giovedì 29 agosto 2013

La mia personale critica sulla questione Mediaset risolta definitamente con la sentenza della Corte di Cassazione.


Cari amici del PDL dopo aver letto (in precedenza) la sentenza della Corte di appello di Milano e oggi le 208 pagine della scrupolosa e minuziosa sentenza della Cassazione sul caso Mediasetda ignorante in materia, posso comunque tranquillamente dire la mia.
Berlusconi Silvio da Arcore se la deve prendere con se stesso che all’epoca ha voluto strafare e si era quindi indebitato. E gli è andata anche bene perché per i redditi degli anni 1996-1997-1998-1999 (complessivamente 301 miliardi di vecchie lire) il reato è stato dichiarato ormai estinto per (la solita) prescrizione.
E per risolvere i suoi problemi è entrato in politica e ha tentato e ci è riuscito a risolvere il tutto con le frodi carosello.
Se la deve prendere con se stesso per aver creato denaro occulto nei paradisi fiscali e numerose società offshore.

Per aver creato “un gioco dei gusci vuoti … con la finalità di evadere le tasse italiane “. Per non essere riuscito a evitare di ricostruire il tutto con le testimonianze anche documentali contrarie alla sua difesa (per tutte la testimonianza del Pugnetti e la mail di un certo Schwalbe a Kaner) che lo condannano definitivamente e con le transazioni bancarie.
I testi hanno confermato che era BERLUSCONI Silvio a dare l’ultima parola negli affari della frode fiscale.

Se la deve prendere non con i giudici ma con i suoi avvocati che si sono attaccati e fissati troppo sulle questioni processuali, sui ripetuti impedimenti a comparire per le riunioni del Consiglio dei Ministri (dallo stesso convocate quando era già a conoscenza delle udienze in Tribunale) e fatto perdere tempo prezioso ai giudici che lo hanno giudicato (sono evidenti nella sentenza le continue bacchettate della Cassazione agli avvocati che hanno scambiato le mere irregolarità a cause di nullità).
L'altra verità è che Berlusconi Silvio da Arcore ha sempre tentato di sottrarsi alla giustizia.
Finanche a mezzo di un ricovero per “uveite” guarda caso “bilaterale” che non impediva all’imputato di stare in aula.
Se la deve prendere con i suoi stessi testi (alcuni non si sono neppure presentati in Tribunale) e quindi con i suoi avvocati perché non hanno pensato, invece, a demolire le accuse (che è cosa ben diversa) rivolte contro il loro assistito. 
In definitiva Berlusconi Silvio da Arcore ha preso in giro milioni di italiani. E' un evasore fiscale e non può certamente rappresentare le istituzioni italiane e tanto meno gli italiani a nulla rileva che una parte di questi lo vorrebbero ancora come loro leader.
Questo è il mio personale commento sulla questione.
Gli amici del PDL che vorranno discutere lo potranno fare sulla base della ineccepibile sentenza dei giudici di legittimità.


Non hanno alibi.

giovedì 15 agosto 2013

L'amore vince .... contro l'Arma dei Carabinieri.

N. 00264/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2012, proposto da: 
S. G., rappresentato e difeso dall’avv. Sonia Santoro, elettivamente domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi, 23; 

contro
Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce, Ministero della Difesa, per legge rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Lecce, via Rubichi; 

per l’annullamento
- del provvedimento n. 480/6 – 2011 – SP di prot. del 21 novembre 2011 emesso dalla Legione dei Carabinieri Puglia – Comando provinciale di Lecce, notificato in data 22 novembre 2011; 
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso l’atto n. 185/6 di prot. del 12 agosto 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando provinciale dei Carabinieri di Lecce e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi l’avv. Santoro per il ricorrente e, nelle preliminari, l’avv. dello Stato Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di Taurisano impugna, unitamente all’atto presupposto d’irrogazione, il provvedimento di rigetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare del “rimprovero” inflitta per la mancata specifica comunicazione della candidatura alle elezioni amministrative nel Comune sede di servizio di persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale, avendo, in particolare, lo stesso omesso, nel trasmettere gli elenchi dei nominativi dei partecipanti alla competizione elettorale, di evidenziare il legame intercorrente con la stessa.

II. A sostegno del gravame deduce:

a) la violazione di legge per il ritardo con cui è stato dato corso al procedimento disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 66/2010, della l. n. 241/1990, dell’art. 748, comma 5, lett. b) del Testo Unico Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dell’art. 97 Cost.;

b) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità dei presupposti, difetto d’istruttoria, difetto, erroneità, contraddittorietà e genericità della motivazione, violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare e del principio di ragionevolezza.

III. Si è costituita l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 28 novembre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

VI. Con i motivi di ricorso la parte lamenta, tra l’altro, il difetto di motivazione sostenendo che il caso all’esame non rientra tra le fattispecie contemplate dal comma 5 dell’art. 748 del d.P.R. n. 90/2010, le sole idonee a legittimare l’irrogazione della sanzione disciplinare, sicché l’Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti.

I motivi sono fondati.

VI.1. Ai sensi dell’art. 748, c. 5, lett. b), del regolamento di disciplina militare, sussiste, infatti, l’obbligo per il militare di dare “sollecita” comunicazione al proprio Comando degli “eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”.

VI.2. Al riguardo si rileva che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione in merito alla possibile incidenza sul servizio dell’evento in questione e sull’effettiva esistenza di un pregiudizio per il prestigio e il buon funzionamento dell’attività istituzionale.

VI.2.1. Come già statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 aprile 2009, n. 716 e 13 aprile 2010, n. 921), a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione (“gli eventi che possono avere riflessi sul servizio”), al di fuori delle ipotesi in cui l’incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, spetta all’Amministrazione chiarire in quali termini il fatto occorso al militare possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alla misura della tempestività della relativa comunicazione.

VI.2.2. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una puntuale contestazione degli addebiti necessitava, dunque, dell’indicazione della possibile incidenza sul servizio di un fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare, il legame sentimentale con persona candidata, rapporto interpersonale, peraltro, già conosciuto dal superiore gerarchico.

Si osserva, infatti, come la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta, dall’Amministrazione, ostativa, per il ricorrente, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nell’ambito territoriale ove la persona interessata svolge la professione di avvocato civilista (pag. 3, provvedimento n. 480/06, gravato).

Invero, la circostanza che tale legame non sia stato considerato, all’epoca, interferente con i compiti istituzionali rende ancor più pregnante l’esigenza di un obbligo motivazionale preciso e circostanziato in occasione del dato fattuale sopravvenuto, ovvero la candidatura. 

Posto che la sanzione impugnata si fonda su un unico addebito - la mancata comunicazione di fatti considerati rilevanti per il servizio – ne consegue, nel caso di specie, l’insufficienza dei presupposti fattuali e giuridici a base del potere disciplinare, non essendo dedotta né provata proprio la presunta rilevanza della nuova circostanza fattuale sul regolare espletamento delle funzioni.

VI.2.3. Invero, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest’ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero, come nel caso di specie, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente e sia inficiato da palese irrazionalità (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1982).

VI.2.4. Alla luce dei fatti descritti, il Collegio ritiene, in conclusione, che tale comunicazione, non interessando fatti che l’Amministrazione ha dimostrato essere rilevanti, non fosse dovuta e, pertanto, che la relativa l’omissione non potesse costituire il presupposto per applicare la sanzione del rimprovero.

VII. Tanto premesso, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione impugnata, assorbite le ulteriori censure dedotte.

VIII. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’Amministrazione soccombente alle spese e competenze di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Gabriella Caprini, Referendario, Estensore
Luca De Gennaro, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2013