovelox non è segnalato la sanzione è nulla

A distanza di due anni dalla prima pronuncia in materia (Cass., sez. II civile, sentenza 31.05.2007, n° 12833), la Suprema Corte torna ad esaminare la natura della disposizione di cui all’art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in L. 168/02) che prevede l’obbligo, a carico degli organi di polizia stradale, di informare gli automobilisti della presenza di dispositivi di rilevamento a distanza delle infrazioni.
Confermando l’orientamento già espresso la Seconda Sezione con la sentenza n. 7419 del 26.3.09 ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno confermando la natura cogente della segnalazione, trattandosi di norma di garanzia per l’automobilista la cui inosservanza determina la nullità della sanzione irrogata.
Disattendendo l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Interno, secondo la quale la norma in oggetto pone una disposizione "di carattere meramente organizzativo e precauzionale", che non interferisce "con la legittimità procedimento sanzionatorio", la Corte di Cassazione (Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola) precisa che l'obbligo di informazione ivi previsto non può avere efficacia soltanto nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a. (cfr in tal senso Cass. 12833/07), ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche. Si tratta dunque di norma di garanzia per l'automobilista, la cui violazione non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione.
Degna di menzione, inoltre, appare la questione preliminare sul difetto di legittimazione passiva della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo che è competente sulle opposizioni ad ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto e non sull'opposizione a verbale di contestazione di sanzioni amministrative. In caso di opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione al codice della strada redatto da appartenenti alla polizia stradale, infatti, la legittimazione passiva nel relativo giudizio appartiene al Ministero dell'Interno, essendo a questa amministrazione centrale attribuite specifiche competenze in materia di circolazione stradale, nonché il compito di coordinare i servizi di polizia stradale, anche se espletati da organi appartenenti ad altre amministrazioni centrali (Cass. 17677/06; 4195/06).