venerdì 12 settembre 2014

Quanti secondi deve durare il giallo in una intersezione? Siamo un paese con una giustizia di pulcinella.


Quella italiana è davvero una giustizia ballerina .... 

Mi riferisco a quelle sentenze emesse da alcuni giudici della cassazione (non tutti) che, in mancanza di "indicazioni precise circa tale durata minima del 'giallo', sostengono che 3'' devono bastare per l'automobilista che intende attraversare l'incrocio con il semaforo giallo.... 

Si vede che non guidano loro le auto ... e che quando sono sui sedili del lato passeggero o in quelli posteriori sono distratti dalla lettura dei giornali...


Questi giudici hanno dimenticato come sono fatte le nostre intersezioni .... hanno dimenticato che qui in Italia c'è gente che attraversa l'incrocio a piedi o con la bici quando da loro indica il rosso ... in questo caso cari giudici che devono fare gli automobilisti investirli? O devono scattare la foto ricordo?

Hanno dimenticato che in alcune intersezioni vi è un unico semaforo con indicazione di direzione generica ... e allora cosa si fa quando si ha intenzione di svoltare a sinistra e si ha un altro automobilista di fronte? Si taglia la strada perché abbiamo solo 3' di tempo? E quelli che stanno fermi dietro di noi? Tutti multati?

Cari giudici quando stabilite in maniera generalizzata che sono sufficienti solo 3'' per attraversare tutti i tipi di intersezione .... è evidente che non tenete conto nè dei veicoli lenti, e a volte del blocco del traffico al centro dell'intersezione, nè della conformazione degli incroci... che non sono tutti uguali... 

Una sentenza che stabilisce che sono sufficienti solo 3'' per attraversare un incrocio è davvero insensata ... ma come fate a stabilire ciò con una sentenza? 


Cari giudici io non passo mai con il rosso e nè con il giallo (a volte) ma 3'' potrebbero essere sufficienti solo se l'intersezione è libera ... e l'incrocio è corto .... 

La vostra decisione non tutela i cittadini ed è irragionevole non solo perché non ci sono disposizioni legislative ben precise ma soprattutto perché non stabilite, nelle sentenze, anche a quale velocità minima e massima dovrebbe superare l'intersezione un automobilista.  

Tenendo presente che con una velocità "costante" di 20 km/h si percorrono mt. 5,56 al secondo .... 

Ebbene dopo quanto evidenziato e prima di giudicare le prossime volte rimettevi voi alla guida dell'auto provate a circolare nelle nostre città ... non fermatevi solo alle formalità ... vedrete che il vostro giudizio sarà diverso ... provare per credere...

In un incrocio abbastanza lungo da attraversare, e nelle grandi città con 4 corsie per senso di marcia ce ne sono tanti, se scatta il giallo immediatamente dopo aver varcato la linea trasversale (quindi per l'automobilista che ha già impegnato l'incrocio ufficialmente ancora verde...) e stabilite che la durata del giallo è solo di 3'' ... saremo tutti multati ... cosi le ditte private e gli enti locali faranno cassa e impoveriranno ancora di più chi con l'auto deve lavorare ... 

Cari giudici se vogliamo parlare di sicurezza stradale io al vostro posto obbligherei tutte le pubbliche amministrazioni a collocare sui semafori i contatori dei secondi  ... allora si che si può parlare di sicurezza stradale ... ma si sa che in Italia abbiamo e vogliamo la giustizia di pulcinella...

Come si dice in dialetto dalle nostre parti ... "mara a ci ccappa...".

martedì 1 luglio 2014

Autovelox fissi sulla litoranea Otranto - San Cataldo. Ora chi ha sbagliato paghi di tasca propria.

Autovelox sulla litoranea San Cataldo - Otranto. Sentenze a raffica del Giudice di Pace di Lecce e arrivano anche le condanne alle spese. Lo "Sportello dei Diritti" lo aveva previsto e si era appellato al presidente della Provincia ed al comandante della Polizia Provinciale affinchè annullassero in via d'autotutela i verbali

01/07/2014
scarlattina
Lo avevamo previsto, in particolare dopo che il Comune di Otranto aveva avviato l'iter per la rimozione dei due apparecchi siti sul proprio territorio comunale specificando le carenze autorizzative dei due ormai famigerati autovelox sulla litoranea San Cataldo - Otranto nel tratto nei pressi dei laghi Alimini oltre a specifici motivi d'illegittimità delle contestazioni che avevamo già individuato, ed ora stanno arrivando le prime sentenze del Giudice di Pace di Lecce che hanno annullato i verbali opposti. Il dato più eclatante è che sempre per come ci aspettavamo sono giunte anche le prime condanne alle spese di lite per l'Amministrazione Provinciale.
In tal senso, è esemplare la sentenza n. 2267/14 del Giudice di Pace avv. Giuseppe Paparella che non solo ha annullato il verbale di contravvenzione per carenza della prova della preventiva segnaletica stradale ai sensi dell'art. 4 del D.L. 121/2002 rilevando, peraltro, le ripetute carenze autorizzative, ma ha anche condannato l'ente soccombente nella causa al pagamento delle spese del contributo unificato pari ad 37,00 euro e a 150,00 euro per competenze.
Insomma una batosta prevedibile per le casse provinciali nonostante gli appelli di Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” all'annullamento dei verbali contestati in via di autotutela.
Cosa aspetta, quindi, il Presidente della Provincia, o meglio il commissario, ed il Comandante della Polizia Provinciale a procedere all'annullamento a tutti coloro che hanno subìto tale ingiusto ed illegittimo accertamento?
Bisognerà continuare a presentare migliaia di ricorsi che andrebbero ad ingolfare il Prefetto o l'ufficio del giudice di Pace preposti?
Alla luce di tali decisioni del Giudice di pace di Lecce restiamo fiduciosi in un dietro front dell'ente anche se sono centinaia i cittadini che hanno scelto di pagare la sanzione appena notificata presso le proprie residenze per le quali il percorso di eventuali rimborsi, come già preannunciato nei nostri precedenti comunicati resta alquanto gravoso.
 

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sabato 21 giugno 2014

Autovelox vergognosi. Basta autovelox.


Nuovi autovelox sulla litoranea San Cataldo - Otranto a Lecce. Grande danno d'immagine per il Salento. La "trappola" degli automobilisti perpetrata dall'ente provincia di Lecce. 
Ma le Province non erano "finite"? Si preannuncia una stagione estiva infuocata per i ricorsi



Sono già decine e decine i ricorsi che lo “Sportello dei Diritti” sta predisponendo per conto dei cittadini che in maniera seriale vengono multati dalle due nuove postazioni fisse di autovelox poste in un tratto con limite a 50 km/h da parte della Provincia di Lecce sulla litoranea che collega San Cataldo, marina di Lecce, ad Otranto nel tratto nei pressi dei laghi Alimini.
Ed in tal senso, arrivano le segnalazioni e denunce via email dei cittadini come quella del signor Luciano Esposito di Otranto assai significativa che per tali ragioni riportiamo integralmente: "Ti mando le foto incriminate dei due autovelox fissi collocati (uno addirittura in curva) sulla strada per gli Alimini e uno verso Otranto ... entrambe le postazioni (a prescindere dai cartelli precedenti) non visibili come previsto dal c.d.s. nè di giorno (che si confondono con l'ambiente circostante) nè soprattutto di notte. Vi è di più che su una postazione vi è un cartello del controllo automatico ma serve solo a confondere gli automobilisti perchè pensano che sia l'informazione per un controllo successivo alla postazione ....
Sembra siano tenuti in funzione a quanto pare 24/24 e senza la presenza degli agenti (anche perchè li non potrebbero neppure sostare) e la legge come sai vieta la collocazione degli autovelox fissi in tale tipologia di carreggiata a due sole corsie".
Ciò che stupisce, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” al di là degli aspetti di legittimità già oggetto dei ricorsi che stiamo facendo depositare ai cittadini che ci hanno cointeressato della questione, specie perchè molti, multati in via seriale nella gran parte dei casi con un verbale all'andata ed uno al ritorno da Otranto o viceversa, è che i due strumenti siano stati installati dall'ente provinciale proprio quando le funzioni di tali tipi di enti dovrebbero esaurirsi, mentre si continua a tentare di "far cassa" in maniera assai subdola, perchè molte infrazioni risultano essere effettuate per pochi chilometri orari di differenza rispetto ad un limite assai basso, fissato in 50 km/h in quel tratto, notoriamente trafficato nei periodi estivi.
Il problema più grande che si pone è il grande danno d'immagine che si preannuncia nei prossimi mesi a danno di quel tratto di costa che insiste nel comune di Otranto, quando migliaia di turisti, dopo le loro vacanze nel Salento, si vedranno recapitati verbali rilevati da postazioni autovelox fisse che appaiono più come "trappole" per automobilisti che finalizzate a precipue esigenze di sicurezza stradale.

E dopo le multe e la denuncia pubblica arriva lo STOP.

venerdì 18 ottobre 2013



Equitalia non può notificare la cartella esattoriale a mezzo posta. Anzi SI. Atto valido ed esistente. Iniziano i contrasti fra i Giudici di merito alcuni schierati con la società di riscossione altri no.

Io ho capito solo una cosa. Con questa Giustizia .... bisogna farsi il segno della croce e a volte non basta ... 


Ormai è come giocare al Superenalotto hai solo 1 possibilità su 622.614.630 di vincere un ricorso .... o una causa. 


Che disastro ragazzi ...

giovedì 10 ottobre 2013

Microchip al posto dei contrassegni RCA cartacei. Altro contenzioso in vista?


Dal 18 ottobre p.v. dovrebbe (il condizionale è d'obbligo visto l'andazzo politico) entrare in vigore il D.M. del 9.8.13 n. 110 che prevede la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione dei veicoli a motore su strada.
Il tutto avverrebbe attraverso la sostituzione dei contrassegni cartacei con i sistemi elettronici o telematici. 
Le Forze dell'Ordine o la Polizia Locale secondo il decreto non dovranno più guardare il parabrezza ma collegarsi alla banca dati istituita presso la Direzione Generale della Motorizzazione che come per il bollo auto (Agenzie delle Entrate) darà una risposta immediata sulla regolare copertura assicurativa della vettura.
Fin qui tutto ok e lo condivido.
Quello che non condivido è invece la possibilità che l'autoveicolo lasci una traccia elettronica attravreso la lettura di un microchip in occasione del passaggio dal casello autostradale, Tutor, Autovelox, Telecamere ZTL, ecc...
Ma dico io ma che fine ha fatto la "privacy" dei cittadini ?
E soprattutto che c'azzecca la lettura del microchip e quindi la tracciatura, in pratica, costante di una autovettura che non commette alcuna infrazione ?
Capisco che molti automobilisti non pagano la RC auto ma quello che non ritengo lecito è il controllo sulla vita privata e la libertà di movimento di tutti i cittadini prevista dall'art. 16 della Costituzione Italiana secondo il quale "Ogni cittadino è libero di uscire dal  territorio della Repubblica e di rientrarvi".
E ora dobbiamo forse chiedere il permesso per muoverci ? 
Non è sufficiente quanto siamo già sotto controllo ?
Come al solito in Italia si esagera sempre in conformità ad uno strano principio che le leggi vengono fatte per essere contestate e impugnate.

giovedì 29 agosto 2013

La mia personale critica sulla questione Mediaset risolta definitamente con la sentenza della Corte di Cassazione.


Cari amici del PDL dopo aver letto (in precedenza) la sentenza della Corte di appello di Milano e oggi le 208 pagine della scrupolosa e minuziosa sentenza della Cassazione sul caso Mediasetda ignorante in materia, posso comunque tranquillamente dire la mia.
Berlusconi Silvio da Arcore se la deve prendere con se stesso che all’epoca ha voluto strafare e si era quindi indebitato. E gli è andata anche bene perché per i redditi degli anni 1996-1997-1998-1999 (complessivamente 301 miliardi di vecchie lire) il reato è stato dichiarato ormai estinto per (la solita) prescrizione.
E per risolvere i suoi problemi è entrato in politica e ha tentato e ci è riuscito a risolvere il tutto con le frodi carosello.
Se la deve prendere con se stesso per aver creato denaro occulto nei paradisi fiscali e numerose società offshore.

Per aver creato “un gioco dei gusci vuoti … con la finalità di evadere le tasse italiane “. Per non essere riuscito a evitare di ricostruire il tutto con le testimonianze anche documentali contrarie alla sua difesa (per tutte la testimonianza del Pugnetti e la mail di un certo Schwalbe a Kaner) che lo condannano definitivamente e con le transazioni bancarie.
I testi hanno confermato che era BERLUSCONI Silvio a dare l’ultima parola negli affari della frode fiscale.

Se la deve prendere non con i giudici ma con i suoi avvocati che si sono attaccati e fissati troppo sulle questioni processuali, sui ripetuti impedimenti a comparire per le riunioni del Consiglio dei Ministri (dallo stesso convocate quando era già a conoscenza delle udienze in Tribunale) e fatto perdere tempo prezioso ai giudici che lo hanno giudicato (sono evidenti nella sentenza le continue bacchettate della Cassazione agli avvocati che hanno scambiato le mere irregolarità a cause di nullità).
L'altra verità è che Berlusconi Silvio da Arcore ha sempre tentato di sottrarsi alla giustizia.
Finanche a mezzo di un ricovero per “uveite” guarda caso “bilaterale” che non impediva all’imputato di stare in aula.
Se la deve prendere con i suoi stessi testi (alcuni non si sono neppure presentati in Tribunale) e quindi con i suoi avvocati perché non hanno pensato, invece, a demolire le accuse (che è cosa ben diversa) rivolte contro il loro assistito. 
In definitiva Berlusconi Silvio da Arcore ha preso in giro milioni di italiani. E' un evasore fiscale e non può certamente rappresentare le istituzioni italiane e tanto meno gli italiani a nulla rileva che una parte di questi lo vorrebbero ancora come loro leader.
Questo è il mio personale commento sulla questione.
Gli amici del PDL che vorranno discutere lo potranno fare sulla base della ineccepibile sentenza dei giudici di legittimità.


Non hanno alibi.

giovedì 15 agosto 2013

L'amore vince .... contro l'Arma dei Carabinieri.

N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2012, proposto da: 
S. G., rappresentato e difeso dall’avv. Sonia Santoro, elettivamente domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23; 

contro
Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, Ministero della Difesa, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Lecce, via Rubichi; 

per l’annullamento
- del provvedimento n. 480/6 – 2011 – SP di prot. del 21 novembre 2011 emesso dalla Legione dei Carabinieri Puglia – Comando provinciale di Lecce, notificato in data 22 novembre 2011; 
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso l’atto n. 185/6 di prot. del 12 agosto 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Santoro per il ricorrente e, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di Taurisano impugna, unitamente all’atto presupposto d’irrogazione, il provvedimento di rigetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta per la mancata specifica comunicazione della candidatura alle elezioni amministrative nel Comune sede di servizio di persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale, avendo, in particolare, lo stesso omesso, nel trasmettere gli elenchi dei nominativi dei partecipanti alla competizione elettorale, di evidenziare il legame intercorrente con la stessa.

II. A sostegno del gravame deduce:

a) la violazione di legge per il ritardo con cui è stato dato corso al procedimento disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 66/2010, della l. n. 241/1990, dell’art. 748, comma 5, lett. b) del Testo Unico Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dell’art. 97 Cost.;

b) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto, erroneità, contraddittorietà e genericità della motivazione, violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare e del principio di ragionevolezza.

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 28 novembre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

VI. Con i motivi di ricorso la parte lamenta, tra l’altro, il difetto di motivazione sostenendo che il caso all’esame non rientra tra le fattispecie contemplate dal comma 5 dell’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010, le sole idonee a legittimare l’irrogazione della sanzione disciplinare, sicché l’Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti.

I motivi sono fondati.

VI.1. Ai sensi dell’art. 748, c. 5, lett. b), del regolamento di disciplina militare, sussiste, infatti, l’obbligo per il militare di dare “sollecita” comunicazione al proprio Comando degli “eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

VI.2. Al riguardo si rileva che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione in merito alla possibile incidenza sul servizio dell’evento in questione e sull’effettiva esistenza di un pregiudizio per il prestigio e il buon funzionamento dell’attività istituzionale.

VI.2.1. Come già statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 aprile 2009, n. 716 e 13 aprile 2010, n. 921), a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione (“gli eventi che possono avere riflessi sul servizio”), al di fuori delle ipotesi in cui l’incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, spetta all’Amministrazione chiarire in quali termini il fatto occorso al militare possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alla misura della tempestività della relativa comunicazione.

VI.2.2. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una puntuale contestazione degli addebiti necessitava, dunque, dell’indicazione della possibile incidenza sul servizio di un fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare, il legame sentimentale con persona candidata, rapporto interpersonale, peraltro, già conosciuto dal superiore gerarchico.

Si osserva, infatti, come la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta, dall’Amministrazione, ostativa, per il ricorrente, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nell’ambito territoriale ove la persona interessata svolge la professione di avvocato civilista (pag. 3, provvedimento n. 480/06, gravato).

Invero, la circostanza che tale legame non sia stato considerato, all’epoca, interferente con i compiti istituzionali rende ancor più pregnante l’esigenza di un obbligo motivazionale preciso e circostanziato in occasione del dato fattuale sopravvenuto, ovvero la candidatura. 

Posto che la sanzione impugnata si fonda su un unico addebito - la mancata comunicazione di fatti considerati rilevanti per il servizio – ne consegue, nel caso di specie, l’insufficienza dei presupposti fattuali e giuridici a base del potere disciplinare, non essendo dedotta né provata proprio la presunta rilevanza della nuova circostanza fattuale sul regolare espletamento delle funzioni.

VI.2.3. Invero, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest’ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero, come nel caso di specie, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente e sia inficiato da palese irrazionalità (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1982).

VI.2.4. Alla luce dei fatti descritti, il Collegio ritiene, in conclusione, che tale comunicazione, non interessando fatti che l’Amministrazione ha dimostrato essere rilevanti, non fosse dovuta e, pertanto, che la relativa l’omissione non potesse costituire il presupposto per applicare la sanzione del rimprovero.

VII. Tanto premesso, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione impugnata, assorbite le ulteriori censure dedotte.

VIII. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese e competenze di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013