martedì 15 gennaio 2019

Condominio: nulle le delibere di ripartizione spese adottate in violazione del regolamento


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 470 del 10 gennaio 2019 ha ribadito un principio, già noto in materia di condominio, ma del tutto trascurato, nel giudizio in questione, sia dal Giudice di prime cure, un Giudice Onorario di Tribunale di Lecce, ex Sezione distaccata d Maglie, che dalla Corte di appello di Lecce, prima sezione, la quale, nella circostanza, oltre a non rilevare d'ufficio la nullità della delibera assembleare ha pure travisato, come il primo Giudice, il principio espresso dalle Sezioni Unite 18477/10 applicandolo erroneamente al caso di specie.

Infatti tale decisione non si riferisce affatto ai regolamenti condominiali di natura contrattuale come il caso deciso dalla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’Ordinanza del 10 gennaio 2019, n. 470, ha accolto il ricorso del cittadino, difeso dall'avv. Milco Emanuele PANAREO, del foro di Lecce, ed ha cassato  la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinchè sia applicato il principio di diritto stabilito secondo il quale "sono da considerare nulle per impossibilità dell'oggetto, e non meramente annullabili, e perciò impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137, comma 2, c.c., tutte le deliberazioni dell'assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale".